Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28524 del 24/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28524 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Grieco Amedeo, nato a Roma il 30/12/1958

avverso la sentenza del 06/11/2012 della Corte d’Appello di Campobasso

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giovanni d’Angelo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile l’avv. Franco Mastronardi, che ha concluso per la
conferma della sentenza impugnata depositando nota spese;
udito per l’imputato l’avv. Emanuele Boccongelli, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

1

Data Udienza: 24/04/2013

RITENUTO IN

FArrc•

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di
Isernia dell’08/04/2008, con la quale Amedeo Grieco veniva ritenuto
responsabile del reato di cui all’art. 582 cod. peri., commesso in Duronia il
20/11/2005 in danno di Franco Ricciuto, e condannato alla pena di mesi tre di
reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
L’imputato ricorrente deduce, sull’affermazione di responsabilità, violazione

rilevate fra la querela e le dichiarazioni dibattimentali della parte offesa in quanto
non contestate, ed illogicità del giudizio di irrilevanza delle contraddizioni
contestate e della mancata effettuazione di un accertamento tecnico sulla quanto
meno parziale riconducibilità delle lesioni a vicende anteriori al fatto contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
Correttamente la Corte territoriale ometteva di esaminare le contraddizioni
rilevate dalla difesa fra le dichiarazioni dibattimentali della persona offesa e
quelle rese dalla stessa in sede di presentazione della querela su aspetti che non
erano stati oggetto di specifiche contestazioni. La querela, infatti, è presente agli
atti del fascicolo del dibattimento, ai sensi dell’art. 431, comma primo, lett. A
cod. proc. pen., unicamente per consentire il controllo sulla sussistenza delle
condizioni di procedibilità del reato, ed il contenuto della stessa non è pertanto
direttamente utilizzabile a fini probatori (Sez. 5, n. 17680 del 24/03/2011,
Guidane, Rv. 250190); ne segue che tale contenuto può essere valutato solo in
quanto contestato al querelante nel corso del dibattimento (Sez. 6, n. 4689 del
17/11/2011 (03/02/2012), Anatolio, Rv. 251784; Sez. 6, n. 11792 del
11/02/2013 – dep. 12/03/2013, Castelluzzo, Rv. 254436).
Nessuna illogicità è poi rilevabile nella sentenza impugnata laddove vi si
osservava che gli unici due punti della querela oggetto di contestazione,
riguardanti l’essere stata o meno certa Michela Manzo a riaccompagnare la parte
offesa nell’abitazione e l’essere stato l’uno o l’altro dei genitori della vittima ad
avvisarla che determinate persone volevano parlargli, evidenziavano
contraddizioni marginali nell’ambito del dettagliato racconto del Ricciuto,
riscontrato dalle dichiarazioni dei suoi genitori, e giustificabili con carenze
mnemoniche dovute alle conseguenze dell’aggressione.

2

di legge e mancanza di motivazione in ordine all’omesso esame di contraddizioni

Il tema della riconducibilità delle lesioni a circostanze pregresse veniva
infine adeguatamente esaminato dai giudici di merito nell’osservare come queste
ultime attenessero all’invalidità all’80% della persona offesa, che in quanto tale
non diminuiva la gravità della condotta per il solo fatto che la stessa avesse
accresciuto danni fisici preesistenti, semmai accrescendone la riprovevolezza.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle spese sostenute nel
grado dalla parte civile, che avuto riguardo alla contenuta dimensione
dell’impegno processuale si liquidano in C. 2.000 oltre accessori di legge.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

ed al rimborso di quelle di parte civile, che liquida in complessivi C. 2.000,00
oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 24/04/2013

Il Consigliere estensore

idente

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