Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28563 del 01/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28563 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LJUGBUNARI DRITON N. IL 03/06/1980
avverso la sentenza n. 2293/2014 CORTE APPELLO di ANCONA, del
20/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/06/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. .44L
che ha concluso per

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Data Udienza: 01/06/2016

Ritenuto in fatto
1. Ljugbunari Driton ha proposto personalmente ricorso per cassazione
avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, del 20.02.2015, con la quale,
in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Macerata resa in
data 8.10.2014, l’imputato è stato assolto dal reato di cui al capo a (art. 73, d.P.R.
n. 309/1990) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; esclusa la
recidiva, il Collegio ha quindi rideterminato in mesi quattro di arresto, la pena per il
reato di cui all’art. 73, d.lgs. 159/2011 (capo b).

mancato possesso della patente di guida.
Sotto altro aspetto, evidenzia l’erronea applicazione della norma di cui
all’art. 73, d.lgs. n. 159/2011.
L’imputato, a mezzo di difensore a ciò delegato, ha depositato in data
5.11.2015 dichiarazione di rinuncia all’impugnazione.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile. Deve, infatti, osservarsi, con rilievo di ordine
dirimente, che risulta acquisita, nei termini sopra richiamati, rituale rinuncia
all’impugnazione – evenienza pure rilevata dal difensore oggi presente in udienza di talché il ricorso, ai sensi del combinato disposto degli arti. 589 e 591 lett. d)
cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile.
E’ appena il caso di considerare, per completezza argomentativa, che la
fattispecie di guida senza patente da parte di persona sottoposta a misura di
prevenzione di cui all’art. 73 del d.lgs. n. 159/2011 (capo b), non risulta compresa
nel novero dei reati oggetto della depenalizzazione operata dal d.lgs 15.01.2016, n.
8. Invero, il reato di cui si tratta risulta punito con l’arresto da 6 mesi a 3 anni; e
proprio a tale cornice sanzionatoria ha fatto riferimento la Corte territoriale, nel
rideterminare la pena originariamente inflitta, una volta esclusa la recidiva.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500 in favore
della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 500,00 in favore delle Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 01 giugno 2016.

L’esponente deduce la violazione di legge, in riferimento alla prova del

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