Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28511 del 17/05/2016


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 28511 Anno 2016
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CERRONE TERESA N. IL 12/05/1974
C. UF;TUIk

avverso la sentenza n. 18/2010 TRIBNCZTDTST. di CASERTA, del
16/03/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 17/05/2016

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza resa il 16 marzo 2010 il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, sezione distaccata di Caserta, dichiarava l’imputata Teresa Cerrone
responsabile del reato di molestie, commesso in danno di Vittorio Arciprete e la
condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di un mese di arresto ed al

2.Avverso l’indicata sentenza ha proposto appello, in seguito riqualificato
come ricorso per cassazione, l’imputata a mezzo del suo difensore, il quale ne ha
chiesto l’annullamento per essere la sentenza errata ed ingiusta, dal momento che
il fatto non sussiste o la stessa non lo ha commesso. Tutti i fatti contestati inerenti
all’utilizzo delle schede telefoniche n. 393-5132249 e n. 329-1946595 erano già
estinti per prescrizione al momento della decisione; per l’altra utenza la stessa
aveva sporto denuncia di smarrimento il 4/8/2005 sicchè al momento dei fatti ella
non ne aveva più la disponibilità e non aveva potuto rendersi responsabile delle
azioni moleste.
3. Con successiva memoria pervenuta in data 27 aprile 2016 l’imputata
personalmente ha dedotto che erroneamente l’impugnazione era stata trasmessa
alla Corte di cassazione, poiché la sentenza di primo grado era appellabile in
ragione dell’entità della pena inflittale, pari ad un mese di arresto, come da
correzione annotata in calce alla stessa in data 23/4/2010.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.
1.1 motivi formulati con l’impugnazione sono manifestamente infondati. La
sentenza impugnata ha già rilevato che a carico dell’imputata erano stati acquisiti
plurimi elementi di prova, costituiti dalle dichiarazioni dei testi Vittorio Arciprete e
Stefano Cembalo sui comportamenti molesti, violenti ed offensivi tenuti dalla stessa
per un lungo periodo temporale, sia mediante azioni direttamente poste in essere
col suono del citofono, colpi alla porta d’ingresso all’abitazione degli Arciprete,
insulti e minacce, sia mediante chiamate telefoniche continue anche in orario
notturno, cosa che aveva indotto gli Arciprete a sporgere numerose denunce ed a
chiedere l’intervento delle forze dell’ordine per allontanare la Cerrone. Nel corso
delle indagini era stata accertata l’effettuazione delle chiamate moleste provenienti
da tre utenze cellulari, due delle quali intestate alla Cerrone, la terza ad un suo
familiare, mentre la diversa versione dei fatti fornita dall’imputata era stata
disattesa perché infondata, illogica, inverosimile con un ampio corredo di rilievi
1

pagamento delle spese processuali.

esplicativi che hanno ampio conto delle ragioni della decisione di condanna.
1.1 Per contro, il ricorso oppone l’argomento fattuale relativo alla denuncia di
smarrimento di un’utenza in data antecedente le denunce sporte a suo carico, ma
non contrasta efficacemente, risultando aspecifico sul punto rispetto al complessivo
percorso argomentativo della sentenza impugnata, il rilievo del compimento di
condotte con altre due utenze alla stessa intestate o comunque in suo possesso e di
altre azioni mediante mezzi diversi da quello telefonico.
2. Piuttosto, va rilevato che al momento attuale il reato ascritto alla ricorrente,

la sua natura contravvenzionale e la commissione nel corso dell’anno 2005, è
estinto per prescrizione. Pertanto, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., comma 2,
s’impone il rilievo della maturazione della causa estintiva del reato, il che impedisce
per ragioni di economia processuale di riqualificare il ricorso come appello e di
disporre la trasmissione degli atti alla Corte distrettuale competente, la quale non
potrebbe che addivenire alla medesima determinazione.
In conclusione la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il
reato estinto per prescrizione.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016.

perfettamente integrato secondo quanto argomentato dal giudice di merito, stante

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