Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2854 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2854 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORETTI ANNARELLA N. IL 24/01/1985
avverso la sentenza n. 408/2013 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
09/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Data Udienza: 11/11/2015

OSSERVA

2. Il ricorso è inammissibile.
Le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art.
606, co. 3 0 , c.p.p. e sorrette da argomentazioni già vagliate e risolte
negativamente dal giudice del merito.
2.1. L’accertamento del tasso alcolico attraverso l’esame del sangue,
invece che con lo spirometro in dotazione delle forze dell’ordine, fu reso
necessario dalle condizioni in cui versava l’imputata, dopo l’incidente
dalla medesima procurato, che ne aveva imposto il trasporto urgente
presso pubblico presidio ospedaliero. La prevalenza delle attenuanti
generiche risulta essere stata negata sulla scorta di argomentazioni
logiche e non contraddittorie, in questa sede intangibili.
Per quanto detto, i motivi di censura sono manifestamente infondati.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 11 novembre 2015
Il Con4gliere qstensore

Il Presidente

1. Moretti Annarella, giudicata colpevole con la sentenza di cui in epigrafe
del reato di guida in stato d’ebbrezza alcolica e condannata alla pena di
giustizia, denunzia violazione di legge e vizio motivazionale per essere
stato accertato il tasso alcolico attraverso esame ematico effettuato
presso struttura ospedaliera e per essere stata negata prevalenza alle
attenuanti generiche.

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