Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28558 del 05/05/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28558 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso promosso da:
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE d’APPELLO di NAPOLI
nei confronti di:
FORIA Maria Grazia
n. 24/07/1980
RAIANO Emilia
n. 09/01/1960
avverso la sentenza n.8348/2014 della CORIE d’APPELLO di NAPOLI del
16/12/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
fatta la relazione dal Cons. don. Gabriella CAPPELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Aldo
POLICASTRO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 05/05/2016

Ritenuto in fatto

1. La Corte d’Appello di Napoli, in riforma della sentenza del GUP presso
il Tribunale cittadino, appellata dalle imputate FORIA Maria Grazie e RAIANO
Emilia, con la quale costoro erano state condannate per concorso in cessione
continuata di stupefacenti, ha assolto le stesse dal reato ascritto per non avere

2. La vicenda trae origine da un servizio di osservazione e controllo finalizzato
alla repressione del narcotraffico operato dalla P.G. nel quartiere di Scampia, nell’area
metropolitana posta a nord del capoluogo campano. Nel corso di tale attività di
prevenzione, gli operatori avevano avvistato la consueta attività di spaccio,
rudimentalmente organizzata presso le “case gialle” di quel rione, notando, attraverso
le scale, uno dei soggetti coinvolti in tale illecita attività salire al primo piano e qui
giunto consegnare qualcosa ad un soggetto nascosto dietro l’uscio di un’abitazione.
Ad esito della perquisizione di tale immobile, occupato dalle due imputate, si
rinveniva una somma di denaro pari ad euro 800,00 in banconote di piccolo taglio,
conservata dentro una borsa custodita in un armadio della camera da letto sotto gli abiti
riposti in disordine, ritenuta provento dell’attività di spaccio osservata dagli operanti,
attività ricondotta anche alle odierne imputate a titolo di concorso.
3. La Corte d’appello, con la sentenza impugnata, ha ritenuto verosimile, ma
non certo, che il pusher salito al primo piano avesse consegnato la somma di denaro
provento dello spaccio al soggetto, nascosto, che gli aveva aperto la porta; solo
meramente ipotizzabile che ad aprire la porta fosse stata una delle persone trovate
all’interno dell’abitazione al momento della irruzione; parimenti ipotizzabile che, oltre
alle persone presenti nell’abitazione al momento dell’irruzione, fossero stati presenti
altri soggetti poi dileguatisi (tenuto conto della esistenza di altre aperture
dell’appartamento, posto al primo piano).
In definitiva, per quel giudice il quadro indiziario non presentava i connotati
della univocità e gravità necessari per ritenere superati i ragionevoli dubbi sopra
evidenziati, mancando elementi che consentissero di collegare le banconote rinvenute
all’attività di spaccio, al di là dei precedenti penali delle donne e dei loro legami di
parentela e coniugio con un soggetto professionalmente dedito ad attività di spaccio.
4.

Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Napoli ha

proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza con un unico motivo,
con il quale ha dedotto l’insufficienza della motivazione in ordine alla
circostanza

della

non

eludibile

presenza

di

altri

soggetti all’interno

dell’abitazione occupata dalle imputate e il suo contrasto con il dato probatorio
costituito dalla annotazione di P.G. del 13/03/2007 allegata al ricorso. Il
2

commesso il fatto.

,

ricorrente,

in

sostanza,

ha

contestato

la

ritenuta

possibilità

che

nell’appartamento perquisito fossero presenti, nel momento in cui il pusher vi
si era recato, persone diverse dalle due imputate, atteso che l’eventuale fuga
di tali soggetti sarebbe caduta sotto la vigile osservazione della P.G., come
risulterebbe dall’annotazione allegata al ricorso e ritenuta la inverosimiglianza
di un allontanamento dalla finestra o da altre non identificate vie d’uscita.

Considerato in diritto

2.

Il ricorrente ha censurato la motivazione della sentenza impugnata,

ritenendola insufficiente a confortare l’ipotesi alternativa della presenza di terzi ignoti
nell’appartamento perquisito, sostanzialmente evocando il travisamento della prova
costituita dall’annotazione di P.G. allegata in copia al ricorso, già pienamente utilizzabile
in virtù del rito prescelto e valutabile in questa sede in ragione del vizio dedotto.
3. Il ragionamento svolto dalla Corte di merito non si sottrae alla censura.
Quel giudice ha sostenuto il proprio convincimento sulla scorta di una
ricostruzione dei fatti che non trova riscontro alcuno negli elementi probatori allegati e
nelle risultanze esposte nella sentenza appellata, non superate in quella oggetto di
ricorso. Nulla, infatti, nell’annotazione richiamata, consente di inferire il dato dal quale
quel giudice ha dedotto il ragionevole dubbio del coinvolgimento delle due imputate nel
reato, vale a dire un ipotetico allontanamento di terzi soggetti, diversi da quelli trovati
all’interno dell’immobile e osservati dalla P.G., nel corso del predisposto servizio di
appostamento, dall’immobile nel quale è stata trovata la somma di denaro in banconote
di piccolo taglio.
Al contrario, emerge da quell’atto che l’ubicazione dell’immobile e le modalità
dell’appostamento hanno consentito alla P.G. di sottoporlo ad un monitoraggio costante
e prolungato. Si aggiunga a ciò, sempre sulla scorta del dato probatorio travisato, che
la somma rinvenuta non è stata giustificata dalle imputate (che neppure ne hanno
saputo indicare l’ammontare), entrambe prive di documentata attività lavorativa o di
mezzi economici in grado di giustificarne il possesso e che essa è stata trovata dentro
ad un armadio, in una borsa posta sotto «svariati indumenti buttati a caso>>,
all’interno della stanza nella quale la FORIA, mentre la madre era intenta a parlare
sull’uscio con i Carabinieri, si era chiusa frettolosamente e dove gli operanti riuscivano
ad accedere solo dopo varie insistenze (cfr. annotazione di servizio in data 13 marzo
2007).
Nel caso di specie, la difformità del dato probatorio è decisiva ed incontestabile
[cfr. Sez. 5 n. 7465 del 28/11/2013 Ud. (dep. 17/02/2014), Rv. 259516] e l’errore
evidenziato in ricorso è idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio,
rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato travisato
(cfr. Sez. 6 n. 5146 del 16/01/2014, Rv. 258774).

3

1. Il ricorso va accolto.

Trattasi in definitiva di due ipotesi ricostruttive, delle quali quella accusatoria
non giustifica – alla luce degli elementi di prova disponibili e travisati – il ragionevole
dubbio che ha condotto alla riforma della sentenza di condanna, tenuto conto della
circostanza emergente dall’annotazione di P.G. citata e del reato contestato alle
imputate, vale a dire il concorso nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti con il
precipuo compito di ricevere e nascondere il denaro provento dell’illecito.
4. La sentenza deve essere, pertanto, annullata con rinvio alla Corte d’appello di
Napoli per un nuovo esame.
P.Q.M.

esame.
Deciso in Roma il 05 maggio 2016
Il Consigliere est.

Il Presidente

Gabriella Cappello

Claudio D’

i

CORTE SUPREMA Di CASSAZKAE
IV Sezione Penale

annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli per nuovo

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