Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28504 del 17/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28504 Anno 2016
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FACCENDA CARMINE N. IL 14/02/1968
avverso l’ordinanza n. 1288/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 09/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 17/05/2016

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza in data

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2015 il Tribunale di sorveglianza di

Torino rigettava l’istanza di concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali,
proposta dal detenuto Carmine Faccenda, ritenendo opportuno protrarre
l’osservazione in carcere ed ammettere gradualmente il condannato ai benefici
penitenziari.
2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione

manifesta illogicità della motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza fondato
la decisione su informazioni parziali, sull’omessa considerazione del corretta
condotta carceraria, dell’opportunità lavorativa reperita, dell’intervenuta
archiviazione del procedimento per il delitto di cui all’art. 393 cod. pen.. Pur nella
sussistenza di tutti i requisiti di legge, il Tribunale ha errato nel non ammettere il
condannato al beneficio richiesto.

Considerato in diritto

Successivamente alla proposizione dell’impugnazione, in data 8 marzo 2016 il
ricorrente a mezzo del difensore, suo procuratore speciale, ha fatto pervenire
dichiarazione di rinuncia al gravame. Ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., ne va
dunque dichiarata l’inammissibilità, cui segue la condanna al pagamento delle spese
processuali ed al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si
reputa equo determinare in euro 500,00.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di 500,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016.

l’interessato a mezzo del difensore, per chiederne l’annullamento per mancanza e

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