Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28505 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28505 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SORBELLO ANGELA N. IL 17/05/1943
nei confronti di:
INGRAO EDOARDO GIUSEPPE N. IL 23/04/1974
INGRAO MASSIMO N. IL 28/03/1976
inoltre:
FAZIO ANDREA N. IL 31/07/1965
avverso la sentenza n. 2088/2009 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 08/04/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA

dito, per la parte civile, l’Avv

Data Udienza: 11/04/2013

P

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Vito D’Ambrosio, ha concluso
chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;
per la parte civile ricorrente Sorbello Angela e per il ricorrente Fazio Andrea è
presente l’avv. Francesco Messina, che chiede l’accoglimento dei ricorsi e deposita
conclusioni scritte e nota spese per la parte civile; per la parte civile Ingrao Edoardo
Giuseppe e l’imputato Ingrao Massimo è presente l’avv. Maurizio Gaudio, anche in
sostituzione dell’avv. Maria Antonietta Tosto, difensore di Fazio Daniele, Gaspare
RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 19 gennaio 2009 il Tribunale di Sciacca condannava Ingrao
Edoardo Giuseppe alla pena di giustizia per il reato di lesioni personali in danno di
Fazio Daniele; condannava altresì Fazio Andrea, per minaccia aggravata in danno di
Ingrao Edoardo Giuseppe; assolveva infine Ingrao Massimo dai reati di minaccia
aggravata, percosse, lesioni volontarie in danno rispettivamente di Fazio Daniele,
Amodeo Francesca e Sorbello Angela. La corte d’appello di Palermo, terza sezione,
con sentenza dell’8 aprile 2011 confermava la sentenza del tribunale di Sciacca
appellata dalla parte civile Sorbello Angela e dall’imputato Fazio Andrea nonché, in
via incidentale, dall’imputato Ingrao Massimo.
Propongono ricorso per cassazione Sorbello Angela, avverso l’assoluzione di Ingrao
Massimo, e Fazio Andrea, avverso la propria condanna; la prima affida la propria
impugnazione a due motivi:
I) violazione dell’art. 606 c.p.p. , lettera B ed E, in relazione all’articolo 192 c.p.p.,
per illogicità della motivazione, poiché omette di indicare la causa delle lesioni
subite dalla parte civile Sorbello; la ricorrente propone una corretta lettura delle
risultanze processuali, che conduce ad affermare la responsabilità di Ingrao
Massimo, nell’ambito di un episodio di rissa ed aggressione fisica perpetrato da
parte dei due fratelli Ingrao, in danno di Fazio Daniele, Amodeo Francesca, Sorbello
Angela e Fazio Brigida.
II) violazione dell’art. 606 c.p.p. , lettera E, in relazione all’articolo 546, comma 1,
lettera E c.p.p., perchè la sentenza impugnata, invece di enunciare le ragioni per le
quali il giudice ritiene non attendibili le prove, si limita ad affermare che la Sorbello
è “portatrice di un interesse confliggente con quello dell’imputato”,

laddove per

pacifica giurisprudenza la deposizione della persona offesa può essere assunta
anche da sola come fonte di prova, purché sottoposta ad un attento controllo di
credibilità oggettiva e soggettiva, senza necessità di riscontri esterni. Il Tribunale
ha altresì ignorato il referto medico del pronto soccorso dell’ospedale di Sciacca e
tutta la successiva documentazione sanitaria, dalla quale risulta un danno
particolarmente grave e significativo al ginocchio destro, con zoppia e invalidità
permanente intorno al 15%, dando invece credito ai due testi introdotti dalla difesa,
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Ottavio e Amodeo Francesca, che deposita conclusioni scritte e nota spese;

il teste Di Stefano, che non aveva assistito all’episodio dall’inizio ed era andato via
prima dell’arrivo dei Carabinieri ed il teste Alloro, affacciato ad una finestra. Peraltro
le dichiarazioni dei due testi erano anche contrastanti tra di loro.
Fazio Andrea impugna la sentenza di condanna nei propri confronti proponendo due
motivi:
I) violazione dell’art. 606 c.p.p., lettera B ed E, in relazione all’articolo 192 c.p.p.,
per illogicità della motivazione, poiché ignora le dichiarazioni di Ingrao Edoardo

Andrea, riconducendo ad un semplice errore l’individuazione del reo. Tale
dichiarazione era confermata anche da Iaccarino Ovidio. A giudizio del ricorrente le
dichiarazioni da ultimo richiamate dovevano indurre il giudicante a rilevare il
ragionevole dubbio sull’autore delle minacce, anche alla luce delle dichiarazioni di
Fazio Daniele, Amodeo Francesca, Sorbello Angela e Fazio Brigida, ritenute tutte
inattendibili, come anche Sieli Piero e Fazio Giuseppa;
II) violazione dell’art. 606 c.p.p., lettera E, in relazione all’articolo 546, comma 1,
lettera E c.p.p., perchè la sentenza impugnata, invece di enunciare le ragioni per le
quali il giudice ritiene non attendibili le prove a discarico, si limita ad affermare che
i testi che escludono la responsabilità dell’imputato sono inattendibili perchè a lui
“legati da vincoli familiari ed affettivi”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Prima di procedere all’esame dei singoli motivi, giova rammentare l’orientamento
della giurisprudenza di legittimità con riguardo al rapporto fra le sentenza di merito
di primo e secondo grado. Si è costantemente affermato che, allorchè dette
sentenze concordino nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento
delle rispettive decisioni, esse si integrano vicendevolmente e la struttura
motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente formando un
unico complesso corpo argomentativo (Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi,
Rv. 216906; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181).
Sempre in tema di integrazione fra le conformi sentenze di primo e secondo grado,
se l’appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto già esaminate e
correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni generiche e superflue,
palesemente inconsistenti, è consentita la motivazione per relationem da parte del
giudice dell’impugnazione; quando invece le soluzioni adottate dal giudice di primo
grado siano state specificamente censurate dall’appellante con motivi nuovi non
riproposti, sussiste il vizio di motivazione sindacabile ai sensi dell’art. 606 c.p.p.,
comma 1, lett. E), se il giudice del gravame si limita a respingere tali censure
richiamando la censurata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi
senza farsi carico di argomentare sulla inadeguatezza o inconsistenza dei motivi di
appello (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Baretti, Rv. 239735).
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Giuseppe, laddove indica come autore della minaccia Fazio Daniele e non Fazio

Fatta questa premessa, deve ritenersi pienamente ammissibile il richiamo
contenuto nella sentenza di appello alla sentenza di primo grado (pagina 8) in
relazione a quelle censure aventi ad oggetto deduzioni già sottoposte al giudice di
primo grado, non senza rilevare che, a parte il rinvio, la sentenza di secondo grado
contiene una sua adeguata motivazione in ordine ai motivi di appello.
2. Il ricorso proposto da Sorbello Angela è inammissibile.
2.1 Occorre premettere che Il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso,
mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali
la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o
assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di
merito ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente
scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni
che hanno giustificato la decisione (Sez. Un. 28 maggio 2003, ric. Pellegrino, rv.
224611; Sez. 1, 9 novembre 2004, ric. Santapaola, rv. 230203).
La parte civile ricorrente, pur denunziando formalmente, con riferimento
all’assoluzione di Ingrao Massimo, una violazione di legge in riferimento ai principi
di valutazione della prova di cui all’art. 192 c.p.p., non critica in realtà la violazione
di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del
giudice, bensì, postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del
quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito inammissibile
invece in sede d’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione,
allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia – come nella
specie – una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente
ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio.
2.2 In particolare il teste Di Stefano Antonino, brigadiere della Guardia di Finanza e
soggetto estraneo alle parti in contesa, trovatosi per caso sul posto e non legato ad
esse da alcun vincolo, viene ricostruita la dinamica della vicenda come di una
caduta accidentale della Sorbello, allorchè l’imputato, che ella tratteneva per la
maglietta, riuscì a divincolarsi sfilandosi la maglietta; tale dinamica è del tutto
coerente anche con le risultanze del referto medico della Sorbello e con le
dichiarazioni di Alloro Paolo, altro teste estraneo.
2.3 Anche il secondo motivo proposto da Sorbello Angela è inammissibile, poiché
esula dal novero di quelli consentiti dall’art. 606 c.p.p..
Infatti le censure con esso elevate, dietro l’apparente denuncia di vizi della
motivazione, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito – non
consentito in sede di legittimità – attraverso la rinnovata valutazione degli elementi
probatori acquisiti.

oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla

La Corte territoriale ed il Tribunale hanno dato pienamente conto delle ragioni che
l’hanno indotti a ritenere inattendibile la persona offesa, che non attengono solo
all’interesse di cui ella è portatrice, attesa la costituzione di parte civile, ma
riguardano anche il contrasto della sua deposizione con quelle dei testi Fazio
Daniele, Fazio Brigida ed Amodeo Francesca, in ordine alla causa diretta delle
lesioni (un calcio per la parte civile, una spinta per gli altri testi) e con le risultanze
della documentazione sanitaria.
Quanto al primo motivo, va richiamato quanto già detto in ordine all’inammissibilità
della censura di violazione di legge con riferimento all’art. 192 c.p.p., ulteriormente
precisando che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, poiché la
mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia
stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come
espressamente disposto dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), non è ammissibile il
motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell’art. 192 c.p.p., la cui
inosservanza non è in tal modo sanzionata (tra le ultime, Sez. 3, n. 44901 del
17/10/2012, F., Rv. 253567).
Il motivo si palesa anche come generico, laddove censura le valutazioni di
inattendibilità dei testi Fazio Daniele, Amodeo Francesca, Sorbello Angela, Fazio
Brigida, Sieli Piero e Fazio Giuseppa.
Lo stesso è da dirsi a proposito del secondo motivo, laddove si denuncia l’errore
valutativo del giudice di merito in ordine alle deposizioni dei testi appena ricordati.
4. In conclusione i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili; ne conseguono le
statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, ciascuno, in favore della cassa
delle ammende.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese, considerato il modesto impegno
difensivo e il pregiudizio fisico comunque fortuitamente patito dalla Sorbello Angela
nella colluttazione con Ingrao Massimo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi di Sorbello Angela e di Fazio Andrea, che condanna al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno
dei ricorrenti in favore della Cassa delle ammende. Compensa le spese fra le parti.
Così deciso in Roma, Il 11 aprile 2013
Il Presiden

nepositata .

eribiConsigliere estensore

3. Anche il ricorso presentato da Fazio Andrea deve essere dichiarato inammissibile.

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