Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2856 del 11/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2856 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOHAMMAD KADIR RISGAR N. IL 01/01/1977
avverso la sentenza n. 12803/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
11/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Data Udienza: 11/11/2015
1. L’imputato Mohammad Kadir Risgar ricorre per cassazione contro la
sentenza in epigrafe, con la quale è stato condannato per la violazione di
cui all’art. 116 C.d.S. per guida senza patente.
Propone appello (convertito in ricorso) il difensore dell’imputato
chiedendo l’assoluzione e la riduzione della pena.
2. L’appello, convertito in ricorso per cassazione, è inammissibile, non
solo perché i motivi e le istanze promosse non sono consentite nel
giudizio di legittimità, in quanto stimolanti una mera rilettura del merito
della vicenda, ma anche ex articolo 613, co. 1°, c.p.p., in quanto il
ricorso è stato proposto da un difensore (l’Avv. Francesco Bicarini, del
Foro di Roma) al tempo non iscritto nell’Albo speciale della Corte di
Cassazione.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 500,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
cinquecento euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in oma, 11 novembre 2015
OSSERVA