Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2853 del 11/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2853 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHINDRIS TOADER N. IL 05/03/1971
avverso la sentenza n. 1447/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Data Udienza: 11/11/2015
1. Chindris Toader, giudicato colpevole con la sentenza di cui in epigrafe
del reato di guida in stato d’ebbrezza alcolica e condannato alla pena di
giustizia, denunzia violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla
ritenuta sussistenza del fatto e all’esclusione delle attenuanti generiche e
della sospensione condizionale; nonché, in ordine alla durata della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida.
2. Il ricorso è inammissibile.
Le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art.
606, co. 3 0 , c.p.p. e sorrette da argomentazioni già vagliate e risolte
negativamente dal giudice del merito.
2.1. Indubbio il fatto (l’imputato venne visto dalla p.g. tenere condotta di
guida pericolosamente anomala e bizzarra ed è risultato positivo
all’alcoltest); la durata della sospensione della patente di guida ha tenuto
ragionevolmente conto della circostanza che l’uomo, gravemente ebbro,
guidava, in ora notturna, con modalità altamente pericolose (zigzagava).
La sospensione condizionale è stata correttamente negata in ragione di
una precedente condanna sospesa. Infine, il ricorrente non allega alcuna
circostanza per la quale avrebbe dovuto godere dell’attenuante di cui
all’art. 62-bis, cod. pen.
Per quanto detto, i motivi di censura sono manifestamente infondati.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 novembre 2015
Il Con gliere eftensore
„Il Presidente
OSSERVA