Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28507 del 17/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28507 Anno 2016
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ABBASCIA’ LUIGI N. IL 23/05/1980
avverso la sentenza n. 10052/2015 TRIBUNALE di CATANIA, del
02/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE,

Data Udienza: 17/05/2016

RILEVATO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Catania applicava a Luigi
Abbascià, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi dieci di
reclusione, per i reati di cui ai capi A) e B) della rubrica, commessi a Catania
1’01/07/2015.
Avverso tale sentenza l’Abbascià, a mezzo del suo difensore, ricorreva per
cassazione, deducendo vizio di motivazione, in relazione all’assoluta carenza di

qualificazione giuridica effettuata dalle parti in sede di patteggiamento, senza
fornire ulteriori elementi valutativi sul percorso motivazionale compiuto in ordine
al compendio probatorio acquisito, ai fini dell’esclusione delle cause di non
punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e del trattamento sanzionatorio
irrogato all’imputato, anche alla luce della mancata concessione delle attenuanti
generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Deve, in proposito, rilevarsi che l’applicazione della pena su richiesta delle
parti è un meccanismo processuale in conseguenza del quale l’imputato e il
pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta
contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e
sull’entità della pena. Da parte sua, il giudice ha il dovere di controllare
l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di
applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle
cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen.
Ne discende che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena,
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’imputato non può rimettere in discussione
profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché risultano coperti dal
patteggiamento.
Nel caso di specie, le doglianze difensive proposte nell’interesse
dell’imputato appaiono prive di specificità e comunque manifestamente
infondate, in ragione del fatto che il Tribunale di Catania, oltre a qualificare
correttamente i fatti illeciti contestati all’Abbascià sulla base del suo arresto in
flagranza di reato eseguito 1’01/07/2015, si soffermava sugli elementi costitutivi
del reato contesto e sul trattamento sanzionatorio irrogato, precisando che la
pena applicata appariva congrua tenuto conto della gravità dei fatti contestati e
dei precedenti penali dell’imputato.
2

motivazione, essendosi limitato il giudice a verificare la correttezza della

Questa motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in
sede di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc.
pen., risulta pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di
decisioni, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 3
del 25/11/1998, Messina, Rv. 212438).
Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di Luigi Abbascià deve
essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al

euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.500,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 17/05/2016.

versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.500,00

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