Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28565 del 12/03/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28565 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
HAKIM AZELARAB N. IL 14/08/1992
avverso la sentenza n. 1342/2011 TRIBUNALE di BERGAMO, del
18/05/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONI°
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ri NPAN bACr t-Itj,,A

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che ha concluso per e Ar riut,cAltrik ■J érlffr, 91. (r4 v1 o QLtA
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 12/03/2013

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 18 maggio 2011, il Tribunale di Bergamo ha, per quanto
qui rileva, condannato l’imputato liakim Azelarab, a seguito di giudizio abbreviato, per
il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1-bis, del d.P.R. n. 309 del 1990,
perché, in concorso con altro soggetto, deteneva illecitamente 5 dosi di sostanza
stupefacente del tipo di cocaina, riconosciuta con la circostanza attenuante di cui

contestata recidiva specifica infraquinquennale, alla pena di otto mesi di reclusione e €
3000,00.
2. – Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
generale presso la Corte d’appello di Brescia, rilevando, con unico motivo di doglianza,
la violazione dell’art. 69 cod. pen., perché il Tribunale, pur avendo riconosciuto
equivalenti la recidiva e la circostanza attenuante del fatto di lieve entità, non ha
applicato quale pena-base quella di cui al primo comma dell’art. 73, ma la pena
ridotta di cui al successivo comma 5 dello stesso articolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il Tribunale, ritenuta l’equivalenza fra la contestata recidiva specifica
infraquinquennale e la riconosciuta circostanza del fatto di minore gravità di cui all’art.
73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, avrebbe dovuto utilizzare, quale pena base
quella di cui al comma 1 dello stesso art. 73 e non quella di cui al successivo comma
5. Infatti, a norma dell’art. 69, terzo comma, cod. pen., se fra le circostanze
aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la
pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.
Tale articolo è stato, però oggetto di scrutinio da parte della Corte
costituzionale, la quale, con la sentenza n. 251 del 2012, ha statuito che è
costituzionalmente illegittimo il suo quarto comma, come sostituito dall’art. 3 della
legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975,
n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione
delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui
prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma
5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza), sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.
Essendo dunque mutata, per di più con efficacia ex tunc, la base normativa del

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I

all’art. 73, comma 5, del d.p.r. numero 309 del 1990, ritenuta equivalente alla

giudizio di comparazione effettuato nel caso in esame, la sentenza impugnata deve
essere annullata, con rinvio al Tribunale di Bergamo, limitatamente al regime
sanzionatorio, da intendersi comprensivo del bilanciamento tra le circostanze, oggetto
della richiamata sentenza costituzionale, e della commisurazione della pena, oggetto
del ricorso. Il Tribunale riesaminerà, dunque, la fattispecie al fine di valutare in
concreto se la circostanza attenuante in parola debba o meno essere ritenuta
prevalente sulla contestata recidiva e procederà, all’esito, alla determinazione della
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, nei confronti di Hakim Azelarab, con rinvio al
Tribunale di Bergamo, limitatamente al regime sanzionatorio.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

pena.

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