Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28519 del 24/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28519 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Di Stano Antonio, nato a Taranto il 25/02/1961
quale parte civile nel procedimento nei confronti di
1. Grano Elena, nata a Taranto il 25/01/1966
2. Grano Rossella, nata a Taranto il 02/01/1970

avverso la sentenza del 17/01/2012 del Tribunale di Taranto

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giovanni D’Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di
pace di Taranto del 16/12/2009, appellata dalla parte civile, con la quale Elena
1

Data Udienza: 24/04/2013

■ 711′

Grano e Rossella Grano venivano assolte per non aver commesso il fatto
dall’imputazione del reato di cui all’art. 594 cod. pen., contestato come
commesso in Statte il 12/08/2008 in danno di Antonio Di Stano rivolgendogli le
espressioni «cafone» e «ignorante».
La parte civile ricorrente deduce mancanza di motivazione nel mero richiamo
alla decisione di primo grado sull’esclusione della responsabilità delle imputate,
Illogicità nella ritenuta sussistenza della scriminante della provocazione in un
fatto ingiusto della persona offesa individuato sulla base delle sole dichiarazioni

verbalizzante Malzone sull’effettiva descrizione del fatto e violazione di legge
rispetto all’intervallo di tempo intercorso fra quest’ultimo e la condotta
contestata, che escludeva la riconducibilità di quest’ultima ad uno stato di ira.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
Va premesso che l’assoluzione delle imputate era motivata dal Tribunale con
la riconosciuta esistenza della scriminante della provocazione. Insussistente è
pertanto il lamentato vizio di mancanza di motivazione sull’insufficienza della
prova della condotta contestata, laddove le conclusioni della decisione di primo
grado sul punto erano menzionate solo in quanto, a tutto concedere, superate
dalla ricorrenza della scriminante.
Quanto a quest’ultima, ed in particolare alla sussistenza di un fatto ingiusto
della persona offesa, la sentenza impugnata era congruamente argomentata nel
riferimento alla conferma del verbalizzante Malzone sulle ripetute lamentele,
rivolte ai Carabinieri dalle imputate, in merito alle liti condominiali con la famiglia
del Di Stano ed ai comportamenti molesti di quest’ultimo, da ultimo manifestatisi
con il lancio di mozziconi di sigarette nei confronti del figlio minore della Grano.
Infondata, alla luce dell’esame del contenuto delle dichiarazioni delle Grano e del
Malzone nel testo allegato al ricorso, è la censura di travisamento delle stesse,
nel momento in cui vi risultano l’espresso riferimento delle imputate alla
minaccia, formulata dal Di Stano nell’occasione in cui venivano pronunciate le
Ingiurie, di gettare nuovamente i mozziconi, e del Malzone a quanto
specificamente riferito da Rossella Grano su mozziconi gettati addosso al figlio
della coimputata Elena. E nessuna illogicità è rilevabile nell’attribuzione di
valenza di riscontro al fatto che le condotte del Di Stano siano state verbalmente
ma ripetutamente denunciate alla forza pubblica, e nel conseguente giudizio di
attendibilità delle dichiarazioni delle imputate.
2

interessate delle imputate, travisamento di dette dichiarazioni e di quelle del

Per ciò che concerne il tempo trascorso fra il fatto ingiusto e le ingiurie, i
giudici di merito, nel richiamo al carattere reiterato del comportamento
provocatorio descritto dalle imputate ed al ricollegarsi allo stesso della condotta
ingiuriosa, individuavano correttamente lo stato di ira delle Grano, avuto
riguardo altresì alla coerenza del tenore letterale dei termini ingiuriosi
pronunciati con il comportamento in esame, quale conseguenza di una reazione
per accumulo dei turbamenti indotti dai singoli episodi, soprattutto in quanto
coinvolgenti il figlio minorenne di una delle imputate; ed anche il fatto ultimo

1, n. 13921 del 02/03/2010, Goti, Rv. 246658; Sez. 1, n. 4695 del 13/01/2011,
Galati, Rv. 249558), veniva identificato nella menzionata minaccia del Di Stano,
durante l’incontro che aveva esito nelle ingiurie contestate, di ripetere la sera
stessa il gesto del lancio dei mozziconi.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 24/04/2013

Il Consigliere estensore

Il Pr

nte

scatenante, necessario per la configurabilità di tale forma di provocazione (Sez.

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