Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28565 del 01/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28565 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

Data Udienza: 01/06/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MASSA GESUMINO N. IL 17/04/1937
avverso la sentenza n. 1237/2013 CORTE APPELLO di CAGLIARI,
del 30/06/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/06/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per dt’
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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RITENUTO IN FATTO
MASSA GESUMINO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella
di primo grado, lo ha riconosciuto [co]responsabile di un incidente stradale da cui era
derivata la morte di un automobilista, COLLU EGIDIO.

L’evento si era verificato in quanto l’autoarticolato condotto da ARESU ARMANDO
[separatamente giudicato] di proprietà della società riconducibile all’odierno imputato,

al momento di inccociare l’autoveicolo condotto dalla vittima, che procedeva nell’opposto
senso di marcia, invadeva, con la sponda posteriore del semirimorchio che si era aperta
fuoriuscendo dal profilo laterale sx del semirimorchio, la corsia opposta colpendo il
veicolo condotto dalla vittima, cagionandone la morte.

Plurimi gli addebiti contestati: oltre quelli specificamente riguardanti l’autista [l’avere
percorso un tratto di strada vietata a quel tipo di veicoli e il non avere verificato la
corretta chiusura della spona], all’imputato veniva contestato e utilizzato per fondarvi il
giudizio di responsabilità, l’avere sottoposto il veicolo a modifiche rispetto alle
caratteristiche di origine proprio con riferimento alle modalità di apertura della sponda
[trasformata da basculante ad apertura laterale ad anta], il non avere sottoposto il
veicolo alla prescritta revisione, l’averlo lasciato circolare in condizioni pessime di
manutenzione.

Valorizzandosi gli esiti delle diverse consulenze, il giudice di merito fondava il giudizio di
responsabilità del MASSA [per quanto interessa] proprio nelle sostanziali modifiche del
meccanismo di chiusura, che, in uno con le condizioni di manutenzione del veicolo, non
sottoposto alla verifica periodica, avevano posto la causa prima dell’evento, cui poi aveva
contribuito anche l’autista, che in particolare non aveva curato l’utilizzo degli arpioni di
sicurezza per la chiusura. Del resto, proprio la modifica effettuata aveva fatto sì che al
sistema di bloccaggio automatico di chiusura si dovesse provvedere con l’apposizione
manuale degli arpioni di sicurezza da parte dell’autista.
Inoltre, proprio le pessime condizioni del veicolo aveva influito sul funzionamento del
meccanismo di chiusura, risultando questa influenzata, come verificatosi, dalle condizioni
di marcia.

Di qui il giudizio di responsabilità.

2

era rimasto coinvolto in un incidente stradale: mentre percorreva una strada provinciale

Con il ricorso si censura il giudizio di responsabilità, proponendosi profili di travisamento e
illogicità della prova, corroborati dall’allegazione di atti, in particolare i contributi tecnici,
ritenuti di rilievo.
Si deduce, in particolare, che già il primo giudice- il quale aveva disposto all’esito del
giudizio abbreviato condizionato perizia sull’autocarro- aveva travisato le dichiarazioni del
perito, il quale non aveva mai affermato che il mancato funzionamento degli arpioni fosse
ascrivibile al mancato allineamento della sponda laterale con quella apribile ma che ciò
era avvenuto soltanto perché gli arpioni erano stati bloccati con dei tacchi di legno. Tale

mancato allineamento tra le sponde aveva impedito la chiusura automatica degli arpioni
di sicurezza (i quali erano comunque bloccati con zeppe di legno) ed il perfetto
agganciamento del gancio nell’anello ( posto sul lato destro del cassone).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Quanto alle censure sulla responsabilità, vale ricordare, assorbenternente, che, in tema di
ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi ad una “doppia conforme” e cioè ad
una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna,
vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento può essere rilevato in sede di
legittimità, ex articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p., solo nel caso in cui il ricorrente
rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato
è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del
provvedimento di secondo grado (Sez. 4, n.4060 del 12/12/2013- dep. 2014- Capuzzi,
Rv. 258438). Da ciò conseguendo che la tesi difensiva qui proposta è inaccoglibile in sede
di legittimità risolvendosi nella riproposizione di un dissenso sulla valutazione del
compendio indiziario già pertinentemente valutato nella sede di merito, e ciò con
riguardo proprio all’apprezzamento dei diversi contributi tecnici.

I giudici di merito hanno puntualmente e in modo logico ricostruito l’incidente e per
quanto interesse i profili di colpa addebitabili al prevenuto fondandone la rilevanza
causale.

Ciò è stato fatto in modo giuridicamente corretto, considerando che, in tema di reato
colposo, l’applicazione del principio di colpevolezza esclude qualsivoglia automatico
addebito di responsabilità, imponendosi invece una puntuale ricostruzione oggettiva della
vicenda e dell’atteggiamento psicologico del soggetto che è chiamato a risponderne.

errata impostazione era stata condivisa dalla Corte di appello, secondo la quale il

L’ individualizzazione della responsabilità penale impone di verificare, in primo luogo, se
la condotta abbia concorso a determinare l’evento [ciò che si risolve nell’accertamento
della sussistenza del “nesso causale”]. Ciò che qui è stato motivatamente fatto
ricollegando proprio alle intervenute modifiche della chiusura del semirimorchio la causa
prima dell’incidente.

Occorre, poi, la rigorosa verifica in concreto della violazione da parte di tale soggetto di

dannoso in concreto verificatosi [ciò che si risolve nell’accertamento dell’elemento
soggettivo della “colpa”]. Ciò che qui è stato fatto valorizzando la situazione di rischio
connessa alla modifica della chiusura, tale da non rendere più operativo quel bloccaggio
automatico previsto in origine e da dipendere dall’accortezza e prudenza del conducente.
Ma è stato fatto anche considerando la condizione irregolare del mezzo [mancata
revisione e pessime condizioni] che contribuivano ad accentuare il rischio di apertura del
rimorchio in ragione del non perfetto allineamento delle chiusure.
In questo contesto, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, l’azione
dell’autista è stata solo una concausa dell’evento.

La censura è quindi inaccoglibile.

Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 1/06/2016

Il Consigliere estensore

I Presidente

una regola cautelare [generica o specifica] specificamente posta ad evitare l’evento

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