Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28508 del 17/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28508 Anno 2016
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ALTO MAURIZIO N. IL 30/11/1971
avverso la sentenza n. 1210/2015 CORTE APPELLO di ROMA, del
04/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 17/05/2016

Ritenuto in fatto

1.Con la sentenza indicata in premessa la Corte di Appello di Roma
confermava la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Roma del 3 dicembre 2014, che
aveva condannato l’imputato Maurizio D’Alto alla pena di anni due, mesi quattro di

unificati per continuazione, di porto illegale e ricettazione di arma da sparo
clandestina, corredata da caricatore con cinque cartucce, nonchè di condotte
persecutorie, lesioni personali e violazione di domicilio.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
a mezzo del difensore, il quale ha lamentato inosservanza o erronea applicazione
della legge penale in riferimento all’art. 81 cpv. cod. pen. e vizio di motivazione in
relazione alla mancata giustificazione dell’entità della pena inflitta per
continuazione: la Corte distrettuale non ha tenuto conto che l’istituto della
continuazione esplica effetti favorevoli per l’imputato, dovendo mitigare il rigore del
cumulo materiale delle pene e che la sua applicazione deve essere sorretta da
congrua motivazione anche in punto di quantificazione della sanzione così
determinata, giustificazione che nel caso è mancata.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi connotati da manifesta
infondatezza.
1.La sentenza impugnata, dopo avere dato atto che nessuna possibile
incertezza sussisteva quanto alla realizzazione delle condotte illecite ascritte
all’imputato, ha confermato la pena inflitta dal primo giudice in considerazione del
nutrito numero di condotte criminose commesse dall’imputato e della sua violenta
personalità, che ha dato prova di proclivítà a delinquere e di assoluto disprezzo per
vittima e per la presenza di rappresentanti delle forze dell’ordine, essendo giunto a
prospettare il possesso di una pistola anche in presenza dei Carabinieri. Da tali
presupposti fattuali, puntualmente esposti, ha dedotto che la condotta rivelava
profili di marcata negatività e concreta capacità criminale del soggetto agente, tale
da rendere mite la pena inflittagli anche per la benevola concessione delle
circostanze attenuanti generiche.
1.1 Deve dunque concludersi che le doglianze difensive sono state respinte
con motivazione sintetica, ma sufficientemente esplicativa ed aderente alle
risultanze processuali, che ha valorizzato tutti i profili oggettivi e soggettivi della
1

reclusione ed euro 5.000,00 di multa, in quanto ritenuto responsabile dei reati,

fattispecie in un giudizio ampio, non suscettibile di rivisitazione migliorativa nella
fase di legittimità, stante i limiti intrinseci alla cognizione di questa Corte, confinata
alla verifica di eventuali, non sussistenti nel caso, violazioni di legge o dei principi di
logica e non contraddizione nella motivazione. Inoltre, il ricorso non prospetta alcun
elemento positivo che non sia stato prospettato ed apprezzato come tale dai giudici
di merito, risolvendosi in una pretestuosa e generica iniziativa di contestazione.
Per le considerazioni svolte il ricorso risulta inammissibile in tutte le sue
deduzioni; ne discende la condanna del proponente al pagamento delle spese

di tale tenore, della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in
favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016.

processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione

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