Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28523 del 17/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 28523 Anno 2016
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JEFIC RANKO N. IL 08/12/1965
avverso il decreto n. 23/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA,
del 26/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 17/05/2016

A
ch•

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 26 febbraio 2015 il Tribunale di sorveglianza rigettava
l’opposizione, proposta dal condannato Ranko Jefic avverso il provvedimento del
Magistrato di sorveglianza di Genova del 23 dicembre 2014 che ne aveva disposto
l’espulsione ai sensi dell’art. 16 D.Igs. n. 286/98.
2.

Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione l’interessato

personalmente per dedurre erronea applicazione dell’art. 19 D. Igs. n. 286/98 per

circostanze che dovrebbero impedire l’espulsione, come rappresentate nell’atto di
opposizione. Al contrario, la giurisprudenza di legittimità ha già affermato che
spetta al tribunale di sorveglianza attivarsi per verificare l’effettiva sussistenza della
condizione di rifugiato politico del detenuto quando per fatto notorio risulti che nello
stato di origine sia in corso una repressione nei confronti di gruppi politici dissidenti
(in tal senso Cass., sez. 1, n. 39764 del 13/10/2005).

Considerato in diritto.

Il ricorso è inammissibile.
1.Dagli atti processuali emerge che, successivamente alla proposizione del
ricorso, il ricorrente, ammesso a misura alternativa alla detenzione, ha terminato di
espiare la pena detentiva inflittagli; pertanto, l’intervenuto esaurimento del
rapporto esecutivo, priva il ricorrente di un qualsiasi interesse, concreto ed attuale,
ad ottenere da questa Corte una decisione sul merito dell’impugnazione proposta e,
ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., rende inammissibile il ricorso per
sopravvenuta carenza d’interesse.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016.

avere il Tribunale ritenuto di porre a carico del detenuto l’onere di provare le

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA