Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28508 del 12/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28508 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Mannino Pietro, nato a Palermo il 05/05/1962

avverso la sentenza del 17/01/2012 della Corte d’Appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Oscar
Cedrangolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Roberto Pugnaghi, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di
Milano dell’01/12/2009, con la quale Pietro Mannino veniva ritenuto responsabile
del reato di cui agli artt. 2621, 2622 cod. clv. e 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267,
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Data Udienza: 12/04/2013

commesso quale consigliere delegato dal 9 aprile al 10 ottobre del 2005 e
successivamente liquidatore fino al 10 settembre 2006 della ANIT s.p.a.,
dichiarata fallita in Milano il 02/11/2006, in concorso con il presidente del
consiglio di amministrazione e, dall’11/09/2006, liquidatore Domenico Guidetti,
appostando nel bilancio relativo all’anno 2004 una voce di avviamento per f.
693.542,43 derivante da illegittima capitalizzazione di costi operativi, una voce
di immobilizzazioni materiali da attrezzature di cantiere per C. 180.000 derivante
da illegittima capitalizzazione di costi di noleggio di attrezzature e una voce di

un credito non riconosciuto dalla debitrice Nuclearmontaji, di conseguenza
occultando la perdita integrale del capitale sociale e cagionando il dissesto della
società con la mancata richiesta di fallimento e la prosecuzione dell’attività di
impresa (capo A); veniva altresì ritenuto responsabile del reato di cui agli artt.
216 e 223 legge fai!. commesso distraendo la somma di C. 40.000 ricevuta in
pagamento dalla cliente Edilsara, contabilizzata falsamente come versata in
cassa il 05/06/2006 e invece depositata su un conto corrente personale del
Mannino, e distraendo e dissipando attrezzature di un cantiere ed un autoveicolo
ceduti senza corrispettivo alla Newcoengineering s.a.s. (capo C); e veniva
condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento dei
danni in favore della parte civile.
L’imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sulla sussistenza delle contestate condotte di false comunicazioni sociali,

il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza di motivazione nell’acritico
recepimento delle conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero e
nell’apodittico giudizio di genericità dei rilievi di cui alla consulenza tecnica
depositata dalla difesa con l’atto di appello.
2. Sul rapporto causale fra le condotte di false comunicazioni sociali ed il
dissesto della fallita, il ricorrente deduce violazione di legge ed illogicità della
motivazione rispetto alla ricostruzione delle condotte di cui sopra come tali da
occultare una difficoltà finanziaria preesistente, e quindi da aggravare e non
cagionare l’insolvenza. Lamenta altresì mancanza di motivazione in ordine a
quanto riferito dallo stesso curatore sulle cause diverse e successivamente
sopravvenute che davano luogo al dissesto.
3. Sull’affermazione di responsabilità per i fatti di bancarotta impropria, il
ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine al peso preponderante che
nella fallita esercitava il coimputato Guidetti, rispetto al ruolo meramente
esecutivo del Mannino, ed alla predisposizione del bilancio da parte dello stesso
Guidetti in base a scelte gestionali risalenti al 2003. Lamenta altresì illogicità
della motivazione rispetto alla posizione critica assunta dal Marinino sul bilancio.
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crediti verso clienti per C. 630.000 fondata su fatture mai emesse e riguardante

4. Sull’affermazione di responsabilità per i fatti di bancarotta fraudolenta, il
ricorrente deduce Illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto alle
risultanze processuali nell’esclusione dell’attendibilità della tesi difensiva in
ordine alla destinazione della somma incassata dalla Edilsara al pagamento di
creditori della fallita ed alla collocazione delle attrezzature e dell’autoveicolo
presso alcuni depositi dopo lo smantellamento dei cantieri.
5. Sul trattamento sanzionatorio, il ricorrente deduce contraddittorietà della
motivazione In ordine al diniego delle attenuanti generiche rispetto all’esclusione

Mani-lino ed al carattere risalente dei precedenti penali dello stesso. Lamenta
altresì violazione di legge nella valutazione degli stessi elementi ai fini
dell’esclusione delle invocate attenuanti e della determinazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso relativi alla sussistenza delle contestate condotte di
false comunicazioni sociali sono infondati.
Vertendo il tema proposto dal ricorrente sulla prevalenza accordata dai
giudici di merito alle tesi del consulente del pubblico ministero rispetto a quelle
esposte nella consulenza depositata dalla difesa, va rammentato che l’adesione
del giudice ad una delle diverse tesi proposte consulenti tecnici dell’accusa e
della difesa costituisce un giudizio di fatto, insindacabile in questa sede purché le
ragioni della scelta siano esposte dando conto dei contenuti delle difformi
prospettazioni e delle ragioni che sostengono l’opzione per quella preferita (Sez.
4, n. 45126 dei 06/11/2008, Ghisellini, Rv. 241907; Sez. 4, n. 34747 del

17/05/2012, Parisi, Rv. 253512).
Ciò detto, la persuasività delle conclusioni del consulente dell’accusa era
oggetto nella sentenza impugnata di una dettagliata motivazione, che teneva
specificamente conto del criteri normativi dettati dall’art. 2426 cod. civ., punti, 5,
6, 8 e 12, sulle voci di bilancio alle quali sono riconducibili le appostazioni
oggetto dell’imputazione. L’argomentazione della Corte territoriale era in
particolare fondata sull’esame della sussistenza dei requisiti alla ricorrenza dei
quali la norma subordina l’iscrizione all’attivo delle singole tipologie di

voci,

requisiti correttamente identificati nella riconducibilità dei costi all’acquisto di
impianti, ad ampliamenti, alla ricerca, allo sviluppo ed alla pubblicità, nonché
nella loro utilità pluriennale; nel carattere oneroso dell’acquisto dell’avviamento;
nell’ammortizzabilltà quinquennale dei costi fin qui menzionati; nell’appostazione
dei crediti secondo il loro valore presumibile di realizzazione; e nel costante
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in primo grado dell’aggravante del danno rilevante, al ruolo marginale del

rinnovo delle attrezzature, nella loro scarsa importanza in rapporto all’attivo di
bilancio e nella mancanza di variazioni sensibili nell’entità, nel valore e nella
composizione delle stesse. I giudici di merito osservavano segnatamente che
l’avviamento era iscritto al bilancio della ANIT in assenza delle predette
condizioni e peraltro sulla base di costi non registrabili all’attivo, in quanto di
natura corrente e non pluriennale, ed in mancanza di prospettive di utili, attesa
la difficoltà finanziaria della società; che i costi di noleggio capitalizzati ed iscritti
quali attrezzature non presentavano le caratteristiche richieste in quanto relativi

attrezzature azzerato nelle schede di mastro relative all’anno 2005; e che il
credito iscritto come vantato dei confronti della Nuclearmontaji non era stato
neppure fatturato, era fondato su una valutazione unilaterale, da parte della
ANIT, di un ipotetico danno subito per la fornitura di manodopera non giustificata
e non compariva nelle scritture contabili relative agli anni successivi, mentre
veniva di contro ammessa l’insinuazione al passivo della Nuclearmontaji per un
proprio credito. Svolte queste già articolate argomentazioni, i rilievi contenuti
nella consulenza difensiva venivano specificamente presi in esame e disattesi,
considerando che i conteggi esposti sull’esistenza del credito non trovavano
corrispondenza nelle scritture contabili della società o in altra documentazione, e
che la tesi di una sostanziale locazione finanziaria delle attrezzature era smentita
dalla diversa giustificazione esposta nella relazione di accompagnamento al
bilancio del 2004 con riferimento a trattative pendenti per l’acquisto dei beni e
dalla mancata iscrizione della voce nel bilancio dell’anno successivo. Ed a queste
osservazioni il ricorrente oppone la mera riproposizione delle tesi difensive sulle
singole voci contestate, che non evidenzia vizi logici nella trattazione dei giudici
di merito.
Pur non essendo il punto specificamente trattato nel ricorso, va aggiunto che
la sussistenza dei fatti di false comunicazioni sociali, prevista dall’art. 223 legge
fall. quale presupposto del reato di bancarotta impropria, veniva nella specie
coerentemente motivata anche con riferimento alla ravvisabilità del dolo
specifico che li connota pur nel loro essere elementi costitutivi del reato di cui
sopra (Sez. 5, n. 854 del 18/02/1999, Galli, Rv. 212857), laddove la Corte
territoriale faceva cenno all’intento di occultare, con le perdite prodotte dalla
gestione della società, la necessità di ricapitalizzazione della stessa; finalità che,
in quanto diretta a favorire indebitamente i soci, soggetto maggioritario dei quali
era la società Nuclearmontaji rappresentata dall’imputato, integra il fine di
ingiusto profitto richiesto dagli artt. 2621 e 2622 cod. civ..

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a beni non appartenenti alla società, oltretutto risultando il saldo delle

2. I motivi di ricorso relativi al rapporto causale fra le condotte di false
comunicazioni sociali ed il dissesto della fallita sono infondati.
Come appena accennato al punto precedente, nella sentenza impugnata si
osservava che l’esposizione delle voci di bilancio contestate, occultando una
situazione di sostanziale perdita del capitale sociale della ANIT, la quale avrebbe
imposto il rifinanziamento o la liquidazione della società, consentiva di non
evidenziare la necessità di tali provvedimenti, la mancata adozione dei quali
determinava l’aggravamento del dissesto.

come dedotto dal ricorrente, derivava anche da altre cause, sia precedenti che
successive alla condotta di false comunicazioni sociali; a dire il vero una delle
quali, ovvero la mancata immissione di capitali da parte della soda maggioritaria
Nuclearmontaji, si poneva in stretto rapporto con la dissimulazione delle
condizioni che rendevano tale operazione indispensabile. Ma notava tuttavia
correttamente che ai fini della configurabilità del reato di bancarotta da reato
societario rilevano anche condotte che non abbiano da soie determinato, ma,
come del resto testualmente previsto dall’art. 223, comma secondo, n. 1 legge
fall., abbiano «concorso a cagionare» il dissesto, sia aggravando l’effetto di
cause preesistenti che inserendosi in una serie di fattori intervenuti anche
successivamente; e tanto, oltre che per effetto del già decisivo dato letterale, sia
in applicazione dei principi generali in tema di causalità che per la naturale
progressività dei fenomeni determinativi del dissesto di un’impresa (Sez. 5, n.
16259 del 04/03/2010, Chini, Rv. 247254).

3. I motivi di ricorso relativi all’affermazione di responsabilità dell’imputato
per i fatti di bancarotta impropria sono infondati.
La rilevanza determinante della posizione amministrativa formale
dell’imputato non è infatti superata dalle considerazioni del ricorrente sulla
preponderanza di fatto del ruolo del coimputato Guidetti, amministratore della
socia ECM s.r.I., inizialmente procuratore dell’altra socia Nuclearmontaji e dotato
di specifica esperienza nel settore, rispetto alla posizione del Mannino,
subentrato solo nell’aprile del 2005 quale procuratore e portavoce della
Nuclearmontaji; considerazioni che non influiscono sulle responsabilità gestionali
che la carica attribuiva all’imputato, e in ordine alle quali neppure incide la
circostanza, dedotta nel ricorso, per la quale il bilancio contestato sarebbe stato
predisposto dal Guidetti. Tanto escludendo il lamentato vizio di carenza
motivazionale nell’essere state dette argomentazioni disattese, la Corte
territoriale osservava peraltro che il Mannino era comunque presente nella ANIT

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La Corte territoriale non ometteva pertanto di considerare che tale dissesto,

quale esponente della socia di maggioranza, esercitando nella stessa un peso
rappresentativo che si contrapponeva efficacemente a quello del Guidetti.
Quanto poi all’atteggiamento concretamente assunto dal Mannino rispetto al
bilancio, dal quale il ricorrente mette in luce la presa di distanza dell’imputato
nell’aver lo stesso dapprima approvato il bilancio con riserva, poi revocato
l’approvazione ed infine rilasciato quest’ultima a seguito della mancanza di rilievi
del collegio sindacale, si tratta di circostanza della quale la sentenza impugnata
poneva coerentemente in rilievo non solo il carattere non determinante, ma

verso che il Mannino aveva colto le criticità di quel bilancio, e per altro che tanto
trovava in realtà conferma nella linea assunta dal collegio sindacale, che faceva
rilevare a verbale come in assenza della voce attiva relativa all’avviamento
sarebbe risultata la perdita della maggior parte del capitale della società.
Motivatamente si riteneva pertanto che, anche sotto questo profilo, la valenza
determinante della posizione amministrativa dell’imputato non fosse superabile.

4. I motivi di ricorso relativi all’affermazione di responsabilità dell’imputato
per i fatti di bancarotta fraudolenta sono infondati.
Posto che la somma di C. 40.000 corrisposta dalla cliente Edilsara,
contabilizzata come versata in cassa, risultava in realtà incassata dal Mannino, la
tesi difensiva dell’utilizzazione della somma di C. 13.000 per il pagamento di
creditori veniva coerentemente ritenuta non provata dal mero schema,
predisposto dalla difesa, di versamenti a fornitori e dipendenti non insinuatisi al
fallimento, contrastante con la scheda contabile dei rapporti fra l’imputato e la
fallita, ove risultava la diversa somma di C. 15.000, e comunque riferibile solo ad
una parte della somma distratta; osservando a questo proposito la Corte
territoriale che la somma di C. 16.393,84, indicata dal ricorrente come importo
dell’effettiva distrazione accertata dal consulente tecnico del pubblico ministero,
era stata in realtà indicata da questi come oggetto di un’ulteriore sottrazione ad
opera del Mannino.
Per ciò che riguarda la distrazione delle attrezzature e del veicolo, quanto
dedotto dalla difesa sulla loro destinazione ad alcuni depositi con la dismissione
dei cantieri veniva valutato e motivatamente disatteso dai giudici di merito in
base ai dati documentali rappresentati dai documenti di trasporto per le
attrezzature e dalla fattura di vendita per l’autovettura, che evidenziavano il
trasferimento dei beni alla Newcoengineering senza alcun corrispettivo per la
fallita.

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addirittura la signIficatività in senso accusatorio; e ciò nell’evidenziare per un

5. Sono da ultimi infondati i motivi di ricorso relativi al trattamento
sanzionatorio.
Infondata è in particolare la censura relativa alla valutazione degli stessi
elementi ai fini del diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione
della pena, viceversa possibile attesa la diversa prospettiva dei due giudizi (Sez.
4, n. 35930 del 27/06/2002, Martino, Rv. 222351). Per il resto, la sentenza era
congruamente motivata nel riferimento alla gravità dei precedenti penali
dell’imputato per i reati di rapina, detenzione di armi ed associazione a

stessi, ed alla pluralità dei fatti; non esclusa, quest’ultima, da quanto rilevato dal
ricorrente sull’essere la condotta di false comunicazioni sociali elemento
costitutivo del reato di bancarotta impropria, tenuto conto dell’ulteriore reato di
bancarotta per distrazione. Né alcuna contraddittorietà è ravvisabile rispetto
all’esclusione dell’aggravante del danno rilevante ed al ruolo del Mannino nella
vicenda, elementi ritenuti non illogicamente soccombenti rispetto a quelli fin qui
evidenziati.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 12/04/2013

Il Consigliere estensore

delinquere, assorbente rispetto ai rilievi del ricorrente sulla datazione degli

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