Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28506 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28506 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANSELMO ANTONINO N. IL 01/01/1968
LENTINI ANTONELLA N. IL 25/02/1977
avverso la sentenza n. 1635/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 05/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

e
Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 11/04/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Vito D’Ambrosio, ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso;
per la parte civile Lentini Salvatore è presente l’avv. Giovanni Caracci, che si
associa alla richiesta del procuratore generale e deposita conclusioni scritte e nota
spese;
per i ricorrenti è presente l’avv. Gaetano Di Lorenzo, in sostituzione dei difensori di
fiducia, che chiede l’accoglimento dei ricorsi.

Con sentenza del Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Partanna, del 18
maggio 2010, confermata dalla Corte d’appello di Palermo, Terza Sezione, in data 5
ottobre 2012, Anselmo Antonino e Lentini Antonella erano condannati alla pena di
giustizia per il reato di furto della somma di C 1.600 e di un buono fruttifero al
portatore del valore di C 5000 in danno del proprietario Lentini Salvatore, reato
aggravato a norma dell’articolo 61 n. 11 c.p. per l’abuso di ospitalità, essendo
entrambi i conviventi con la vittima, del quale la Lentini è nipote e l’Anselmo è
affine in terzo grado, essendo coniuge della Lentini.
Contro la sentenza propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati,
ciascuno a mezzo del proprio difensore, affidato ad un unico motivo, per violazione
dell’art. 606 c.p.p. , lettera B, C ed E, per difetto di motivazione in ordine alla
mancanza della querela, dedotta col secondo motivo d’appello, nel quale si
segnalava la presenza di una mera denuncia, priva della volontà di punizione dei
colpevoli.

1.

i.

9

CONSIDERATO IN DIRITTO

ricorsi manifestamente infondatt

1.1 Come correttamente affermato dalla Corte territoriale e direttamente verificato
dal Collegio, agli atti vi è la formale querela proposta da Lentini Salvatore nei
confronti della nipote e del suo coniuge; in particolare, nel verbale del 13 settembre
2003, davanti ai Carabinieri di Partanna, si legge testualmente la seguente formula:
“sporgo formale denuncia querela nei confronti dei nipoti sopra indicati per il furto
da me patito e per tutti quei reati ravvisabili”.
Il chiaro tenore letterale della dichiarazione non consente di nutrire alcun dubbio in
ordine alla manifestazione di volontà diretta a richiedere la persecuzione e la
punizione degli autori del reato e conferisce quindi all’atto valore di querela.
2. In conclusione i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
La rilevata inammissibilità dei ricorsi impedisce di rilevare la prescrizione, che
comunque, tenendo conto di tutte le cause di sospensione dovute a rinvii per
impedimenti dell’Imputato o del difensore, per adesione dei difensori ad astensioni
2

RITENUTO IN FATTO

dalle udienze o per concomitante impegno professionale del difensore (pari a
complessivi 2 anni, 1 mese e 4 giorni), deve ancora maturare, poiché sarà
compiuta il 14 aprile 2013.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale
sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento della somma di C 1.000,00 in
dalla parte civile, per questo giudizio di Cessazione, liquidate in C 1.800,00
complessivi, oltre accessori, come per legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende. Condanna i ricorrenti anche alla rifusione delle spese sostenute dalla
parte civile liquidate in C 1.800,00 complessivi oltre accessori come per legge per
questo giudizio di cessazione.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2013
Il Presidente

Il Consigliere estensore

favore della Cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese sostenute

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