Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28556 del 14/04/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28556 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCIUTO ANTONINO N. IL 19/08/1984
avverso la sentenza n. 59/2008 TRIBUNALE di CATANIA, del
16/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. f‘iteak.0 P, .4″e’vet-QQA
che ha concluso per i‘Na.u.Laptu..00

Udito, per parte Mle, l’Avv
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Data Udienza: 14/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania, giudicando in
funzione di giudice di appello, ha confermato la pronuncia emessa dal Giudice di
pace di Giarre, che ha giudicato Sciuto Antonino responsabile del reato di lesioni
personali colpose commesse in danno di Rundo Antonella.
Secondo la ricostruzione operata nei gradi di merito lo Sciuto percorreva
alla guida dell’autovettura Fiat Punto tg. AW2861BV la via Badalà, in
Fiumefreddo di Sicilia, quando giunto ad un incrocio, a velocità non commisurata

con l’autovettura Audi A3 tg. CT746CX condotta dalla Rundo, che si trovava al
centro dell’incrocio menzionato; nella collisione la donna riportava una
cervicalgia post-traumatica e dolore sternale che davano corpo a lesioni
personali.

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del
difensore di fiducia, avv. Giovanni Spada.
2.1. Con unitario motivo deduce vizio motivazionale per aver il Tribunale
omesso di prendere in esame i rilievi mossi con l’atto di appello alla sentenza di
primo grado, con i quali si segnalava la preternnissione da parte del giudice di
pace di elementi di prova che, qualora valutati, avrebbero condotto ad escludere
la responsabilità dello Sciuto. Si fa riferimento alla contraddittorietà delle
dichiarazioni della Rundo e alla manifesta negligenza del comportamento di
guida della stessa, che nonostante avesse l’obbligo di arrestare la marcia aveva
impegnato l’incrocio. Si fa altresì riferimento alla contraddizione tra i rilievi
eseguiti dalla Polizia Municipale e le dichiarazioni dello Sciuto in merito ai danni
riportati dal veicolo da questi condotto, rilevanti ai fini della determinazione
della velocità di marcia mantenuta dallo stesso. Inoltre si rileva la manifesta
illogicità della motivazione, che esclude il concorso di colpa della Rundo perché
non affermato dal primo giudice, nonostante questi avesse espressamente
asserito che la donna non era stata esente da colpa. Infine si censura che non
sia stata data risposta alla censura indirizzata alla sentenza appellata sotto il
profilo della errata applicazione dei principi posti dal giudice di legittimità in tema
di ‘precedenza di fatto’, ovvero in merito alle condizioni che consentono di
escludere la responsabilità di chi sia obbligato a dare la precedenza (nella specie,
la Rundo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso é infondato.
3.1. Occorre dare atto al ricorrente della estrema stringatezza della
motivazione resa dal giudice di seconde cure; contrazione all’essenziale che

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alle condizioni della strada e alla prossimità dell’intersezione, andava a collidere

costringe ad uno sforzo interpretativo che non dovrebbe essere richiesto
all’imputato e alla comunità, nel cui nome si é chiamati a svolgere le funzioni
giurisdizionali, rappresentando la motivazione ad un tempo la spiegazione delle
ragioni del giudizio e lo strumento di legittimazione del decisore, che soltanto
manifestando di aver operato nel rispetto delle regole processuali, della logica e
della congruenza ai dati probatori può giustificare l’esercizio del potere.
Si tratta di una premesse essenziale ai fini della presente motivazione
poiché é proprio per la segnalata caratteristica della decisione impugnata in

contenutistico esso debba essere valutato come inammissibile, in quanto
aspecifico.
3.2. Procedendo per gradi: la direttrice etica e deontologica non trova
necessariamente sbocco in vizi dell’atto implicanti la necessità del suo
annullamento. Invero, occorre considerare che ove le decisioni di primo e di
secondo grado convergano nei percorsi e negli esiti della ricostruzione
processuale, il rispettivo tessuto motivazionale si integra con l’altro, con il solo
limite della necessità di una evidenza di replica in relazione ai rilievi che siano
posti con l’atto di impugnazione. Ma pur in tal caso, solo a condizione che il
motivo di appello non risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza;
in tal ultima evenienza, infatti, risulterebbe inammissibile, per carenza
d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che
quel motivo non avesse preso in considerazione (ex multis, Sez. 2, n. 10173 del
16/12/2014 – dep. 11/03/2015, Bianchetti, Rv. 263157).
3.3. L’assunto del ricorrente é che egli non abbia alcuna responsabilità per
l’incidente, perché la Rundo aveva l’obbligo di arrestare la propria marcia allo
stop ed invece aveva occupato l’incrocio; trasgressione che renderebbe
irrilevante la eccessiva velocità mantenuta dallo Sciuto, peraltro – aggiunge
l’esponente – nemmeno accertata scientificamente.
Simili affermazioni non trovano alcun avallo nella disciplina della circolazione
stradale e nella relativa giurisprudenza di legittimità, per la quale anche il
conducente favorito dal diritto di precedenza é tenuto a moderare la velocità in
prossimità di un incrocio, per essere in grado di affrontare qualsiasi evenienza,
anche il mancato rispetto della precedenza spettantegli da parte di terzi (cfr. ad
esempio, Sez. 4, n. 30989 del 06/02/2015 – dep. 16/07/2015, Monaco, Rv.
264314). Sicchè lo Sciuto era certamente tenuto a moderare la velocità
nell’approssimarsi all’intersezione impegnata dalla Rundo; e che ciò non abbia
fatto é stato affermato dal primo giudice, sulla base degli accertamenti condotti
sul posto dalla Polizia municipale, che aveva rilevato le dimensioni delle tracce di
frenata lasciate dall’autovettura dello Sciuto, la posizione di quiete assunta dopo

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questa sede che il ricorso merita di essere rigettato, ancorché sul piano

lo scontro dai due veicoli, l’entità e la localizzazione dei danni riportati dai veicoli.
Il rilievo del ricorrente é che tanto non valga a far ritenere accertata
scientificamente la velocità inadeguata; ma si tratta di un rilievo palesemente
generico, perché non indica quali distonie si annidino nella motivazione, rispetto
alla logica o al materiale probatorio. Infatti, le sole censure che si indirizzano
all’uso dei materiali probatori attengono alle dichiarazioni della Rundo, delle quali
non sarebbe stata colta l’intrinseca contraddittorietà; e ad una dichiarazione
dello Sciuto, concernente l’entità dei danni alla sua autovettura.

che poggia sulla inadeguatezza della velocità del veicolo condotto dall’imputato:
sicché é del tutto irrilevante che sia stata malamente valutata l’attendibilità della
Rundo – o non replicato al motivo di appello – per quanto attiene al
comportamento dalla stessa mantenuto; tanto più che entrambi i giudici di
merito hanno chiaramente ritenuto che questa avesse avuto un comportamento
trasgressivo alle regole sulla circolazione stradale. Da ciò il Giudice di pace ha
tratto motivo per infliggere all’imputato la sola pena pecuniaria, rinviando al
giudice civile la quantificazione del danno; mentre il Tribunale non ha negato che
anche la Rundo avesse avuto una condotta colposa ma piuttosto, affermando che
“di concorso di colpa in sede penale non si é parlato in sentenza”, ha inteso
replicare al secondo motivo dell’atto di appello, che affermava l’esistenza di un
errore del primo giudice nell’attribuzione allo Sciuto di un concorso di colpa.
Detto altrimenti, alla difesa che, insistendo sull’assunto di una responsabilità
esclusiva della Rundo nella causazione del sinistro chiedeva che fosse negato il
‘concorso di colpa’ dello Sciuto, il Tribunale ha replicato che sul piano
dell’accertamento della responsabilità dell’imputato, colta l’esistenza di una
condotta trasgressiva dello stesso, non s’era mai fatta questione di un ‘suo’
concorso di colpa.
In conclusione, la linea di critica adottata dall’esponente non coglie il nucleo
della decisione di primo grado e quindi ribalta sul giudice di appello motivi
manifestamente infondati; i quali avrebbero richiesto una trattazione di più piana
lettura ma comunque sottraggono la sentenza impugnata alla sanzione
dell’annullamento.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/4/2016.

Si tratta, tuttavia, di profili di nessuna incidenza sull’impianto motivazionale,

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