Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28523 del 24/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28523 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Costantino Pasquale, nato a Messina il 15/02/1966

avverso la sentenza del 07/11/2011 della Corte d’Appello di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giovanni d’Angelo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela;
udito per l’imputato l’avv. Filippo Cusmano in sostituzione dell’avv. Carmelo
Vinci, che ha concluso associandosi alle richieste del Pubblico Ministero;

1

Data Udienza: 24/04/2013

vanueuro IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza dichiarativa di
improcedibilità per difetto di querela del Tribunale di Messina del 05/10/2006,
appellata dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore generale della
Repubblica in sede, Pasquale Costantino veniva ritenuto responsabile del reato
continuato di cui all’art. 614 cod. pen., commesso in Messina fino al 14/05/2004

venti di reclusione, sostituita con la pena di €. 760 di multa, oltre al risarcimento
dei danni in favore della parte civile.
L’imputato ricorrente deduce violazione di legge sulla ritenuta ammissibilità
degli atti di appello proposti avverso la sentenza di primo grado, e violazione di
legge ed illogicità della motivazione sull’affermazione di responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il 23/04/2013 la parte offesa dichiarava di rimettere la querela; detta
remissione veniva contestualmente accettata dall’imputato.
Dalla sentenza impugnata e dai motivi di ricorso non emergono le condizioni
per un più favorevole esito processuale ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.. Il
reato deve pertanto essere dichiarato estinto, con annullamento senza rinvio
della sentenza oggetto di gravame. Ne segue, in mancanza di diversi accordi
negli atti di remissione ed accettazione, la condanna del querelato al pagamento
delle spese processuali.

P. Q. N.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto

per

remissione della querela. Condanna il querelato a pagare le spese del
procedimento.
Così deciso in Roma il 24/04/2013

Il Consigliere estensore

ente

In danno di Salvatore Aliberti e Teresa Sturiale, e condannato alla pena di giorni

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