Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2855 del 09/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 2855 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di PISTOIA

avverso la sentenza in data 24 maggio 2011 del Giudice dell’udienza preliminare
del Tribunale di Pistoia nel proc. n. 2725/2011 di non luogo a procedere nei
confronti di

ORDOFENDI Andrea, nato a Pescia il 18/11/1969,
STANCU Francisca Roxsana, nata in Romania il 16/10/1968,
PACINI Luca, nato a Prato il 26/12/1967,
TREBBI Glaniuca, nato a Pisa il 23/10/1978,
ANGELI Paolo, nato a La Spezia il 3/04/1949,
SEDINA Anzhelika, nata in Russia il 9/04/1982.

Letti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udite le conclusioni del pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in
persona del sostituto procuratore generale,

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chiesto l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

Data Udienza: 09/11/2012

udito il difensore comparso, avvocato Nicola Bastiani del foro di Pistoia per i
ricorrenti Angeli e Sedina, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del
ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

RITENUTO IN FATTO

emessa il 24 maggio 2011, ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di
Ordofendi Andrea, Pacini Luca, Trebbi Gianluca, Angeli Paolo, Sedina Anzhelika e
Stancu Francisca Roxsana in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, previsti
dagli artt. 110 e 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, di cui ai capi K), N), P),
T), V) ed FF), nonché in ordine al reato previsto dagli artt. 110, 48 e 480 cod.
pan., ascritto a soli Angeli Paolo e Sedina Anzhelika, tutti commessi non oltre il
marzo 2005, perché estinti per intervenuta prescrizione.
Ha osservato il Giudice che il termine quinquennale di prescrizione previsto
per i suddetti reati, dovendosi applicare la disciplina più favorevole di cui
all’originario testo dell’alt. 157 cod. pen., prima della sostituzione di esso
dall’art. 6, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, era stato Interrotto in
data 8/11/2005 con l’interrogatorio, ai sensi dell’art. 294 cod. proc. pen., del
solo Ordofendi (gli altri indagati, infatti, non erano stati interrogati); la richiesta
di rinvio a giudizio, tuttavia, era intervenuta oltre cinque anni dopo il detto
interrogatorio, il 9/11/2010, sicché doveva ritenersi compiuta la prescrizione
quinquennale con riguardo ai suddetti reati, stralciati dagli altri contestati nel
medesimo processo per cui si è proceduto separatamente.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, il quale deduce
l’erronea applicazione della legge penale per avere il Giudice omesso di applicare
l’art. 161, comma primo, cod. pen., a termini del quale la sospensione o
l’interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno
commesso il reato. Nel caso in esame, i coimputati, Ordofendi Alessandro e Bini
Maurizio, risultavano interrogati, ai sensi dell’art. 294 cod. proc. pen., non in
data 8 novembre 2005 (il solo Ordofendi come erroneamente indicato nella
sentenza impugnata), bensì entrambi il 30 novembre 2005, come da rispettivi
verbali allegati al ricorso del pubblico ministero, con la conseguenza che il
decorso della prescrizione era stato interrotto per tutti alla predetta data del 30
novembre 2005, e, pertanto, il termine quinquennale non era ancora scaduto il 9

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1. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pistoia, con sentenza

novembre 2010, allorché il corso della prescrizione era stato nuovamente
interrotto con la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio.

3. In data 31 ottobre 2012 sono state depositate memorie nell’interesse

degli imputati, Angeli Paolo e Sedina Anzhelika, nelle quali il comune difensore,
avvocato Nicola Bastiani, confuta il ricorso proposto dal pubblico ministero e

riguardo a tutti i reati cui attiene la sentenza impugnata, compiutosi al più tardi
nel mese di settembre del corrente anno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del pubblico ministero, che correttamente denuncia la violazione
dell’art. 161, comma primo, cod. pen., a termini del quale si estendono a tutti gli
imputati del medesimo reato gli effetti dell’atto interruttivo relativo ad uno o
alcuni di essi, deve essere tuttavia dichiarato inammissibile per sopravvenuta
carenza di interesse, poiché, nelle more del presente giudizio, si è compiuto il
termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo per tutti i reati oggetto
della sentenza impugnata, che, avuto riguardo alla data più vicina di
commissione dei fatti, fino al marzo 2005, va individuato nel mese di settembre
del corrente anno 2012.

2. Nulla va disposto per le spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso, in Roma, il 9 novembre 2012.

osserva, comunque, l’avvenuto decorso del termine massimo di prescrizione, con

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