Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28512 del 17/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 28512 Anno 2016
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCHETTINO ANTONIO N. IL 02/08/1956
avverso la sentenza n. 1986/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
19/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 17/05/2016

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 19 luglio 2013 la Corte di appello di Ancona
confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Ancona in data 10 giugno
2014 aveva condannato l’imputato Antonio Schettino alla pena di anni due di
reclusione ed euro 10.329,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 30
e 31 I. nr. 646 del 1982, contestatogli perché, condannato in via definitiva per

luogo di dimora di avere stipulato un contratto di mutuo.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del
difensore, che si duole di:
a) erronea applicazione della legge penale per il mancato rinvio dell’udienza
del 19/7/2013 nonostante il legittimo impedimento del difensore che, come
anticipato, aveva dovuto recarsi ad accompagnare la moglie per un ricovero
ospedaliero;
b)

inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento

all’art. 30 L. n. 646/82 per la ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del
reato contestato, che avrebbe dovuto escludersi in ragione della conclusione
del mutuo nella forma pubblica, che rende impossibile l’occultamento dell’atto
e la relativa volontà. Per contro, la sentenza ritiene in “re ipsa” il dolo in
violazione dei precetti costituzionali di colpevolezza e di responsabilità penale.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente
infondati.
1.In primo luogo, la sentenza impugnata ha correttamente rilevato che
non era stata offerta alcuna prova documentale della necessità per il difensore
dell’imputato di recarsi in struttura sanitaria ad accompagnare un congiunto e
di assisterlo e comunque tale esigenza non integrava un impedimento
assoluto, potendo essere superata. Per contro, l’impugnazione non contesta il
primo dirimente rilievo, ossia non offre prova documentale dell’effettivo
impedimento occorso al difensore e quindi risulta aspecifico sul punto,
invocando inutilmente un’interpretazione non “meccanicistica” del concetto di
legittimo impedimento, che non trova alcuna base giustificativa quando
manchino i presupposti di fatto per ravvisare il diritto al differimento.
2. La sentenza impugnata, premessa come pacifica l’omessa
comunicazione contestata con l’imputazione, è pervenuta al giudizio di
A(,,,
condanna a carico dello Schettino per la sussistenza della coscienza e volonts
1

il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., non comunicava al Nucleo di P.T. del

di tenere la condotta incriminata in ragione del fatto che l’imputato aveva
stipulato un mutuo immobiliare senza darne notizia all’autorità di polizia
tributaria; ha osservato che, stante la natura di dolo generico di tale elemento
psicologico richiesto dalla norma incriminatrice, non è necessario che egli
avesse agito allo specifico fine di occultare le informazioni non fornite agli
organi competenti. Ha richiamato in tal senso il conforme orientamento della
giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “Il delitto di omessa
comunicazione delle variazioni patrimoniali è configurabile anche nel caso in

mafioso, riguardi la stipulazione di atti pubblici, pur soggetti ad un regime di
pubblicità, trattandosi di atti, comunque, non destinati ad essere portati a
conoscenza del nucleo di polizia tributaria competente né ad opera del
pubblico ufficiale rogante né di altri” (Cass. sez. 5, n. 792 del 18/10/2012
Seidita, rv. 254387; sez. 2, n. 25974 del 21/05/2013, Mazzagatti, rv.
256655). Ha quindi citato il principio di diritto, secondo il quale l’ignoranza del
dovere giuridico non vale ad escludere il dolo del reato, che ha natura
generica e consiste nella consapevolezza di non ottemperare all’obbligo di cui
alla L. n. 646 del 1982, art. 30, da desumersi dalla condotta contestata e
dagli elementi di fatto emergenti dal processo sulla scorta di un’indagine di
merito che, se sorretta da congrua e logica giustificazione, si sottrae al
sindacato di legittimità. Del resto siffatta condizione di ignoranza potrebbe al
più integrare, non già un errore sul fatto, quanto la mancata conoscenza della
legge penale, che assume rilievo scriminante soltanto a fronte della sua
inevitabilità in relazione ad eventuali mirate verifiche condotte dall’imputato o
alle errate informazioni fornitegli dalle forze dell’ordine preposte ai relativi
controlli (Cass. sez. 6, n. 6744 del 07/11/2013, P.M. in proc. D’Angelo, rv.
258991; sez. 5, n. 792 del 18/10/2012, Seidita, Rv. 254387).
Tali argomenti puntuali e pertinenti non risultano smentiti con
l’impugnazione che si è limitata a riproporre le deduzioni già respinte senza
formulare una ragionata critica, né sviluppare profili giuridici originali.
Per le considerazioni svolte il ricorso risulta inammissibile in tutte le sue
deduzioni; ne discende la condanna del proponente al pagamento delle spese
processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di
impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo determinare in
euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.

2

cui l’omissione, posta in essere dal condannato per associazione di tipo

•4

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento della somma di 1.000,00 euro alla
Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA