Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28541 del 17/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28541 Anno 2016
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OSMAN MASOUD N. IL 05/10/1976
avverso la sentenza n. 5401/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di ANCONA, del 04/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 17/05/2016

RILEVATO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona applicava a Masoud
Osnnan, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due e mesi quattro
di reclusione, per il reato di cui all’art. 12, comma 3, lett. d), del d.lgs. 25 luglio
1998, n. 286, accertato ad Ancona 1’11/11/2014.
Avverso tale sentenza l’Osman, a mezzo del suo difensore, ricorreva
personalmente per cassazione, deducendo vizio di motivazione, in relazione

correttezza della qualificazione giuridica effettuata dalle parti in sede di
patteggiamento, senza fornire ulteriori elementi valutativi sul percorso
motivazionale compiuto in ordine al compendio probatorio acquisito, ai fini del
corretto inquadramento della fattispecie di reato contestata e all’imputato
dell’esclusione delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Deve, in proposito, rilevarsi che l’applicazione della pena su richiesta delle
parti è un meccanismo processuale in conseguenza del quale l’imputato e il
pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta
contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e
sull’entità della pena. Da parte sua, il giudice ha il dovere di controllare
l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di
applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle
cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen.
Ne discende che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena,
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’imputato non può rimettere in discussione
profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché risultano coperti dal
patteggiamento.
Nel caso di specie, le doglianze difensive proposte nell’interesse
dell’imputato appaiono prive di specificità e comunque manifestamente
infondate, in ragione del fatto che il Tribunale di Ancona, oltre a qualificare
correttamente i fatti illeciti contestati all’Osman sulla scorta delle attività di
indagine condotte dalla Polizia di Frontiera di Ancona, si soffermava sugli
elementi costitutivi del reato contesto e sul trattamento sanzionatorio irrogato
all’imputato.
Questa motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in
sede di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc.
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all’assoluta carenza di motivazione, essendosi limitato il giudice a verificare la

pen., risulta pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di
decisioni, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 3
del 25/11/1998, Messina, Rv. 212438).
Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di Masoud Osman deve
essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.500,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.500,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 17/05/2016.

euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

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