Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2855 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 2855 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

sul ricorso proposto da:

C

ORDINANZ

HERNANDEZ PASTOR CESAR AUGUSTO N. IL 27/05/1972
avverso la sentenza n. 16981/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
06/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Data Udienza: 11/11/2015

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 6.3.2014 il Tribunale di Roma, riconosciuto
Hernandez Pastor Cesar Augusto colpevole del reato di guida senza
patente, condannò ilo medesimo, riconosciute le attenuanti generiche,
alla pena stimata di giustizia.

4. Con memoria depositata il 30.10.2015 l’Hernandez invocaapplicarsi la
ipotesi di non punibilità di cui all’art. 131-bis, cod. pen., introdotta con il
d.lgs. n. 28 del 16.3.2015; deducendo, inoltre mancanza della
motivazione in punto d’affermazione della penale responsabilità.
5. A fronte delle esposte censure, palesemente aspecifiche in quanto
omettono di confrontarsi con la compiuta motivazione resa dal Tribunale,
la richiesta di applicazione della formula terminativa dell’irrilevanza del
fatto meriterebbe vaglio di merito, tuttavia impedito dal constatarsi del
termine prescrizionale, maturato il 17/5/2015.
Non emerge, infine, alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell’art. 129, cod.
proc. pen., avrebbe importato declaratoria d’innocenza. Infatti, In tema
di declaratoria di cause di non punibilità nel merito in concorso con cause
estintive del reato, il concetto di «evidenza» dell’innocenza dell’imputato
o dell’indagato presuppone la manifestazione di una verità processuale
chiara, palese ed oggettiva, tale da consistere in un quid pluris rispetto
agli elementi probatori richiesti in caso di assoluzione con formula ampia
(Cass. 19/7/2011, n. 36064).
Il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129 c.p.p.
quando le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la
commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza
penale emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile (Cass.
14/11/2012, n. 48642).
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata perché estintosi
il reato per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione
Così deciso in Roma, 11/11/2015
Il Con

Presidente

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato deducendo
inosservanza od erronea applicazione di legge e mancanza di
motivazione, per essere stata revocata l’ammisisone dei testi a discarico
non comparsi e per non essersi verificato se il ricorrente fosse titolare nel
proprio Paese di titolo che lo abilitava alla guida.

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