Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28551 del 02/02/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28551 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: CENCI DANIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NOCERA DANIELE N. IL 28/06/1988
avverso la sentenza n. 3876/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DANIELE CENCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 5-1–tfAh’ 3 l’òce-t
n- t co ,S-N5 °
che ha concluso per L.) N’ Pr`tik-, ss va.,1L i in I o n.

Udito, per la parte civile, l’A
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 02/02/2016

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 24 ottobre 2014 la Corte di appello di Napoli, in parziale
riforma di quella emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli il 25 febbraio 2013 nei
confronti di Daniele Nocera, in relazione all’ipotesi di violazione dell’art. 73, comma
1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha ridotto la pena all’imputato, concesse le
attenuanti generiche, rispetto alla sanzione applicata in primo grado, ferma la

2. Si contesta all’imputato di avere detenuto illecitamente a fine di cessione
sostanza stupefacente del tipo cocaina e di averne effettivamente ceduto, dietro
corrispettivo di 20,00 euro, ad Eduardo Peluso una dose, sequestrata dalla polizia
giudiziaria, di 0,2 grammi; 1’11 novembre 2013.
La motivazione della Corte di appello, che ha confermato la valutazione del
giudice di primo grado sull’an della responsabilità penale dell’imputato, solo
concedendo le generiche, con conseguente riduzione della sanzione, si fonda sugli
esiti di un controllo dei Carabinieri di Bagnoli, il cui contenuto è adeguatamente
riferito nella sentenza di merito.
La Corte territoriale, nel disattendere la richiesta, avanzata in appello, di
riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità, ha valorizzato, pur in presenza di un
dato ponderale che la stessa sentenza definisce «ridottissimo» (0,2 grammi di
cocaina), testualmente,

«le specifiche componenti dell’azione che denotano,

contrariamente a quanto opinato dal difensore, una stretta interrelazione del
prevenuto con il sistema di commercializzazione della droga al minuto. La
particolare modalità operativa ha visto la predisposizione logistica di mezzi atti alla
cessione: il prevenuto operava in un sito attrezzato per lo spaccio (furono
rinvenute numerose bustine di plastica atte al confezíonamento di dosi), al riparo
di una cancellata e di una porta blindata che risultò serrata e fu aperta dopo diversi
minuti, e con l’ulteriore difesa di vedette pronte a dare l’allarme.
Non è difatti causale la circostanze che proprio in seguito al richiamo gergale
(“Mario, Mario!!!”) l’appellante rovesciò l’ulteriore sostanza nel water, di fatto
impedendone il sequestro.
E’ indubbio che tali elementi rivelino una collaudata relazione con i sistemi di
cessione oltre che una facilità di acquisizione e di disponibilità tipica di quanti
abbiano rapporti non episodici con più accorsati fornitori […inoltre] la circostanza
del rinvenimento di una somma di denaro non minima, in gran parte detenuta
all’atto del primo controllo nei pressi dello stabile, dimostra che l’appellante aveva
iniziato la sua attività già prima di essere sorpreso all’interno del sottoscala

qualificazione giuridica del fatto.

(nessuna causale lecita è stata fornita in merito alla disponibilità del denaro» (così
all’ultima pagine della motivazione).

3. Il ricorso dell’imputato denunzia erronea applicazione della legge penale in
relazione agli artt. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, 133 e 62-bis cod. pen. e
chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
3.1. Sostiene, infatti, che la quantità esigua di droga sequestrata indurrebbe
a ritenere applicabile l’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, 5 0 comma, d.p.r. n.

legislatore al fine di individuare l’ipotesi attenuata, l’interpretazione
giurisprudenziale preferibile attribuirebbe preponderanza all’elemento ponderale,
che viene sostanzialmente “preferito” rispetto agli altri fattori (mezzi, modalità,
circostanze dell’azione, qualità delle sostanze).
3.2. Difetterebbe, in ogni caso, in capo all’imputato ogni capacità
delinquenziale o organizzativa, come dimostrato – sostiene il ricorrente – dalla
ritenuta facilità dell’arresto, dalla mancanza di telecamere di sorveglianza
all’esterno dell’immobile, tanto da potersi concludere per una rudimentale attività
di spaccio.
3.2. Si cesura, infine, la ritenuta severità del trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato e va rigettato.
1.1. La prima parte delle doglianze consiste, in buona sostanza, nella mera
riproposizione, senza elementi di novità, di richieste e di argomenti già sottoposti
alla Corte territoriale e dalla stessa disattese con motivazione congrua, adeguata
ed immune da vizi logici, quanto alla destinazione alla cessione dello stupefacente,
degli indici della finalizzazione, del grado di organizzazione dell’attività illecita,
peraltro protetta da cancellata, porta blindate e “sentinelle” ; ed è appena il caso
di sottolineare che i giudici di merito hanno convalida l’ipotesi di accusa, secondo
la quale soltanto parte, in effetti minima, della sostanza è caduta in sequestro,
essendo stata altra sostanza con distrutta dall’agente.
1.2. Quanto alla censura incentrata sulla natura di criterio di particolare
significatività, ai fini della individuazione dell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73
del d.PR. n. 309 del 1990, della quantità rispetto agli altri indici pur previsti, la
questione è mal posta, in quanto le sentenze di merito spiegano adeguatamente
che Daniele Nocera viene riconosciuto colpevole non già per avere ceduto 0,2
grammi di droga ma per avere detenuto a fine di spaccio sostanza stupefacente,
parte – minima – della quale ceduta ad Eduardo Peluso, in un contesto, come si è

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309 del 1990, poiché, pur nella pluralità degli indici di rifermento posti dal

visto, organizzato con solide protezioni passive contro le irruzioni della Polizia e
addirittura con sentinelle, che non consente di ravvisare l’ipotesi di “di lieve
entità”.
1.3. L’ultimo motivo di ricorso è inammissibile, per la sua estrema genericità,
dovendosi, in ogni caso, osservare che la Corte territoriale è partita dal minimo
della forbice edittale e che ha operato le riduzioni di pena nel massimo.

2. Discende il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 02/02/2016.

delle spese del giudizio.

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