Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28521 del 24/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 28521 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
1. Ciulla Bernardo, nato a Bisacquino il 14/12/1937
2. Rumore Maria, nata a Bisacquino il 30/08/1943

avverso la sentenza del 18/01/2012 della Corte d’Appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giovanni D’Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile l’avv. Pierfranco Pucci°, che ha concluso per il rigetto del
ricorso depositando nota spese;
udito per l’imputato l’avv. Dario Fopplani in sostituzione dell’avv. Biagio Maurizio
La Venuta, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

r2
1

Data Udienza: 24/04/2013

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di
Termini Imerese, Sezione distaccata di Corleone, del 16/06/2010, con la quale
Bernardo Ciulla e Maria Rumore venivano ritenuti responsabili in concorso dei
reati di cui agli artt. 594 e 612 cod. pen., commessi in Bisacquino il 16/06/2006
in danno di Salvatore Mulè, il Ciulla veniva altresì ritenuto responsabile del reato
dì cui agli artt. 56 e 582 cod pen. commesso nella stessa occasione lanciando

alle rispettive pene di mesi quattro e mesi tre di reclusione, oltre al risarcimento
dei danni in favore della parte civile.
Gli imputati ricorrono sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sull’affermazione di responsabilità, i ricorrenti deducono illogicità della
motivazione nella ritenuta credibilità delle dichiarazioni della parte offesa e dei
testimoni d’accusa in presenza di contraddizioni e di riscontri non significativi, e
contraddittorietà rispetto al giudizio di inattendibilità di dette dichiarazioni
formulato in primo grado in relazione all’imputazione di danneggiamento, dalla
quale la Rumore veniva assolta. Deducono altresì mancanza di motivazione sulla
querela presentata dagli imputati nei confronti della persona offesa e dei familiari
della stessa per fatti avvenuti nella stessa occasione e sui riscontri della versione
degli imputati.
2. Sul disconoscimento per il reato di ingiuria delle scriminanti della
ritorsione e della provocazione e della valenza di quest’ultima quale attenuante
per gli altri reati, i ricorrenti deducono mancanza di motivazione su elementi
indicativi dell’inserimento dei fatti contestati in una lite originata dall’azione
istigatrice del Mulè e dei suoi familiari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso relativi all’affermazione di responsabilità degli imputati
sono infondati.
Il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e dei
testimoni a sostegno dell’ipotesi accusatoria era espresso nella sentenza
impugnata in base ad elementi coerentemente ritenuti confermativi delle stesse;
segnatamente le fotografie, scattare nell’occasione dal teste Marino, che
ritraevano il Ciulla nell’atto di lanciare un sasso, raccogliere altri oggetti dal suolo
ed impugnare una spranga e la Rumore in quello di maneggiare un’accetta, e
quanto riferito dal verbalizzante in ordine all’atteggiamento aggressivo
2

verso il Mulè pietre ed una spranga metallica, e i predetti venivano condannati

manifestato dagli imputati anche In presenza dei Carabinieri intervenuti, allorché
Il Ciulla continuava ad offendere il Mulé.
I rilievi del ricorrente sull’efficacia di detti riscontri risultano inconferenti
quanto al riguardare le dichiarazioni del verbalizzante fatti diversi da quelli
contestati, nel momento in cui detti fatti erano valutati nella diversa prospettiva
della conferma di un’aggressività degli imputati conforme alle precedenti
condotte denunciate; e si risolvono, quanto alla dedotta parzialità delle immagini
fotografiche, in valutazioni di merito peraltro adeguatamente esaminate dalla

nelle fotografie. Nessuna illogicità è poi ravvisabile nell’essere stati detti riscontri
ritenuti tali da superare il rilievo dei rapporti parentali fra la parte offesa e i testi,
il tempo trascorso prima che il Mulè presentasse la querela, le contraddizioni in
particolare evidenziate dal ricorrente nelle dichiarazioni del teste Marino e le
considerazioni difensive sulla freddezza da questi mostrata nel riprendere la
vicenda, tenuto conto in particolare dell’oggettività propria degli elementi di
conferma emergenti dalle fotografie.
Per ciò che riguarda ancora la denunciata contraddittorietà della motivazione
rispetto all’assoluzione degli imputati in primo grado dall’accusa di
danneggiamento ed all’insufficienza probatoria delle stesse prove testimoniali,
ritenuta a tal proposito in quella sede, dall’esame della sentenza di primo grado
la stessa si rivela insussistente, laddove la decisione sul punto era fondata su
contraddizioni fra i testimoni in ordine all’individuazione del momento in cui
l’oggetto materiale del reato, ossia una tubatura, sarebbe stato danneggiato, e
quindi su un aspetto limitato all’imputazione in esame e non incidente sulle altre,
per le quali il Tribunale evidenziava la convergenza delle deposizioni testimoniali
sui fatti.
Infondata è da ultima la censura di carenza motivazionale sulla lite
verificatasi nell’occasione fra gli imputati da una parte ed il Mulè e i di lui
familiari dall’altra e sulle lesioni riportate a seguito della stessa dalla Rumore,
circostanze logicamente considerate non incompatibili con il verificarsi dei fatti
specificamente addebitati a quest’ultima ed al Ciulla, anche alla luce dei più volte
rammentati riscontri fotografici

2. Infondato è altresì il motivo di ricorso relativo al disconoscimento delle
ipotesi della ritorsione e della provocazione.
Il contesto motivazionale della sentenza impugnata, con particolare riguardo
alla reputata attendibilità della rappresentazione dei fatti proposta dalla persona
offesa, rende logicamente incompatibile con le conclusioni della Corte territoriale
l’opposta versione degli imputati, comprendente l’attribuzione alla persona offesa
3

Corte territoriale e disattese sulla base della pluralità di momenti rappresentati

di un comportamento provocatorio che avrebbe dato luogo alla lite. Ed a fronte
di ciò le censure dei ricorrenti sono peraltro generiche nel mero richiamo a tale
condotta provocatoria, non meglio specificata.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e delle spese sostenute nel grado
dalla parte civile, che avuto riguardo alla contenuta dimensione dell’impegno

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e in solido al rimborso di quelle di parte civile, liquidate in
complessivi C. 2.200,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 24/04/2013

Il Consigliere estensore

processuale si liquidano in C.2.200 oltre accessori di legge.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA