Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28526 del 30/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28526 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI PINTO GIANLUCA N. IL 26/05/1987
avverso la sentenza n. 140/2010 GIUDICE DI PACE di RAPALLO, del
19/04/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. tkiAto,v 9/4″
che ha concluso per i f 0.42.4q4,Amído

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 30/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Rapallo, con sentenza del 19 aprile, 2011 ha
condannato Di Pinto Gianluca per i delitti di ingiurie e percosse in danno di
Allushaj Sokol.
personalmente, lamentando:
a) una violazione della legge penale processuale, per aver il Giudicante
utilizzato le dichiarazioni della parte offesa, imputato per reato connesso e non
escusso secondo le modalità di cui all’articolo 197 bis cod.proc.pen.;
b) una violazione di legge e una motivazione inesistente in merito alla
richiesta di applicazione della scriminante di cui all’articolo 599 cod.pen.;
c) una violazione di legge e una motivazione omessa in merito alla
mancata concessione delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN ~Int)

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
2. La questione dell’inutilizzabilità per violazione del divieto di assumere
dichiarazioni, senza le necessarie garanzie difensive, da chi sin dall’inizio doveva
essere sentito in qualità di imputato o indagato non può essere proposta per la
prima volta in sede di legittimità, se richiede valutazioni di fatto su cui è
necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del Giudice di merito (v.
Cass. Sez. Un. 16 luglio 2009 n. 39061 e Sez. VI 24 maggio 2011 n. 21877).
Invero, non compete alla Corte di Cassazione, in mancanza di specifiche
deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del
procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di
evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata
rappresentare adeguatamente.
Nella specie, con riferimento alle dichiarazioni della parte offesa e alla pretesa
loro inutilizzabilità, la questione è stata proposta per la prima

volta nella

presente sede di legittimità, come desumibile dalla sentenza impugnata, in cui la
questione stessa non viene affatto menzionata.
Il giudicante di merito ha, poi, correttamente valutato la attendibilità della
deposizione testimoniale della parte offesa, che di per sé è idonea ad affermare
1

2. Avverso tale sentenza ha ricorso per cessazione l’imputato,

la penale responsabilità dell’imputato secondo quanto imposto dalla costante
giurisprudenza di legittimità sul punto (v. da ultimo, Cass. Sez. Un. 19 luglio
2012 n. 41461).
3. Del pari vi è motivazione in merito alla mancata applicazione dell’esimente
della reciprocità delle ingiurie, per cui non può questa Corte di legittimità
sostituirsi al Giudice del merito circa l’accertamento delle condizioni di fatto
legittimanti la chiesta scriminante in presenza di logica valutazione sul punto.
pacifica giurisprudenza di questa Corte insegna che: “ai fini della concessione o
del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il Giudice di
merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall’articolo 133 cod.pen.,
che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del
beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o
all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente
per negare o concedere le attenuanti medesime” (v. da ultimo, Cass. Sez. II 18
gennaio 2011 n. 3609).
5. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali.

P.T.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30/4/2013.

4. Quanto, infine, alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la

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