Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28510 del 17/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28510 Anno 2016
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: BONI MONICA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FAIELLA MICHELE N. IL 26/10/1953
avverso l’ordinanza n. 9/2015 CORTE APPELLO di SALERNO, del
14/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
Data Udienza: 17/05/2016
Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza resa in data 14 aprile 2015 la Corte di appello di Salerno,
pronunciando quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta da Michele
Faiella di rideterminazione della pena con eliminazione dal calcolo della pena,
operato per continuazione con precedente provvedimento dell’11/2/2014, del
doppio aumento per effetto di due aggravanti ad effetto speciale in contrasto col
2.Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione
l’interessato, chiedendone l’annullamento.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile perché privo di motivi.
Il ricorrente, dopo avere formulato la dichiarazione d’impugnazione, inoltrata
a mezzo della direzione dell’istituto penitenziario ove è ristretto, con la quale ha
riservato la presentazione dei relativi motivi ad un momento successivo ad opera
del proprio difensore, non ha poi fatto pervenire detti motivi; pertanto, la
riscontrata carenza determina, ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen.,
l’inammissibilità del ricorso, cui segue la sua condanna al pagamento delle spese
processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione
di tale tenore, della somma che si stima equo determinare in euro 500,00 in favore
della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di 500,00 euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016.
criterio dettato dall’art. 63 cod. pen., comma 4.