Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28510 del 12/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28510 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PLACIDI MICHELE N. IL 29/09/1981
avverso la sentenza n. 3996/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 11/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
.
che ha concluso per L

.„e

Udito, per la parte civile, l’Avv 7,-Udit i difensor Avv.

O ezdA,

Data Udienza: 12/04/2013

Fatto e diritto
Propone ricorso per cassazione Placidi Michele, avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila in data
11 aprile 2012, con la quale è stata confermata quella di primo grado, emessa all’esito di giudizio
abbreviato, di condanna in ordine al reato di spendita di una banconota contraffatta, commesso 1 1 8 agosto
2007.
Deduce
1)

l’erronea applicazione dell’articolo 63 Cpp.
nell’immediatezza del fatto agli agenti di polizia intervenuti. Costoro avevano sollecitato la risposta
del ricorrente il quale, agli agenti che gli chiedevano chiarimenti sulla provenienza della banconota,
aveva replicato che “non si poteva dire”.
Una simile risposta, peraltro ritenuta indiziante e quindi capace di trasformare il soggetto
interrogato in un vero e proprio indagato, è stata ritenuta probante in ordine all’elemento
psicologico del reato, altrimenti non dimostrabile.
La difesa contesta altresì che una simile inutilizzabilità, di natura patologica, possa essere ritenuta
sanata dalla scelta dei rito abbreviato;

2)

l’inosservanza della legge penale (articolo 164 c.p) e il vizio di motivazione.
Il ricorrente lamenta il diniego della sospensione condizionale della pena nonostante la mancanza
di condanne ostative al riconoscimento del beneficio.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Invero la questione di diritto posta dal difensore del primo motivo di ricorso non è infondata ma la sua
soluzione non incide in maniera decisiva sulla tenuta della motivazione qui impugnata.
Ed invero deve ricordarsi, essendo pienamente condivisibile, l’orientamento della prevalente
giurisprudenza secondo cui sono probatoriamente utilizzabili nel giudizio abbreviato le sole dichiarazioni
spontanee rese dall’indagato alla polizia giudiziaria (Sez. 2, Sentenza n. 44874 del 29/11/2011 Ud. (deo.
02/12/2011 ) Rv. 251360; conf. Sez. 6, Sentenza n. 8675 del 26/10/2011 Ud. (dep. 06/03/2012 ) Rv.
252279).
E ciò in quanto tale legittimazione è autorizzata, per implicito, dall’art. 350 comma 7 cpp ossia dal precetto
che facoltizza la polizia giudiziaria a ricevere, nell’immediatezza del fatto, dichiarazioni spontanee della
persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, qualificandole come non utilizzabili soltanto nel
dibattimento e quindi, per converso, implicitamente utilizzabili nel rito speciale abbreviato- scelto
dall’imputato- rito che del dibattimento è privo (Sez. 5, Sentenza n. 18064 del 19/01/2010 Ud. (dep.
12/05/2010) Rv. 246865 ;Conformi: N. 37374 del 2003 Rv. 227037, N. 29138 del 2004 Rv. 229457, N. 44637
del 2004 Rv. 230754, N. 40050 del 2008 Rv. 241554).
Al contrario, le dichiarazioni auto-inizianti – in particolare, per quanto di interesse, quelle frutto di
domande degli inquirenti poste ad un soggetto non imputato e neppure sottoposto ad indagini – non
rientrano nella predetta categoria e ricadono, pertanto, nel divieto di utilizzabilità posto dall’articolo 63 cpp
che è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, pur se è stato disposto il giudizio abbreviato (Sez. 2,
Sentenza n. 34512 del 29/04/2009 Ud. (dep. 07/09/2009 ) Rv. 245226; analogamente Sez. 3, Sentenza n.
36596 del 07/06/2012 Ud. (dep. 21/09/2012) Rv. 253574 ).
Ciò posto è tuttavia da escludere che la sentenza impugnata abbia fondato giudizio di responsabilità
dell’imputato sulle dichiarazioni, in ipotesi auto inizianti, rese nell’immediatezza del fatto alla polizia
giudiziaria.

Era stata dedotta in appello la inutilizzabilità delle dichiarazioni auto-indizianti rese dall’imputato

È vero invece che dalla sentenza impugnata si ricava che la prova dell’elemento psicologico è stato desunto
dalle modalità del possesso della banconota stessa, tenuta particolarmente occultata negli indumenti e
dalla assenza di qualsiasi giustificazione in ordine alla provenienza della banconota stessa.
Per quanto poi concerne il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena è appena il caso
di rilevare che la motivazione della sentenza impugnata non si basa sul rilievo dei precedenti penali come
oggettivamente ostativi alla concessione del beneficio quanto, piuttosto, sul rilievo di tali precedenti come
indicativi di una inclinazione dell’imputato alla violazione della legge penale e quindi quali segnali utilizzati
per una prognosi negativa sulla futura commissione di reati.
esplicitamente messo in risalto che si trattava di precedenti penali puniti tutti con pena pecuniaria.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Roma

2 a rile

2013
il Consigliere estensore

Depositata in Cancelleria
116. 2013
Roma, n — 2

Tanto si desume oltretutto dalla circostanza che nella sentenza non è stato ignorato ed anzi è stato

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