Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28513 del 17/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28513 Anno 2016
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRIZZIERO FAUSTO N. IL 13/07/1973
avverso l’ordinanza n. 1698/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 17/05/2016

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza in data 24 aprile 2015 la Corte di appello di Napoli,
pronunciando in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di
applicazione dell’indulto, proposta dal condannato Fausto Frizziero.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato
personalmente, deducendo di essere detenuto dal 2005 e che il rigetto della

che egli non aveva mai usufruito del condono e quindi non poteva operare la causa
di revoca individuata dalla Corte di appello.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo manifestamente infondato
e comunque non specifico.
1.L’ordinanza impugnata ha escluso di poter accordare l’indulto relativamente
alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione e di euro 2.000,00 di multa, inflitta al
Frizziero, nella sussistenza ed operatività di una causa di revoca di diritto del
medesimo beneficio, in quanto lo stesso soggetto aveva già riportato condanna
definitiva per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., commesso con condotta
perdurante sino al 30/10/2006, alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione. In
tal modo il giudice dell’esecuzione ha riscontrato correttamente l’impedimento
all’applicazione del provvedimento indulgenziale, consistente nella sua automatica
revocabilità per la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 1 della legge n.
241/2006 e si è allineato al principio di diritto già espresso da questa Corte,
secondo il quale “La sentenza di condanna, ove sia prevista quale causa di revoca
del beneficio dell’indulto già concesso, ne impedisce ancor prima l’applicazione”
(Cass. sez. 1, n. 15462 del 31/03/2010, Jouini, rv. 246842; sez. 1, n. 19752 del
28/03/2003, Can, rv. 223850).
Pertanto, non assume alcun rilievo che il Frizziero non abbia già beneficiato
dell’indulto quando sia nelle condizioni per doverne subire la revoca, dal momento
che l’applicazione e la contestuale eliminazione comporterebbe un inutile dispendio
di attività processuale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della

1

richiesta di applicazione dell’indulto era stato erroneamente disposto dal momento

4

Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro
mille, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016.

ammende.

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