Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28554 del 13/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 28554 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: GIANNITI PASQUALE

SENTENZA
sui ricorsi proposti da
Coppola Arnaldo, nato il 03/07/1980
Coppola Marco, nato il 26/07/1987
Coppola Valentina, nata il 22/11/1989
Coppola Salvatore, nato il 22/01/1951
Spagna Angela, nata il 23/11/1957

nel procedimento pendente nei confronti di:
Santini Marisa, nata il 29/09/1972
avverso la sentenza n. 128/2011 del 14/10/2014 della Corte di appello di
Salerno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria
Francesca Loy, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi
udito il difensore delle parti civili, avv. Sebastiano Tanzola del Foro di Lagonegro,
che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi;
udito il difensore del responsabile civile Assicurazioni Generali spa, avv. Raffaele
Boninfante del Foro di Lagonegro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
delle parti civili;
udito il difensore dell’imputato, avv. Camillo Celebrano del Foro di Lagonegro,
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso delle parti civili.

Data Udienza: 13/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1.Santini Marisa è stata tratta a giudizio davanti al Tribunale di Sala
Consilina per rispondere del reato di omicidio colposo, perché – per negligenza,
imprudenza, imperizia, nonché per colpa specifica dovuta alla violazione degli
artt. 145 commi 1 e 2 e 154 commi 1 e 3 lettera b C.d.S., e segnatamente
conducendo l’autovettura Opel Agila tg. CS656NL, all’altezza dell’incrocio ubicato
al km 56+500 della SS 19, agro di Polla, e, qui avendo iniziato la manovra di

precauzioni e senza avere verificato con la massima prudenza l’assenza di veicoli
provenienti dalla direzione opposta – concorreva a provocare la collisione di
detta autovettura con il motoveicolo Ducati tg. CP 12992, condotto da Coppola
Massimo, che proveniva dall’opposta corsia in assenza di un titolo di patente
idoneo, non marciando strettamente a destra e tenendo una velocità oltre il
limite consentito, collisione dalla quale derivava il decesso immediato del
Coppola.

2.La Corte di appello di Salerno, con sentenza emessa in data 14 ottobre
2014, ha confermato la sentenza emessa in data 4 giugno 2010 a seguito di
giudizio abbreviato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Sala
Consilina nei confronti di Santini Marisa, che era stata appellata dalle parti civili
Coppola Salvatore, Spagna Angela, Coppola Arnaldo, Coppola Marco e Coppola
Valentina.

3. Avverso la sentenza emessa dalla suddetta Corte territoriale
propongono ricorso le costituite parti civili, articolando 3 motivi di ricorso.
3.1. Con il primo viene eccepita la nullità ex art. 178 lett. b) e lett. c)
c.p.p. della sentenza impugnata per omessa valutazione della memoria difensiva
(alla quale si fa integrale richiamo) presentata ex art. 121 all’udienza del 4
giugno 2010, in sede di discussione finale, nell’interesse delle persone offese
costituite parti civili.
Secondo i ricorrenti, la manovra di sorpasso da parte del Coppola e le
scalfiture presenti sull’asfalto erano state acriticamente recepite nella parte
motiva della sentenza impugnata senza superare le forti argomentazioni di
carattere tecnico che erano state fornite nella suddetta memoria (che di fatto
non sarebbe stata oggetto di disamina da parte di entrambi i giudici di merito).
3.2. Con il secondo viene denunciato il vizio di motivazione in relazione al
proscioglimento dell’imputata.
Secondo i ricorrenti, entrambi i giudici di merito avevano preso a
fondamento della decisione elementi fattuali inesistenti, contenuti nella perizia
2

svolta a sinistra con invasione di parte della corsia opposta senza le dovute

redatta dall’Ing. Ruggiero, perito del Giudice di primo grado. Precisamente: il
perito avrebbe introdotto quale elemento risolutivo, nella ricostruzione del
sinistro, la manovra di sorpasso da parte del Coppola, senza tuttavia indicare che
fine avesse fatto il veicolo sorpassato; detto elemento era stato recepito dalla
Corte come elemento probabile, ma avrebbe condizionato la formazione del
libero convincimento del giudicante. Inoltre il perito aveva valutato le tracce di
scalfitura sull’asfalto del mozzo della ruota anteriore del motociclo del Coppola
ed aveva ritenuto inutile qualsivoglia verifica successiva sul punto (non

lavori di rifacimento del manto stradale); mentre essi ricorrenti in dibattimento
avevano prodotto attestazione Anas dalla quale risultava che il suddetto tratto di
strada non era stato interessato da lavori di manutenzione dall’epoca dei fatti;
tale documento, neppure evocato nella impugnata sentenza, sarebbe prova
decisiva, la cui omessa disamina avrebbe comportato una insanabile illogicità
della sentenza. Ed ancora: il perito non avrebbe tenuto conto che lo scontro era
stato di tipo eccentrico, con la conseguenza che il punto d’urto tra il veicolo
condotto dall’imputata e la motocicletta del Coppola avrebbe dovuto essere
collocato nella corsia di pertinenza della moto. Infine, il perito non avrebbe speso
una parola sulle lesioni del povero Coppola.
Inoltre, la Corte territoriale – dopo aver richiamato le diverse consulenze in
atti (quella dell’Ing. Bertini, redatta su incarico della Procura della Repubblica; e
quelle le consulenza Iannotti e Mangieri fornite da essi ricorrenti) – avrebbe
erroneamente ed immotivatamente individuato il punto d’urto nella corsia di
pertinenza dell’autovettura, così come indicato dal perito Ing. Ruggiero,
argomentando sul dato della velocità e sul dato della lontananza dallo svincolo;
avrebbe travisato il fatto del cc.dd. lancio balistico; avrebbe trascurato le due
ipotesi formulate dalla consulenza Bertini (quella del veicolo marciante lungo la
linea di mezzeria e quella del veicolo che comincia la svolta a sinistra occupando
parte della carreggiata di pertinenza del ciclomotore); non avrebbe verificato i
requisiti necessari per la validità del principio di affidamento (e cioè il fatto che
l’agente non aveva violato alcuna regola e che la condotta altrui fosse
imprevedibile e/o evitabile); avrebbe dimenticato di considerare che, in via
generale, il conducente di un veicolo ha l’obbligo di non costituire intralcio e
ostacolo per gli altri utenti della strada (e, quindi, anche per coloro che stanno
effettuando eventuali manovre di sorpasso) e che, nel caso di specie, l’auto
percorreva la strada a ridosso della linea di mezzeria a modesta velocità.
3.3. Con il terzo viene denunciato il vizio di motivazione in relazione al
mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dibattimentale diretta a
chiarire, attraverso la nomina di altro perito, i punti oscuri della vicenda:
l’esistenza di scalfiture presenti sull’asfalto (individuate dall’Ing. Ruggier

3

sapendosi se il tratto di strada, teatro della vicenda, fosse stato interessato da

attraverso la foto 42 allegata alla sua perizia) e, più in generale, la ricostruzione
dinamica dell’evento, anche in relazione alla ipotizzata manovra di sorpasso, allo
studio delle lesioni patite dalla persona offesa, alla disamina della velocità tenuta
dal motociclista e della distanza di proiezione del corpo in volo (c.d. lancio
balistico).

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Manifestamente infondato è il primo motivo dei ricorsi, che pertanto va
dichiarato inammissibile.
L’art. 121 c.p.p. prevede espressamente che le parti e i difensori possono
presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella
cancelleria, “in ogni stato e grado del procedimento”. Trattasi di facoltà valevole
in via generale, che – in mancanza di diversa previsione – si applica financo nei
procedimenti “de plano”.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che, in via
generale, l’omessa valutazione di una memoria difensiva determina la nullità di
ordine generale prevista dall’art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., in
quanto impedisce all’imputato di intervenire concretamente nel processo
ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato,
comportando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva
dell’imputato stesso, oltre a configurare una violazione delle regole che
presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie, in relazione al necessario
vaglio delibativo delle questioni devolute con l’atto di impugnazione (Sez. 6,
sent. n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato ed altri, Rv. 259488).
Ma è stato altresì precisato (Sez. 6, sent. n. 269 del 05/11/2013, Cataffi
Rosario Pio ed altri) che l’omessa valutazione di memorie difensive non può
essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento
impugnato, potendo invece influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica
della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito
siano state espresse le ragioni difensive (Cass. Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012,
Cataldo, Rv. 252713).
Sviluppando il suesposto ordine di considerazioni, occorre qui aggiungere
che, nel caso in cui l’asserita omessa valutazione di una memoria difensiva abbia
formato oggetto di appello, a carico del giudice di secondo grado grava l’obbligo
di esaminare detta doglianza al fine di verificare la congruità del ragionamento
logico giuridico seguito dal primo giudice e la resistenza delle argomentazioni
critiche da questi poste a fondamento della decisione.
4

1.1 ricorsi sono inammissibili.

La Corte territoriale, nel fare corretta applicazione dei suddetti principi, ha
osservato che il Giudice di primo grado, per quanto non aveva richiamato
espressamente in sentenza il contenuto di detta memoria, aveva tuttavia avuto
la stessa presente. Invero, come osservato dalla Corte, il Tribunale di Sala
Consilina non solo si era fatto carico, in sede motivazionale, di esaminare
criticamente le ragioni che ostavano all’accoglimento della ricostruzione posta a
base delle consulenze delle parti civili, ma anche e soprattutto aveva esaminato disattendendoli – i rilievi che erano stati formulati in sede di escussione del

formato oggetto della richiamata memoria.
La Corte salernitana nella impugnata sentenza ha anche rilevato che la
memoria a cui la difesa aveva fatto riferimento nei motivi di appello (contenuta
alle pagg. 141 e ss. del fascicolo processuale), conteneva note critiche che
investivano la correttezza della metodica di indagine seguita dal perito di ufficio e
delle conclusioni alle quali lo stesso era pervenuto nella ricostruzione della
dinamica del sinistro (note critiche che in buona parte erano sovrapponibili ai
motivi di appello, sintetizzati all’inizio della sentenza, ed alle quali erano allegati
atti processuali rilevanti ai fini della decisione).

3. Manifestamente infondato – e, quindi, inammissibile – è anche il terzo
motivo dei ricorsi, concernente la mancata rinnovazione della perizia.
La giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante, Sez. 3, sent. n. 3348 del
13711/2003, dep. 2004, Pacca ed altro, Rv. 227494) ha più volte avuto modo di
ricardare che l’ipotesi di rinnovazione del dibattimento di cui all’art. 603 comma
1 cod. proc. pen., che riguarda prove preesistenti o prove già note alla parte, è
subordinata alla condizione che il giudice d’appello ritenga, secondo la sua
valutazione discrezionale, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti,
situazione che può sussistere quando i dati probatori già acquisiti siano incerti
ovvero quando l’incombente richiesto rivesta carattere di decisività, nel senso
che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze oppure sia di per sè
oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.
In particolare, secondo consolidato orientamento di questa Corte, la perizia è
mezzo di prova neutro ed è sottratta al potere dispositivo delle parti, che
possono attuare il diritto alla prova anche attraverso proprie consulenze: la sua
assunzione è pertanto rimessa al potere discrezionale del giudice e non è
riconducibile al concetto di prova decisiva, con la conseguenza che il relativo
diniego non è sanzionabile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. d), e, in quanto
giudizio di fatto, se assistito da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di
legittimità, anche ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), (cfr, al riguardo, Sez. 5, n.
12027 del 06/04/1999, Rv. 214873, imputato Mandala).
5

perito, a cura della difesa delle parti civili, rilievi che per l’appunto avevano

Anche tali principi sono stati correttamente applicati dalla Corte salernitana,
che – dopo aver rilevato che nel caso in esame l’incombente sollecitato dalla
difesa si risolveva nella ripetizione di un’attività istruttoria che avrebbe avuto ad
oggetto dati documentali già acquisiti, di cui si chiedeva un nuovo esame nel
contesto di un ripetuto giudizio tecnico – ha respinto l’istanza difensiva
argomentando sul fatto che, in presenza di contrastanti risultanze peritali, come
per l’appunto si verificava nel caso di specie, è precipuo onere del Giudicante
sottoporre a rigoroso vaglio critico le risultanze acquisite, enunciando in

deduzioni delle parti, sottoponendo a rigorosa verifica ogni singolo profilo di
censura. Tale motivazione, in quanto esente da aporie logiche o giuridiche, è
insindacabile in sede di legittimità.

4. Inammissibile è infine il secondo motivo di ricorso, concernente
l’intervenuto proscioglimento della imputata Santini Marisa.
4.1. Il Giudice dell’abbreviato, sulla base degli atti e delle risultanze della
perizia cinematica disposta d’ufficio, si è fatto carico del tentativo di ricostruire
la dinamica del sinistro, che aveva interessato l’auto condotta dalla Santini ed il
motociclo condotto da Massimo Coppola, mentre i due mezzi stavano
percorrendo la stessa strada con opposte direzione di marcia.
E, all’uopo, aveva rilevato che:
-in data 20 novembre 2007 militari della Stazione Carabinieri di Polla erano
intervenuti sul luogo nel quale, alle ore 13, si era verificato il sinistro. I militari
avevano documentato lo stato dei luoghi con un fascicolo fotografico e descrittivo
ed erano pervenuti ad una prima ricostruzione del sinistro, dando atto che al
momento del loro intervento non era presente nessun testimone. Nella loro
relazione i militari non avevano fatto alcun riferimento a tracce, frart’lmenti,
residui sulla pavimentazione stradale, utili per risalire alla posizione dei veicoli al
momento dell’urto, ma avevano dato atto di altre circostanze (e cioè ‘che: il
conducente non era munito di regolare patente di guida; che il luogo del sinistro
rientrava nella delimitazione del centro urbano; che il traffico era normale, il
tempo sereno e la visibilità buona; che la pavimentazione era asfaltata, senza
anomalie ed asciutta; che l’unica segnaletica presente era quella del limite
massimo di velocità; che l’autovettura era stata rinvenuta con il cambio in
posizione di folle);
-il consulente nominato dalla Procura, partendo da pochi dati certi ed
applicando il metodo statistico, era pervenuto alla conclusione che il motociclo, al
momento dell’urto, viaggiava ad una velocità di circa 100 km/h.; secondo
l’esperto, il punto d’urto, in assenza di segni sul manto stradale, poteva essere
ricostruito alla luce della posizione di quiete del veicolo condotto dalla Santini e
6

motivazione i criteri seguiti e, per il caso in cui sussista contrasto rispetto alle

dei danni riportati dai due veicoli e potevano essere prospettate due ipotesi: che
l’auto (a velocità zero) si trovava interamente nella propria corsia di marcia
ovvero che la stessa auto (a velocità quasi nulla di ripartenza da ferma per
intraprendere la svolta a sinistra) occupava parzialmente la corsia opposta;
– diverse erano poi state sia la ricostruzione cinematica del consulente tecnico
di parte dell’imputata che quella del perito nominato dall’ufficio.
In presenza di un quadro fattuale così controverso, il giudice di merito di
primo grado ha ritenuto non raggiunta la prova della penale responsabilità

4.2. La Corte di appello di Salerno – dopo aver analiticamente riportato i
motivi di appello proposti dalle parti civili e respinto entrambe le eccezioni
preliminari sollevate negli atti di appello (quella per l’appunto concernente la
pretesa nullità della sentenza per violazione dell’art. 178 lett. b) e c) c.p.p.,
nonché quella concernente la richiesta di rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale mediante espletamento della nuova perizia) – è pervenuta, alla
conferma della sentenza di assoluzione, emessa dal Giudice di primo grado ai
sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., osservando che:
– il problema che il procedimento involgeva, al fine di ricostruire la
responsabilità dell’imputata Santini, era quello di verificare il punto d’urto tra il
veicolo condotto dalla Santini (che avrebbe dovuto intraprendere, o era appena
impegnata, in una manovra di svolta a sinistra per immettersi nella vicina strada
comunale e che procedeva a velocità ridottissima) ed il motoveicolo del Coppola
(che viaggiava in senso opposto a velocità rimasta imprecisata, ma comunque
sostenuta): la condotta colposa della Santini avrebbe potuto essere assunta a
causa dell’evento solo ove il punto di urto dei veicoli si fosse potuto situare oltre
la linea di mezzeria della carreggiata, cioè nella corsia di marcia della moto
stessa;
– il punto d’urto era da collocarsi, secondo il consulente di parte del PM,
secondo il consulente di parte dell’imputata e secondo il perito nominato dal
giudice di primo grado, nella linea di mezzeria di pertinenza dell’autovettura
condotta dalla Santini (secondo i suddetti tecnici, risolutiva sarebbe stata
all’uopo la scalfitura riscontrata sul manto stradale, in corrispondenza della linea
di mezzeria, scalfitura che si trovava in corrispondenza della ruota posteriore
destra dell’autoveicolo nella sua fase di quiete e che sarebbe stata per l’appunto
causata dalla rottura del mozzo della ruota anteriore destra del motoveicolo);
– al contrario, secondo il consulente delle parti civili, il punto d’urto era da
collocarsi nella linea di mezzeria di pertinenza della moto condotta dal Coppola
(secondo detto tecnico, risolutiva sarebbe stata all’uopo la posizione di quiete
dell’autovettura – che, all’arrivo dei Carabinieri, era tutta nella corsia di
pertinenza della moto, in posizione ortogonale all’asse stradale – e la collocazione
7

dell’imputata in ordine all’omicidio stradale ascrittole.

davanti alla stessa di frammenti di cristalli ed altri particolari staccatisi dai mezzi
durante la collisione).
La Corte salernitana ha ritenuto che non costituiva dato univocamente
dimostrativo della individuazione del punto d’urto né la scalfitura riscontrata
sull’asfalto, nella carreggiata di pertinenza della Santini (trattandosi di incisione
di tale modestia da non apparire del tutto congruente con il mezzo di
produzione, cioè il robustissimo mozzo della ruota anteriore); ma neppure la
posizione di quiete dell’autovettura (né tantorneno la presenza, nella carreggiata

detta posizione si spiegava attraverso una serie di operazioni valutative compiute
dai consulenti e dal perito con specifico riferimento alla tipologia dei danni
riportati dai veicoli, al punto di impatto ed alla velocità (e tenuto conto che la
violenza dello scontro non poteva non aver proiettate parti dell’auto, al pari di
parti della moto, in un vasto raggio). E, sul presupposto che nessun elemento
decisivo poteva allegarsi a sostegno dell’una o dell’altra ipotesi ricostruttiva del
sinistro, la Corte ha confermato il proscioglimento dell’imputata ai sensi dell’art.
530 comma 2 c.p.p.
4.3. Orbene, la motivazione della sentenza impugnata, lungi dall’essere
contraddittoria e/o manifestamente illogica, non può essere rivisitata da questa
Corte, alla quale è precluso il controllo delle risultanze processuali al fine di
verificare l’adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito
per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni
processuali (in tal senso, tra le tante, Sez. 3, sent. n. 4115 del 27.11.1995,
1996, Beyzaku, Rv. 203272).
D’altronde, la congiunta lettura di entrambe le sentenze di merito e – che,
concordando nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a
fondamento delle rispettive decisioni, valgono a saldarsi in un unico complesso
corpo argomentativo (cfr. Cass., Sez. 1, n. 8868/2000, Rv. 216906) – evidenzia
che i giudici di merito hanno sviluppato un conferente percorso argomentativo,
relativo all’apprezzamento del compendio probatorio, che risulta immune da
censure rilevabili dalla Corte regolatrice; e che le parti civili ricorrenti invocano,
in realtà, una inammissibile riconsiderazione alternativa del compendio
probatorio.


5. Per le ragioni che precedono it ricorsa) vardichiaratctinammissibilt
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna delle parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al

8

di pertinenza della moto, di parti dell’autovettura davanti), tenuto conto che

versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che
si stima equo determinare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di euro 1000 in favore della cassa
delle ammende.
6

Così deciso il 13/04

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA