Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28520 del 24/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28520 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1. Avesani Simone, nata a Verona il 07/09/1972
2. Lunelli Cesare, nato a Bolzano il 27/07/1968

avverso la sentenza del 10/02/2012 della Corte d’Appello di Trent°

visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e i motivi aggiunti depositati
dal ricorrente Avesani;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giovanni d’Angelo, che ha concluso per la rideterminazione della pena nei
confronti dell’Avesani ad anni due e mesi quattro di reclusione e per il rigetto nel
resto;
udito per la parte civile l’avv. Dario Foppiani, che ha concluso per il rigetto dei
ricorsi depositando nota spese;
udito per l’imputato Avesani l’avv. Massimo Krogh, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

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Data Udienza: 24/04/2013

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Rovereto del 15/07/2010, veniva
confermata l’affermazione di responsabilità di Simone Avesani e Cesare Lunelli
per il reato di cui agli artt. 216 e 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, commesso dal
Lunelli quale amministratore unico e dall’Avesani quale consulente e

Rovereto il 10/07/2008, distraendo l’azienda in favore della Crotti Engineering
s.r.I., amministrata dall’Avesani, che non corrispondeva i relativi canoni e non
restituiva i beni ricevuti, pesi legali pignorati presso la società, macchinari,
impianti, attrezzature ed automezzi venduti alla Elettro & C. s.r.I., amministrata
dal Lunelli, alla Adige Welding s.r1, alla ABC Bilance s.r.l. ed alla Costruzioni
Meccaniche Conci senza che il corrispettivo venisse versato alla società,
materiale ferroso destinato alla rottamazione, le somme corrisposte dai clienti
Ghella s.p.a. per C. 60.610, ABC Bilance per C. 12.498,77, F & F Bilici per C.
12.000 ed C. 19.680, Agricola Zini per C. 9.000, Alymar Libia per C. 15.900,
Indal per C. 5.000, Bettoni per C. 3.200, Guatta per C. 4.900, Edinova Cles per
C. 5.800 e Colombi Polipese per C. 5631,32, la somma di C. 1.970 destinata alla
società Colainertis ed a questa non versata e la somma di C. 18320 dovuta dalla
cliente Sartorius, della quale veniva ordinato il pagamento alla Crotti Engineering
invece che alla fallita; occultando le scritture contabili o comunque tenendole in
modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari
della società; e cagionando il fallimento della società per effetto delle
corrispondenti operazioni dolose. Con la stessa sentenza la pena inflitta in primo
grado veniva ridotta ad anni due e mesi otto di reclusione per effetto del
riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti, mentre veniva confermata la
condanna degli imputati al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Gli imputati ricorrono sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sulla sussistenza dei fatti distrattivi, il ricorrente Avesani deduce
mancanza di motivazione in ordine alle compensazioni intervenute in ordine per
le cessioni dei beni strumentali ed alla legittimità del versamento della somma
pagata dalla Sartorius alla Crotti Engineering per aver quest’ultima
effettivamente eseguito i lavori commissionati dalla prima.
2. Sull’affermazione di responsabilità, il ricorrente Avesani deduce mancanza
di motivazione in ordine al breve periodo nel quale l’imputato aveva esercitato le
funzioni di liquidatore prima di dimettersi dall’incarico, alla collocazione
temporale dell’affitto dell’azienda prima di detto periodo e della sottrazione del
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successivamente liquidatore della Nuova Crotti Bilance s.r.I., dichiarata fallita in

materiale ferroso e della somma destinata alla Colainertis in epoca successiva,
ed alla riconducibilità a persona diversa dall’imputato dell’affidamento in custodia
dei beni pignorati e dell’incasso degli assegni emessi in pagamento dai clienti.
Con i motivi aggiunti il ricorrente lamenta altresì violazione di legge e mancanza
di motivazione sul contributo concorsuale dell’imputato quale estraneo, tale
dovendo essere ritenuto in quanto mero consulente, e sulla rappresentazione da
parte dello stesso dell’eventualità del dissesto. Il ricorrente Lunelli deduce
contraddittorietà rispetto al riconoscimento, nella stessa sentenza impugnata,

conoscibilità, da parte dell’imputato, delle reali intenzioni del coimputato, unico a
poter disporre giuridicamente delle somme distratte.
3. Sulla ritenuta aggravante del danno di rilevante entità, il ricorrente
Avesani deduce mancanza di motivazione sulla necessità di fare riferimento agli
episodi contestati e non all’entità del passivo.
4. Sul trattamento sanzionatorio, il ricorrente Lunelli deduce mancanza di
motivazione sulle modalità di determinazione della pena. Il ricorrente Avesani
deduce violazione di legge nella determinazione della riduzione per il rito
abbreviato in misura inferiore al terzo della pena-base individuata in primo
grado, come imposto dal riconoscimento in appello di attenuanti generiche
equivalenti alle aggravanti, in subordine chiedendo al correzione del relativo
errore materiale ove considerato tale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo proposto dal ricorrente Avesani sulla sussistenza dei fatti
distrattivi è infondato.
I temi dei quali il ricorrente lamenta la mancata valutazione da

parte dei

giudici di merito, ossia il pagamento delle cessioni dei beni strumentali mediante
compensazioni e la sussistenza di una lecita causale del versamento della cliente
Sartorius in favore della Crotti Engineering nel credito vantato da quest’ultima
verso la prima, oltre ad investire solo taluni dei fatti contestati,

sono

genericamente richiamati, quanto al loro fondamento probatorio, nel riferimento
ai dedotti motivi di appello. Ed a fronte di ciò la sentenza impugnata risulta
congruamente motivata nell’osservare come le operazioni societarie indicate
dall’appellante a giustificazione dei singoli atti di disposizione patrimoniale, fra le
quali vanno evidentemente ricomprese quelle descritte nel ricorso, fossero prive
di riscontri documentali, e nel ritenere di conseguenza non superato il dato
obiettivo della sottrazione di beni alla fallita senza adeguato corrispettivo. Non
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dell’essere stato l’Avesani era artefice del reato, e mancanza di motivazione sulla

senza considerare, quanto alla distrazione in favore della Crotti Engineering della
somma pagata dalla Sartorius, che l’esistenza di diretti rapporti di credito e
debito fra dette società, anche nella sottesa prospettiva della riconducibilità della
prima di esse allo stesso gruppo della fallita, non sarebbe comunque tale da
escludere il carattere distrattivo della destinazione alla Crolli Engineering di una
somma dovuta alla Nuova Crotti Bilance, in considerazione dell’autonomia delle
società nei rapporti con le rispettive compagini creditorie e del pregiudizio
comunque derivante per i creditori della società fallita dall’ingiustificato

24/04/2003, Tavecchia, Rv. 224952; Sez. 5, n. 36595 del 16/04/2009, Bossio,
Rv. 245136; Sez. 5, n. 37370 del 07/06/2011, Bianchi, Rv. 250492).

2. Anche i motivi di ricorso relativi all’affermazione di responsabilità degli
imputati sono infondati.
Entrambi i ricorrenti lamentano sostanzialmente profili di carenza
motivazionale rispetto ad elementi che escluderebbero l’attribuzione a ciascuno
di essi di una funzione gestionale ricollegabile ai fatti contestati. Elementi indicati
segnatamente dall’Avesani nella collocazione temporale della maggior parte dei
fatti in esame in epoche nelle quali l’imputato non rivestiva la carica di
liquidatore della fallita ed all’estraneità del predetto alla custodia dei beni
distratti ed alla ricezione dei versamenti dei clienti, e dal Lunelli nell’esclusiva
riferibilità all’Avesani dell’amministrazione di fatto della fallita e della concreta
disponibilità delle risorse patrimoniali della stessa.
Per il vero, nella sentenza impugnata si evidenziava come taluni episodi di
cui alle imputazioni dovessero essere ricondotti al periodo di amministrazione
dell’Avesani quale liquidatore, ed altri alla diretta responsabilità degli imputati;
osservandosi in particolare che la vendita dei beni strumentali risaliva al
10/12/2007 e dunque alla fase della liquidazione, iniziata il 27/09/2007, che il
liquidatore ometteva di consegnare le scritture contabili al curatore, nonostante
gli inviti dello stesso, e che il Lunelli era stato nominato custode dei pesi
sequestrati e non più rinvenuti. Ma, a parte questo, la Corte territoriale rilevava
in termini più generali che la teste Pernigotti riferiva come l’Avesani fosse, oltre
che il commercialista, l’uomo di fiducia del Lunelli; che quest’ultimo era
amministratore della società Elettro R & C, soda della fallita ed acquirente di
taluni dei beni distratti; e che l’Avesani ed il Lunellí si succedevano
nell’amministrazione della Crotti Enginnering, società il cui coinvolgimento nella
vicenda è stato in precedenza sottolineato, laddove il secondo ne assumeva la
gestione

allorche l’Avesani,

precedente amministratore, veniva nominato

liquidatore della fallita. Ed in base a questi elementi concludeva coerentemente
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trasferimento di risorse verso un distinto soggetto giuridico (Sez. 5, n. 23241 del

che l’Avesani ed il Lunelli esercitavano una coamministrazione di fatto della
fallita, la quale, prescindendo dai rispettivi periodi di esercizio delle cariche
sociali e dal materiale coinvolgimento dell’una o l’altra delle condotte contestate,
attribuiva comunque dette condotte ad entrambi gli imputati.
Tale conclusione supera evidentemente le riportate censure dei ricorrenti.
Ma supera altresì l’ulteriore doglianza proposta dall’Avesani, con i motivi
aggiunti, nell’asserita mancanza di motivazione sulla responsabilità concorsuale
dell’imputato quale extraneus in quanto consulente, nel momento in cui l’Avesani

Né i motivi aggiunti propongono censure in tema di violazione della
contestazione, peraltro inammissibili in quanto attinenti ad un punto che non
costituiva oggetto dei motivi principali, e comunque infondate laddove
l’imputazione contestata, oltre al testuale riferimento ad una posizione di
consulente, oltre che di liquidatore, dell’imputato, contiene una descrizione dei
fatti contestati che comprende un sostanziale riferimento all’amministrazione di
fatto della fallita.
Quanto poi all’ulteriore motivo aggiunto, con il quale si denuncia mancanza
di motivazione sulla rappresentazione, da parte dell’Avesani, dell’eventualità del
dissesto, il vizio lamentato è escluso dall’irrilevanza della predetta componente
psicologica, in quanto riferita ad un elemento, ossia il dissesto della fallita,
estraneo alla struttura del reato di bancarotta in quanto mero substrato
economico dell’insolvenza (Sez. 1, n. 40172 dell’01/10/2009, Simonte, Rv.
245350), laddove l’evento del reato è costituito unicamente dalla lesione
dell’interesse patrimoniale della massa creditoria (Sez. 5, n. 16759 del
24/03/2010, Fiume, Rv. 246879), già riconducibile alla condotta di sottrazione di
beni a detrimento della garanzia patrimoniale o di tenuta della contabilità in
pregiudizio delle possibilità di verifica. Riducendosi pertanto l’elemento
psicologico del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale al dolo generico
costituito dalla consapevolezza di dare a beni della fallita una destinazione
diversa da quella dovuta secondo la funzionalità dell’impresa, privando
quest’ultima di risorse e di garanzie per i creditori (Sez. 5, n. 12897 del
06/10/1999, Tassan Din, Rv. 211538; Sez. 5, n. 29896 dell’01/07/2002, Arienti,
Rv. 222388; Sez. 5, n. 7555 del 30/01/2006, De Rosa, Rv. 233413; Sez. 5, n.
11899 del 14/01/2010, Rizzardi, Rv. 246357; Sez. 5, n. 44933 del 26/09/2011,
Pisani, Rv. 251214; Sez. 5, n. 3299 del 14/12/2012, Rossetto, Rv. 253932); e
quello del reato di bancarotta fraudolenta documentale, nella fattispecie qui
contestata, al dolo altrettanto generico dato dalla consapevolezza che una
determinata tenuta della contabilità possa rendere impossibile la ricostruzione
del patrimonio o del movimento degli affari della fallita siffatte conseguenze
5

veniva invece ritenuto responsabile quale coamministratore di fatto della fallita.

(Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010, Laudiero, Rv. 247444; Sez. 5, n. 48523 del
06/10/2011, Barbieri, Rv. 251709).

3. Infondato è altresì il motivo proposto dal ricorrente Avesani sulla ritenuta
aggravante del danno di rilevante entità.
Il richiamo della sentenza impugnata alla decisione di primo grado consente
infatti di escludere che i giudici di merito, come dedotto dal ricorrente, abbiano
desunto la sussistenza dell’aggravante dall’entità del passivo e non dall’importo
delle distrazioni contestate; essendo viceversa la citata decisione chiaramente
riferita a quest’ultimo criterio di valutazione nel rilevare la gravità del danno
provocato dai fatti accertati.

4. Sono invece fondati, nei termini che seguono, i motivi di ricorso relativi al
trattamento sanzionatorio.
Come esattamente osservato nel ricorso proposto dall’Avesani, dalla lettura
della sentenza impugnata risulta confermata la determinazione della pena-base
nella misura di anni tre e mesi sei di reclusione. Detta pena veniva in primo
grado aumentata ad anni quattro e mesi sei per effetto delle aggravanti e ridotta
ad anni tre per il rito abbreviato. All’esito del giudizio di appello, come si è detto
in premessa, venivano riconosciute in favore di entrambi gli imputati le
attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti. Ma, per
effetto di ciò, l’applicazione della diminuente dell’abbreviato sulla sola pena-base
di anni tre e mesi sei avrebbe dovuto portare alla pena finale di anni due e mesi
quattro; erronea è pertanto la determinazione di detta pena finale viceversa
stabilita con la sentenza impugnata in anni due e mesi otto di reclusione.
L’accoglimento del motivo di ricorso, in quanto non riferibile unicamente alla
posizione personale dell’Avesani, giova anche al ricorrente Lunelli ai sensi
dell’art. 587 cod. proc. pen.. La sentenza impugnata deve pertanto essere
annullata senza rinvio sul punto per entrambi gli imputati con rideterminazione
della pena loro inflitta nella corretta misura di anni due e mesi quattro di
reclusione.
I ricorsi devono per il resto essere rigettati, seguendone la condanna dei
ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che
avuto riguardo alla contenuta dimensione dell’impegno processuale si liquidano
in C.2.500 oltre accessori di legge.

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P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio (art. 442 cod. proc. pen.) in accoglimento del ricorso di Avesani e,
ai sensi dell’art. 587 cod. proc. peri., per il Lunelli, rideterminando la pena in
anni due e mesi quattro di reclusione per ciascuno.
Rigetta nel resto i ricorsi e condanna in solido i ricorrenti al rimborso delle spese
di parte civile, liquidate in complessivi €. 2.500,00, oltre accessori come per

Così deciso in Roma il 24/04/2013

Il Consigliere estensore

ente

legge.

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