Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28512 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28512 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna
nel procedimento nei confronti di
1. Sabbatini Adriana, nata a San Giovanni in Marignano il 29/08/1944
2. Di Credico Maria, nata a Francavilla al Mare il 22/12/1925

avverso la sentenza del Giudice di pace di Rimini del 06/06/2007

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata per prescrizione;

RITENUTO IN PATTO

Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Rimini dichiarava non
doversi procedere nei confronti di Adriana Sabbatini e Maria Di Cradico in ordine
1

Data Udienza: 23/04/2013

al reato di cui all’art. 595 cod. pen., contestato come commesso in Cattolica nel
gennaio del 2003 in danno di Rita Gruppioni, in quanto estinto per intervenuta
prescrizione.
Il Procuratore generale ricorrente deduce violazione di legge
nell’individuazione del termine prescrizionale in quello previsto dall’art. 157,
comma quinto, cod. pan., richiamando il diverso orientamento di questa Corte
per il quale la menzionata previsione non si riferisce alle sanzioni applicabili nel

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
Se è vero infatti che l’art. 157, comma quinto, cod. pen., nel prevedere il
termine prescrizionale di anni tre per i reati sanzionati con pene diverse da
quelle detentive e pecuniarie, non si riferisce alle sanzioni paradetentive
contemplate per i processi che si svolgono dinanzi al giudice di pace, poste dalla
norma come applicabili in via non esclusiva ma alternativa alla pena pecuniaria e
per altro verso equiparate a tutti gli effetti alle pene detentive dall’art.58 D.Igs.
n.274 del 2000, ma ad altre sanzioni attualmente non previste dall’ordinamento
penale (Sez. 5, n. 8268 dell’11/012008, Bignozzi, Rv. 239469; Sez. 4, n. 13966
del 22/02/2008, Antichi, Rv. 239601), è vero altresì che l’ordinario termine
prescrizionale di conseguenza applicabile al reato in oggetto, pur tenendosi conto
degli atti interruttivi e dl un periodo di sospensione di giorni 205, è pari ad anni
otto e giorni quindici, ed è pertanto nel frattempo decorso il 22/01/2011.
Essendosi pertanto comunque realizzata la situazione giuridica la cui declaratoria
il gravame tendeva a rimuovere, ossia l’estinzione del reato per prescrizione, è
venuto meno l’interesse del ricorrente all’impugnazione.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale per sopravvenuta
carenza di interesse.
Così deciso in Roma il 23/04/2013

Il Consigliere estensore

Depositata in Cancelleria

procedimento dinanzi al giudice di pace.

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