Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28566 del 01/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28566 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LORETO CRISTIANO N. IL 13/06/1975
avverso la sentenza n. 1374/2013 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
17/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/06/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
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Udito il Procuratore Ggnerale in
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Udito, per la parte civile, l’Avv ///
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Data Udienza: 01/06/2016

RITENUTO IN FATTO

LORETO Cristiano ricorre avverso la sentenza che, confermando quello di primo grado, lo
ha riconosciuto colpevole dei reati di cui agli articoli 187, comma 1-bis e 116 cod. strada.

Contesta il giudizio di responsabilità, riproponendo le tesi già prospettate in appello della
mancanza di certezza della circostanza che egli fosse effettivamente alla guida del

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso sarebbe inammissibile, perché a fronte di sentenza ampiamente argomentata e
motivata in punto di responsabilità, tra l’altro integralmente confermativa di quella di
primo grado, propone censure tipicamente di fatto, su cui il giudice ha comunque
risposto analizzando e ricostruendo la vicenda sub iudice

e corrispondendo ai motivi di

appello.

Peraltro, il reato di guida senza patente, punito con la sola pena dell’ammenda, è stato
depenalizzato e trasformato in illecito amministrativo dall’ articolo 1 del decreto
legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 17 del 22 gennaio
2016, vigente dal 6 febbraio 2016.

La sentenza va quindi annullata senza rinvio, perché il fatto non è più previsto dalla legge
come reato, quanto alla contravvenzione di cui all’articolo 116 del codice della strada
[capo B].

Non è necessario rinviare al giudice di merito per la rideterminazione della pena della
pena relativa alla contravvenzione di cui all’articolo 186 cod. strada, perché dalla
sentenza di primo grado risulta che per la contravvenzione, ormai depenalizzata, il
giudicante aveva irrogato, in continuazione con la fattispecie più grave la pena di giorni
venti di arresto ed euro 200, 00 di ammenda, che si eliminano, rideterminando la pena
finale in mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di ammenda.

A tal riguardo, è solo da precisare che la Corte di cassazione che apprezzi l’intervenuta
depenalizzazione del reato debba procedere nei termini di cui si è detto anche in presenza
di un ricorso manifestamente infondato o, comunque inammissibile, salva però l’ipotesi
in cui l’inammissibilità del ricorso deriva dalla tardività della relativa presentazione.
Infatti, nel caso di ricorso inammissibile perché tardivamente proposto, si è in presenza
di un gravame sin dall’origine inidoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, in
2

motociclo e della riconducibilità dell’incidente stradale alla propria responsabilità.

quanto il decorso del termine derivante dalla mancata proposizione del gravame ha già
trasformato il giudicato sostanziale in giudicato formale ( Sez. U, 22/11/2000, De Luca).
In questo caso, il giudice dell’impugnazione dovrebbe limitarsi a verificare il decorso del
termine e a prenderne atto (per ulteriori riferimenti, più recentemente, Sez. U, n. 33040
del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207).

Gli atti relativi alla guida senza patente- indicati in dispositivo- vanno rimessi al Prefetto
competente, a cura della Cancelleria, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 9

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di guida senza patente
perché il fatto non è più previsto come reato ed elimina la relativa pena, ritenuta in
continuazione di giorni venti di arresto ed euro 200,00 di ammenda, rideterminando così
la pena residua in mesi otto di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda.
Dispone trasmettersi al Prefetto di Trieste copia della comunicazione della notizia di
reato e di questa sentenza.
Così deciso in data 01/06/2016

Il Consigliere estensore

del decreto legislativo citato.

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