Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28562 del 01/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 28562 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

Data Udienza: 01/06/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SASSO ANTONIO N. IL 24/08/1964
avverso la sentenza n. 577/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
02/03/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/06/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

AeA0

po

fu, vA,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. V

TQA,p„A>

cUatf-e e (a_cc..0

c Le

62(.`g 02-tuA-,

(74,

Ritenuto in fatto
1. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza in data 2.03.2015, confermava
la sentenza di condanna resa dal G.i.p. del Tribunale di Brindisi il 25.03.2010,
all’esito di giudizio abbreviato, nei confronti di Sasso Antonio, in ordine al delitto di
omicidio colposo plurimo e di lesioni colpose in danno di più persone, con
l’aggravante della inosservanza delle norme sulla circolazione stradale. L’imputato è
stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, oltre al
risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato

primo giudice.
La Corte territoriale rilevava che doveva essere confermata l’affermazione di
responsabilità del prevenuto, rispetto al sinistro per cui si procede, atteso che
risultava accertato che l’urto tra il pullman condotto dal Sasso e l’autotreno
condotto da Fiume Raimondo, che sopraggiungeva in senso contrario, era stato
cagionato dalla ingiustificata invasione della opposta semicarreggiata, da parte
dell’odierno imputato.
Il Collegio evidenziava che nessun addebito poteva essere elevato nei
confronti del conducente dell’autotreno, posto che il mezzo pesante procedeva ad
una velocità inferiore al limite consentito ed in prossimità del margine destro; ed
avuto riguardo alla manovra di emergenza posta in essere dal Fiume, una volta
avvistata la sagoma del pullman nella propria corsia di marcia. La Corte territoriale
osservava che l’incidente era avvenuto in un tratto stradale che non presenta forte
pendenza; e che nessun contributo causale all’evento è stato fornito dall’Ente
proprietario e gestore della strada.
2.

Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Lecce ha

proposto ricorso per cassazione Sasso Antonio, a mezzo del difensore.
Con il primo motivo l’esponente denuncia il vizio di motivazione.
La parte rileva che la Corte di Appello ha effettuato la ricostruzione della
dinamica del sinistro e rispetto alla riferibilità causale all’imputato delle t morte
dell’autista del veicolo antagonista e dei passeggeri del pullman sulla base delle
indicazioni rese dal consulente tecnico del pubblico ministero, non considerando gli
errori presenti nella citata consulenza, che erano stati evidenziati dalla difesa.
Osserva che il Collegio si è basato sul valutazioni di mera verosimiglianza.
Con il secondo motivo l’esponente si duole del mancato riconoscimento
delle attenuanti generiche e della entità della pena.
Il difensore dell’imputato ha depositato copia dell’atto di transazione
intervenuto tra Amissinna Assicurazioni s.p.a. e gli eredi del defunto Fiume
Raimondo.

2

giudizio ed al pagamento delle provvisionali immediatamente esecutive, indicate dal

Considerato in diritto
1.

Il ricorso è destituito di fondamento.

2. Procedendo all’esame del primo motivo di ricorso, giova considerare
che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della
motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione
impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella
motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze

soltanto a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza
spingersi a verificare l’adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del
merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni
processuali” (in tal senso, “ex plurimis”, Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep.
10.01.1996, Rv. 203272).
Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato
altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai
poteri della Corte di Cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto, posti
a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al
giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997,
Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell’art.
606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta
immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi
della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e
semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o
l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei
fatti (Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, dep. 23.05.2006, Rv. 234109).
Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella
prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di
merito (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv.
201177; Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv.
244181).
2.1 Così delineato l’orizzonte dello scrutinio di legittimità, osserva in
particolare il Collegio che la Corte regolatrice ha da tempo chiarito che non è
consentito alle parti dedurre censure che riguardano la selezione delle prove
effettuata da parte del giudice di merito. A tale approdo, si perviene considerando
che, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve
stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile
ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a
3

processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità “deve essere limitato

verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con “i
limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una formula
giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, Sentenza n. 1004 del 30/11/1999,
dep. 31/01/2000, Rv. 215745; Sez. 2, Sentenza n. 2436 del 21/12/1993,
dep. 25/02/1994, Rv. 196955). Come già sopra si è considerato, secondo la
comune interpretazione giurisprudenziale, l’art. 606 cod. proc. pen. non consente
alla Corte di Cassazione una diversa “lettura” dei dati processuali o una diversa

sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. E questa
interpretazione non risulta superata in ragione delle modifiche apportate all’art.
606, comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera della Legge n. 46 del 2006; ciò
in quanto la selezione delle prove resta attribuita in via esclusiva al giudice del
merito e permane il divieto di accesso agli atti istruttori, quale conseguenza dei
limiti posti all’ambito di cognizione della Corte di Cassazione. Ebbene, si deve in
questa sede ribadire l’insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per
condivise ragioni, in base al quale si è rilevato che nessuna prova, in realtà, ha un
significato isolato, slegato dal contesto in cui è inserita; che occorre
necessariamente procedere ad una valutazione complessiva di tutto il materiale
probatorio disponibile; che il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del
merito e che il giudice di legittimità non può ad esso sostituirsi sulla base della
lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione (Sez. 5,
Sentenza n. 16959 del 12/04/2006, dep. 17/05/2006, Rv. 233464).
2.2 Tanto chiarito, si osserva che i motivi in esame si pongono ai limiti della
inammissibilità, giacché l’esponente invoca una alternativa riconsiderazione del
compendio probatorio, ad opera della Corte regolatrice, secondo la prospettiva tesa
ad ottenere l’apprezzamento di profili di colpa concorrente, a carico del conducente
dell’autotreno.
Del resto, la Corte di Appello, soffermandosi sulla ricostruzione della
dinamica del sinistro, ha fatto riferimento alla documentazione fotografica relativa
allo stato dei luoghi nell’immediatezza del sinistro, ai rilievi effettuati sul posto dalla
polizia giudiziaria ed alla consulenza redatta dal tecnico incaricato dal pubblico
ministero. Sulla scortsdi tali rilievi, il Collegio ha chiarito, sviluppando un percorso
argomentativo saldamente ancorato all’acquisito compendio probatorio ed immune
da aporie di ordine logico, che l’urto tra i veicoli, che aveva determinato le morti
delle diverse parti offese, sopra indicate, era stato causato dalla ingiustificata
invasione dell’opposta sennicarreggiata da parte del Sasso, il quale procedeva ad
una velocità superiore a quella consentita, oltre che inadeguata, rispetto al tratto
curvilineo, teatro dello scontro. Oltre a ciò, la Corte di merito, soffermandosi sullo
specifico motivo di gravame, ha osservato che doveva escludersi la sussistenza di
4

interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo

profili di colpa concorrente a carico del conducente dell’autotreno, come pure
dell’Ente gestore della strada. A tale riguardo, in sentenza si osserva che il
conducente del veicolo antagonista procedeva a velocità prudenziale ed in
prossimità della destra; e che costui tentò pure di evitare l’impatto, ponendo in
essere una manovra di emergenza. Sotto altro aspetto, il Collegio ha chiarito che la
vegetazione presente sul costone roccioso sporgeva di pochi centimetri e non
ostacolava in alcun modo la visibilità per gli utenti della strada e non imponeva
l’allontanamento dal margine destro della semicarreggiata di pertinenza del

teste oculare Rubino, conducente di un autocarro che seguiva a ruota l’autotreno
condotto dal Fiume, aveva riferito di aver visto il pullman che invadeva l’opposta
corsia di marcia.
3. I motivi di doglianza afferenti al diniego delle attenuanti generiche ed alla
dosimetria della pena, che si vengono ad esaminare, non hanno pregio.
La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato
argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale specifico, funzionale
alla determinazione del trattamento sanzionatorio. E’ appena il caso di considerare
che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti
generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la
dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la
giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione
implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule
sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv.
211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione
tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui
all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di
mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv.
229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie.
La Corte di Appello, nel confermare il trattamento sanzionatorio irrigato dal
primo giudice, rispetto ai delitti in addebito, ha rilevato che la pena inflitta dal G.i.p.
risultava conforme ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., tenuto conto della gravità
del fatto, che aveva comportato la morte di sei persone e dell’elevato grado della
colpa. A quest’ultimo riguardo, il Collegio ha sottolineato che Sasso, che conduceva
un mezzo con a bordo numerosi trasportati, aveva disatteso elementari regole di
perizia. In riferimento al diniego delle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha
poi osservato l’assenza di elementi valutabili a favore dell’imputato, sia sotto il
profilo oggettivo che soggettivo.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
5

pullman. Conclusivamente sul punto, la Corte territoriale ha pure considerato che il

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma in data 01 giugno 2016.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA