Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28542 del 19/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28542 Anno 2013
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HOXHA DRITAN N. IL 10/06/1981
avverso l’ordinanza n. 68/2013 GIP TRIBUNALE di LA SPEZIA, del
15/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CAS I LA;
lette/ ntite le conclusioni del PG Dott.

(.4 44

Uditi difensor Avv.;

L.19

Data Udienza: 19/04/2013

Ricorrente HOXHA DRITAN
Ritenuto in fatto

Con ordinanza 15 febbraio 2013, il Tribunale di Genova – Sezione del riesame
confermava l’ordinanza cautelare 23 gennaio 2013 del GIP del Tribunale di La
Spezia,applicativa della custodia in carcere nei confronti di HOXHA Dri$an,
illegale di quantitativi di sostanza stupefacente tipo cocaina, anche superiori ai
due ettogrammi
Il Tribunale ha preliminarmente richiamato la precedente ordinanza in data 18
gennaio 2013 con cui aveva rilevato la sostanziale abnormità del precedente
titolo di detenzione adottato dal GIP che,dopo aver disposto la scarcerazione
dell’imputato ritenendo per errore decorso il termine massimo di fase, ne aveva
nuovamente disposta la carcerazione senza emettere una nuova ordinanza
cautelare, ma limitandosi a revocare il precedente ordine di liberazione. Ed ha
altresì evidenziato che, con l’ordinanza impugnata, il GIP aveva emendato
l’errore, facendo luogo alla pronunzia di rituale titolo cautelare di guisa da
risultare sanato ogni vizio rilevato in precedenza,peraltro rimarcando che
l’indagato era stato interrogato in data 24 gennaio 2013 e che doveva escludersi
qualsivoglia violazione del giudicato cautelare. Per effetto della pronunzia, in
data 6 novembre 2012, ex art. 444 cod. proc. pen. di sentenza di applicazione
della pena di anni TRE e mesi QUATTRO di reclusione nei confronti dell’imputato,
era divenuta conseguentemente irrilevante – ha altresì evidenziato il Tribunale
– ogni questione relativa alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ferme
restando le valutazioni di adeguatezza e di proporzionalità della misura
custodiale applicata dal GIP, attese le esigenze cautelari previste dall’art. 274
lett. c) codice di rito, risultato acclarato, con la citata sentenza, il perdurante
inserimento dell’imputato in ambienti dediti al narcotraffico internazionale.
Avverso l’ordinanza reiettiva,propone personalmente ricorso per cassazione
l’imputato, articolando quattro distinti motivi.
Con il primo ed il secondo motivo, si duole della violazione degli artt. 178, lett.
c), 302 e 294 cod. proc.pen. nonché del vizio di motivazione evidenziando che,
una volta ripristinata la custodia cautelare in carcere in data 19 dicembre
2012, in esecuzione dell’abnorme provvedimento del GIP di ”

revoca

della liberazione “,i1 prescritto interrogatorio ebbe luogo per rogatoria nel carcere
di S.Vittore in Milano, solamente in data 25 gennaio 2013 ovvero ben trentotto
giorni dopo; donde l’eccezione della sopravvenuta perdita di efficacia della
misura cautelare. Diversamente da quanto affermato dal Tribunale del riesame,

quale imputato di due delitti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, di cessione

non sarebbe stato possibile giudicare legittimamente ripristinata la custodia in
carcere, una volta dichiarata la perdita di efficacia della misura cautelare in data
19 dicembre 2012, in difetto del preventivo interrogatorio dell’indagato.
Con il terzo motivo lamenta l’imputato la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen.
oltrechè vizi motivazionali del provvedimento impugnato in punto al rigetto
dell’eccepita violazione del principio del ” ne bis in idem ” cautelare. Sostiene il
ricorrente che l’ordinanza impugnata risulta emessa “sugli stessi fatti ”
contestati con l’originario titolo custodiale emesso da altro GIP del Tribunale di
della situazione personale dell’indagato, a seguito di ” nuovo evento “.

Solo in

tal caso sarebbe stato possibile sottoporre l’indagato ad un nuovo titolo
custodiale per lo stesso fatto, a seguito di caducazione della precedente
ordinanza cautelare, a ‘sensi dell’art. 302 cod. proc.pen.
Con il quarto motivo, si duole il ricorrente della violazione degli artt. 274 e
307, comma 1° codice di rito nonché del vizio di illogica e contraddittoria
motivazione in punto dell’affermata sussistenza del pericolo di fuga (desunto
pressoché esclusivamente dal fatto che l’imputato, anche all’atto dell’esecuzione
del titolo custodiale de quo, era risultato in possesso di passaporto falso) quale
specifica esigenza cautelare da tutelare esclusivamente con la più gravosa
misura della custodia in carcere. Assume al riguardo la parte che già in via
presuntiva ed implicita lo stesso GIP aveva ritenuto insussistenti siffatte
esigenze, giacché, nel disporre la scarcerazione in data 19 novembre 2012, non
ritenne di provvedere, a norma dell’art. 307, comma 1° cod. proc. pen.,
all’adozione di altre misure non custodiali, come prescritto in caso del
permanere delle esigenze cautelari. Conclude per l’annullamento del
provvedimento impugnato.

Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e deve quindi esser respinto con il conseguente onere del
pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente, ex art. 616 cod.
proc. pen.
Quanto

alla

prima ed alla seconda censura

l’imputato HOHXA Dritan alias TOLA Gentian alias

giova premettere: che
STOLIOV IVAYLO Dumitru

alias HOXHA Olivier – nei cui confronti fu emessa ordinanza di custodia cautelare

in carcere in data 31 dicembre 2009 dal GIP del Tribunale di La Spezia, eseguita
in data 7 novembre 2011, dopo pregressa latitanza, in relazione a due distinti
episodi di cessione di altrettanti, cospicui quantitativi di sostanza stupefacente
tipo cocaina, accertati e commessi in Santo Stefano Magra il 23 gennaio 2009; in
Acola il 7 novembre 2008 ed in Concesio il 19 novembre 2008 – fu sottoposto

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La Spezia in data 31 dicembre 2009, non essendo sopravvenuta alcuna modifica

ad interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc.pen. per rogatoria, dinanzi al
GIP del Tribunale di Vigevano in data 10 novembre 2011, ivi avvalendosi della
facoltà di non rispondere; che, a seguito di espressa richiesta avanzata dal
difensore ex art. 415 – bis, comma 3 0 cod. proc. pen., lo stesso prevenuto rese
ulteriore interrogatorio in data 21 settembre 2012 dinanzi al P.M. presso il
Tribunale di Vigevano, appositamente delegato dal P.M. presso il Tribunale di La
Spezia; che in data 6 novembre 2012, fu emessa dal GIP del Tribunale di La
Spezia,nei confronti dello stesso indagato, sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.,
reclusione ed euro 16.000,00 di multa,perché ritenuto responsabile dei suddetti
reati, allo stesso contestati con la surrichiamata ordinanza applicativa di misura
cautelare; sentenza impugnata con ricorso per cassazione ( la cui trattazione
risulta fissata per l’udienza del 6 novembre 2013, dinanzi alla Settima Sezione
penale di questa Corte); che infine, eseguita in data 23 gennaio 2013 nei
confronti del predetto imputato, già ristretto nel carcere di Milano “San Vittore “,
l’ordinanza di custodia cautelare emessa in pari data dal GIP del Tribunale di La
Spezia per gli stessi fatti, l’HOXHA era stato sottoposto per rogatoria, ad
interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen. in data 24 gennaio 2013, dal GIP del
Tribunale di Milano. Alla luce di quanto fin qui premesso, non può non formularsi
un giudizio di infondatezza delle dedotte censure. Alla stregua
dell’interpretazione del combinato disposto degli artt. 294 e 302 codice di
rito,elaborata da consolidata e prevalente giurisprudenza di questa Corte
(cfr. Sez. 6 n.2119 – 1998; Sez. 6 n.3245 – 1999; Sez. 2 n.9258 -2013 ) dalla quale non v’è ragione di deflettere – deve trovare applicazione il principio
secondo il quale non è consentito disporre nuovamente la custodia cautelare se
non dopo la effettiva cessazione del precedente stato di detenzione nonché dopo
l’interrogatorio dell’indiziato o dopo la sua mancata comparizione. Trattasi di
principio non suscettibile di interpretazione analogica e, pertanto, non
applicabile al di fuori della ipotesi, ivi prevista, di caducazione della misura
cautelare per omesso, tempestivo interrogatorio. Giova ancora osservare che,
diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, l’art. 302 cod.proc.pen. fissa la
regola della reiterabilità dell’emissione della misura cautelare in tutti i casi di
sopravvenuta inefficacia della misura cautelare per motivi formali ( ed in special
modo per il mancato interrogatorio di cui all’art. 294 dello stesso codice ).
L’unica condizione a tale riguardo posta dalla norma è che l’indagato sia stato
sottoposto ad interrogatorio: presupposto nel caso di specie già soddisfatto, in
precedenza ed entro il termine di legge, successivamente all’esecuzione della
misura custodiale emessa dal GIP con il provvedimento impugnato dinanzi al
Tribunale del riesame di Genova, come testè si è ricordato. Nè può sfuggire la
ratio

che assiste una siffatta condizione ( al pari di quella ulteriore che detto

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di applicazione della pena concordata tra le parti per anni TRE, mesi QUATTRO di

incombente avvenga con l’indagato a piede libero ). L’interrogatorio di garanzia è
infatti preordinato a garantire l’esercizio del diritto di difesa dell’imputato di guisa
che non ricorre ragionevolmente la necessità di far luogo ad un siffatto mezzo di
tutela ove il predetto sia già stato posto in condizioni di esprimere in
precedenza le sue difese sulla medesima imputazione. Va rilevato inoltre che,nel
caso di specie, anche alla luce del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte (
cfr.sentenza n.18190 del 2009 rv.243028),per altra ragione, non era necessario
procedere ad interrogatorio di garanzia dell’imputato posto che era intervenuta
custodiale impugnato. Osserva conclusivamente il Collegio che risulta non più
censurabile in questa sede la ritenuta inefficacia del precedente provvedimento
abnorme, adottato in data 17 dicembre 2012 dal GIP di “revoca dell’ordine di
liberazione ” (ritenuto sanato dal Tribunale del riesame a seguito di emissione
dell’ordinanza cautelare 23 gennaio 2013, con il provvedimento impugnato con il
presente ricorso) attesa la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto
dall’ indagato, sancita dallo stesso Tribunale del riesame di Genova con
l’ordinanza 18 gennaio 2013, in atti, che non consta sia stata oggetto di
ulteriore impugnazione in sede di legittimità. Tanto va detto recependo
l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte ( cfr. sentenza n.26 /1993 Rv.
195806. S.U. n.14535 / 2008 Rv.235908 ) secondo il quale le ordinanze in
materia cautelare, quando non siano state impugnate ovvero si siano esauriti i
diversi gradi di impugnazione, ” acquistano la caratteristica dell’irrevocabilità
che, pur non essendo parificabile all’autorità di cosa giudicata, parimenti porta
seco il limite negativo della preclusione, nel senso di non consentire il “bis in
idem”, salvo che siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la
precedente decisione. ”
Privo di pregio si appalesa anche il terzo motivo. Il Tribunale del riesame ha
perspicuamente escluso qualsivoglia potenziale violazione del giudicato
cautelare, sottolineando che, nella concreta fattispecie, neppure era possibile ”
porre ” una siffatta questione. Ha invero costantemente affermato la
giurisprudenza di legittimità (cfr.,ex mu/tis, Sez. 1 n. 127 del 1992 ) che la
preclusione alla reiterazione di un provvedimento cautelare, in applicazione del
divieto del “bis in idem ” , si determina allorchè sia intervenuta una pronunzia
giurisdizionale, non più soggetta ad impugnazione, che abbia escluso

la

“sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. ” ai
fini dell’adozione della misura; mentre dà non ricorre ogniqualvolta ”

il

precedente provvedimento sia stato caducato per ragioni puramente formali, non
involgenti un giudizio sulla sussistenza delle condizioni normativamente richieste
per l’emissione dei provvedimenti caute/ari; tale principio trova fondamento
normativo nel disposto dell’art. 302 cod. proc. pen., che ha portata generale ed

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sentenza di condanna prima dell’emissione del provvedimento cautelare

è applicabile a tutte le forme di perdita di efficacia di un provvedimento cautelare
per ragioni formali. ” Nel caso di specie, a quanto consta in atti, la precedente
ordinanza custodiale emessa il 31 dicembre 2009 nei confronti dello stesso
indagato dal GIP del Tribunale di La Spezia neppure fu oggetto di impugnazione.
Il provvedimento di cui si discute risulta emesso il 23 gennaio 2013 per gli
stessi fatti all’esclusivo scopo di sanare, mediante rituale titolo custodiale, il
ripristinato stato di detenzione cautelare dell’imputato, determinato dal
provvedimento abnorme di “revoca della scarcerazione “, in precedenza adottato
massimo di carcerazione preventiva di fase; provvedimento che comunque il
Tribunale del riesame, irritualmente investito di atto d’ appello,con l’ordinanza in
data 18 gennaio 2013, pur censurandone l’abnormità, non aveva annullato,
facendo luogo invece a declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione. Ne
discende che in sostanza, nella fattispecie in esame, aveva trovato applicazione
la disposizione di cui all’art. 302 codice di rito che consente l’immediata
reiterazione dell’ordinanza cautelare, divenuta inefficace per motivi formali, non
venendo quindi in gioco alcuna questione di giudicato cautelare.
Il quarto motivo è inammissibile. Il Tribunale del riesame ha evidenziato
l’adeguatezza e la proporzionalità della misura custodiale applicata dal GIP con
l’ordinanza impugnata in rapporto sia alla gravità dei fatti ( attestata
evidentemente dalla pronunzia della sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. ) sia
alle esigenze cautelari previste dall’art. 274 lett. c) cod. proc.pen. ( pericolo di
reiterazione del reato ) ” in relazione ” – come testualmente rimarca la
motivazione della ordinanza impugnata – ” al dimostrato inserimento
dell’imputato nel settore criminoso del traffico di cocaina per quantitativi
considerevoli ed al connesso rischio che egli possa riprendere anche dal
domicilio,

i contatti che ha dimostrato di possedere nello specifico

settore criminoso “.

Non si accenna quindi minimamente alla specifica ( e

diversa ) esigenza cautelare del pericolo di fuga alla quale invece il ricorrente
dedica inconferenti censure, ai fogli 13 e segg. del ricorso. Né può ritenersi
sussistente,in contrasto con dette argomentazioni strettamente coerenti con le
risultanze, una pretesa “preclusione ” all’affermata ricorrenza di siffatte esigenze
cautelari, implicitamente sopravvenuta,secondo il ricorrente, per non avere il GIP
applicato “altra” misura cautelare non custodiale, all’atto di disporre la
scarcerazione dell’imputato, a norma del combinato disposto degli artt. 306,
comma 1° e 307, comma 1° cod.proc.pen. Deve invero rilevarsi che, a quanto
consta dagli atti ed in difetto di qualsivoglia allegazione documentale al ricorso
( principio di autosufficienza del ricorso ) il GIP ebbe ad adottare di propria
iniziativa,in data 19 novembre 2012, il provvedimento di scarcerazione formale
dell’indagato, sulla base della ritenuta decorrenza del termine massimo di fase (

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dal GIP nell’erroneo convincimento della sopravvenuta scadenza del termine

poi riconosciuta

erronea )

e che in ogni caso non avrebbe potuto

legittimamente disporre altre misure cautelari non custodiali, in mancanza
dell’imprescindibile” domanda cautelare” del P.M. ex art. 191 codice di rito. In
realtà, ad escludere qualsivoglia presunzione implicita di sopravvenuto difetto
delle esigenze cautelari,desumibile dalla disposta, erronea scarcerazione, deve
osservarsi che il P.M.,come è precisato nell’ordinanza 18 gennaio 2013 del
Tribunale del riesame di Genova, acclarata l’erroneità della disposta
scarcerazione, aveva richiesto in data 17 dicembre 2012 la revoca dell’ordine di
delle esigenze cautelari, cui seguì l’emissione, in data 23 gennaio 2013 ( in
ottemperanza al disposto degli artt. 291 e segg. codice di rito ) di nuova
ordinanza applicativa della custodia in carcere, nei confronti dell’imputato, come
peraltro esposto dal Tribunale dOriesame con la succitata ordinanza. Il che
induce ragionevolmente ad escludere che lo stesso P.M. potesse aver ritenuto ”
adeguata ” una diversa misura cautelare non custodiale a’ sensi dell’art. 307,
comma 1° codice di rito,quand’anche avesse inteso promuovere la scarcerazione
( pur erronea ) dell’Indagato.
Segue l’ordine alla cancelleria di provvedere agli adempimenti previsti dall’art.
94 comma 1- ter disp.att. cod. proc. pen.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto
stabilito dall’art. 94, comma 1 – ter disp.att. cod proc. pen.
Così deciso in Roma,lì 19 aprile 2013.

liberazione ed il ripristino della custodia cautelare, evidenziando la persistenza

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