Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2851 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2851 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KUKA FITUS N. IL 26/02/1989
avverso la sentenza n. 518/2012 TRIBUNALE di PRATO, del
04/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Data Udienza: 11/11/2015

OSSERVA

2. La genetica inidoneità del ricorso, a causa della sua inammissibilità, ad
impedire il passaggio in giudicato della sentenza gravata non consente di
prendere in considerazione il computo prescrizionale maturato dopo la
statuizione della Corte di merito (fra le tante, S.U. 11/7/2001, n. 33542;
S.U. 22/4/2005, n. 23428; Sez. I, 4/6/2008, n. 24688; Sez. III,
8/10/2009, n. 42839; Sez. VI, 4/7/2011, n. 32872). Invero, il ricorso per
cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata
dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, privo di
qualsiasi doglianza relativa alla medesima, viola il criterio della specificità
dei motivi enunciato nell’art.581, lett. c) cod. proc. pen. ed esula dai casi
in relazione ai quali può essere proposto a norma dell’art. 606 dello
stesso
codice
(S.U., n. 33542 del 27/06/2001,
dep. 11/09/2001,
Rv. 219531); sicché si è si è in presenza di un ricorso soltanto apparente
e, pertanto, inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille
euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 11 novembre 2015
Il Co

estensore

/ Il

nte

1. L’imputato Kuka Fitus ricorre per cassazione contro la sentenza in
epigrafe, con la quale è stato condannato per la violazione di cui all’art.
116 C.d.S. per guida senza patente.
Propone appello (convertito in ricorso) il difensore dell’imputato
chiedendo dichiararsi l’improcedibilità per l’intervenuta prescrizione.

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