Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28516 del 17/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28516 Anno 2016
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FORZANO MICHELE N. IL 13/05/1982
avverso la sentenza n. 898/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del
11/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 17/05/2016

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza deliberata 1’11 dicembre 2014 la Corte di appello di Catania
confermava la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Catania, che in data 18
novembre 2008 aveva condannato l’imputato Michele Forzano alla pena di mesi otto
di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 9, comma 2, I.
n. 1423/56, per avere violato le prescrizioni inerenti la misura di prevenzione della
sorveglianza speciale di p.s., essendosi trattenuto fuori dall’abitazione in orario non

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
personalmente, il quale ha lamentato il vizio di motivazione in quanto la sentenza
impugnata ha privilegiato quanto emerso dagli atti di polizia giudiziaria, sebbene in
contrasto con quanto dedotto dalla difesa circa l’assenza di un campanello esterno
all’abitazione e funzionante, che avrebbe potuto verificarsi mediante ricognizione
dei luoghi, da condurre anche ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. quale prova
decisiva, rifiutata in modo capzioso per pedissequo allineamento alla decisione di
primo grado, pur nell’insufficienza degli elementi di accusa.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi aspecifici.
1.11 ricorrente ripropone questione già esaminata e disattesa dalla Corte di
merito, la quale ha correttamente rilevato che integrava una violazione penalmente
rilevante la dimostrata assenza del ricorrente dall’abitazione in orario nel quale gli
era stato prescritto di permanervi, mentre ha disatteso la tesi difensiva circa la
mancanza di un campanello funzionante che avesse consentito di percepirne il
suono stante all’interno dell’abitazione per un guasto o per qualche evenienza
estemporanea, circostanze che ha ritenuto sfornite di qualsiasi dimostrazione in
base a quanto rassegnato nella relazione di servizio del personale di polizia
intervenuto. In tale atto si era riferito di avere ripetutamente azionato il campanello
dell’abitazione del Forzano e della presenza nel cancello esterno di una catena
chiusa da catenaccio e di analogo sistema di chiusura collocato anche nelle porte
d’ingresso all’edificio, circostanza indicativa dell’assenza di occupanti l’alloggio e
dell’avvenuta chiusura dall’esterno del cancello e delle porte.
1.1 La tesi difensiva, fondata sulle sole labiali affermazioni dell’imputato, è
stata dunque già disattesa con motivazione compiuta, coerente e fedele rispetto ai
dati probatori acquisiti, non suscettibile di essere rimessa in discussione nel giudizio
di legittimità nell’assenza dei denunciati vizi.

1

consentito, fatto commesso il 13 marzo 2008.

1.2 E’ dunque del tutto generico il motivo di gravame che non prospetta alcun
argomento concreto per dimostrare l’erroneità o le carenze nel percorso
giustificativo esposto nella sentenza impugnata in punto di responsabilità e che
lamenta la mancata rinnovazione dell’istruttoria per condurre imprecisati
accertamenti sullo stato dei luoghi senza illustrarne la decisività ai fini del giudizio
di responsabilità anche in ragione del decorso di un notevole lasso di tempo dalla
commissione del fatto di reato.
Per le considerazioni svolte il ricorso risulta inammissibile in tutte le sue

processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione
di tale tenore, della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in
favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016.

deduzioni; ne discende la condanna del proponente al pagamento delle spese

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