Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28569 del 01/06/2016
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28569 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VITUCCI CIRO N. IL 23/10/1984
DE FILIPPO GIUSEPPE N. IL 20/07/1986
CHIANESE GELSOMINA N. IL 09/01/1984
avverso la sentenza n. 10186/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
27/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/06/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore qnera1e in persona de Dott. A Je,
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che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv,
Uditi difensor Avv.
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Data Udienza: 01/06/2016
RITENUTO IN FATTO
VITUCCI Ciro, DE FILIPPO Giuseppe e CHIANESE Gelsomina ricorrono avverso la sentenza
di cui in epigrafe che, giudicando in sede di rinvio dopo annullamento di questa Corte,
limitato alla determinazione del trattamento sanzionatorio per il reato di cui all’articolo 73
del dpr n. 309 del 1990 in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del
2014, ha provveduto alla rideterminazione della pena, valorizzando l’obiettiva gravità del
fatto e il quantitativo della droga, dimostrativi di una attività non occasionale, ma
Con i ricorsi contestano, in termini peraltro pretensivi e generici, il trattamento
sanzionatorio, con la conseguente inammissibilità del ricorso, a fronte di determinazione
giuridicamente corretta e congruamente motivata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono manifestamente infondati.
Vale il principio che, in tema di determinazione della misura della pena, la valutazione del
giudice di legittimità, in ordine all’efficacia ed alla completezza degli argomenti svolti in
sede di merito, non può andare scissa dal risultato decisorio sotto il duplice profilo della
pena in concreto irrogata e del giudizio globalmente espresso, come manifestazione del
convincimento del giudice di merito. In questa prospettiva, la relativa motivazione può
essere anche sintetica, quando le necessarie argomentazioni siano già state
adeguatamente svolte dal giudice nell’esame di altri punti ( v. Sez.6, n.8598 del
9/2/2010, Protasi, non massimata).
Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibile a colpa dei ricorrenti(Corte Cost., sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), consegue la condanna dei ricorrenti medesimi al pagamento delle
spese processuali e, ciascuno, di una somma, che congruamente si determina in mille
euro, in favore della cassa delle ammende.
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caratterizzata da ripartizione dei ruoli.
P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti
al pagamento delle spese
processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1000,00 euro in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in data 01/06/2016