Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28522 del 24/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28522 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Mazzè Fabio, nato a Palermo il 17/05/1974

avverso la sentenza del 10/07/2012 della Corte d’Appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giovanni d’Angelo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FA/TO

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di
Palermo del 18/01/2012, con la quale Fabio Mazzè veniva ritenuto responsabile
del reato continuato di cui agli artt. 56, 624, 625 e 337 cod. pen., commesso in
Palermo il 23/12/2011 agendo in concorso con altro soggetto non identificato,
che operava materialmente forzando uno sportello dell’autovettura. di Giacomo
1

Data Udienza: 24/04/2013

Sciortino e svenendo un impianto stereofonico ivi installato, e rivolgendo
espressioni minacciose agli agenti della Polizia di Stato che con il loro intervento
impedivano la consumazione del furto, e condannato alla pena di anni uno di
reclusione.
L’imputato ricorrente deduce mancanza di motivazione nel mero richiamo
alla decisione di primo grado ed a principi astratti sul concorso nel reato e nel

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il concorso dell’imputato
nella condotta furtiva non veniva desunto unicamente dall’aggirarsi con
atteggiamento sospetto intorno all’autovettura della persona offesa e nel
rivolgere al concorrente non identificato parole non precisate. Nella sentenza
impugnata, ben lungi dal mero richiamo della decisione di primo grado pure
lamentato dal ricorrente, si faceva specifico riferimento alle dichiarazioni del
verbalizzante Di Salvo In ordine all’aver visto l’imputato appoggiato allo sportello
dell’autovettura ed all’aver notato che lo stesso, alla vista degli agenti, diceva
qualcosa ad un uomo che si trovava all’interno del veicolo, il quale si dava
immediatamente alla fuga, e tentava poi a sua volta vanamente di allontanarsi.
Nessun vizio logico è ravvisabile nell’avere i giudici di merito inferito da ciò che
l’imputato concorreva nel tentato furto svolgendo un’attività di vigilanza mentre
il complice operava nell’asportazione dell’impianto stereofonico presente
nell’autovettura, attivando detta vigilanza con l’avvisare il concorrente dell’arrivo
degli agenti, e così consentendo allo stesso di sottrarsi all’arresto.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 24/04/2013

Il Consigliere estensore

Depositata in Cancelleria

Il Pr

riferimento ad elementi di prova non significativi.

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