Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28504 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28504 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHIARUCCI MENTI N. IL 21/01/1924
avverso la sentenza n. 6/2006 TRIBUNALE di FORLI’, del 17/06/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA

E

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 11/04/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Vito D’Ambrosio, ha concluso
chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione, con conferma delle
statuizioni civili;
per la parte civile Aguzzoni Paolo è presente l’avv. Corrado Dragoni, che chiede
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in quanto tardivo e, in subordine, di
rigettarlo.

Con sentenza del 14 luglio 2005 del giudice di pace di Forlì, Chiarucci Menti era
condannato alla pena di C 600 di multa per il delitto di ingiuria in danno di Aguzzoni
Paolo; la sentenza era parzialmente riformata, per la concessione delle attenue0t
generiche, con la riduzione della pena, ma era confermata in punto di responsabilità
dal Tribunale di Forlì, con sentenza del 17 giugno 2009.
I fatti erano inquadrati nell’ambito di pregressi rapporti conflittuali di vicinato; le
espressioni ingiuriose, secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, erano
pronunciate dall’imputato alla persona offesa, che aveva parcheggiato l’autovettura
in un’area oggetto di contestazione.
Ricorre per cassazione l’imputato, con atto del difensore, avvocato Paola Monaldi,
affidato a due motivi:
a) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal
testo dell’impugnata sentenza, poiché il Tribunale condannava il Chiarucci per
ingiuria aggravata a norma del comma quattro dell’articolo 594 c.p., dimenticando
che l’imputato è non vedente, In quanto grande invalido di guerra, per cui non

poteva riconoscere il proprietario dell’autovettura lasciata in sosta, né poteva
rendersi conto della presenza di più persone. Viene inoltre contestata
l’inattendibilità dei testi introdotti di dalla difesa, Conficconi e Cicognani, affermata
dal giudice di merito pur in mancanza di adeguata motivazione;
b) erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’articolo 599, comma
1, c.p., poiché l’imputato reagì ad un’ingiuria pronunciata dall’Aguzzoni, che lo
apostrofò con la frase “stai zitto vecchio inderlito”;

nonché con riferimento

all’articolo 599, comma 2, c.p., che disciplina l’esimente della provocazione, della
quale esistevano i presupposti, consistenti nel fatto ingiusto della sosta di un’auto
sulla strada di proprietà del Chiarucci, in danno di persona anziana e non vedente,
In tal modo limitando la libertà di movimento nell’unico ambito spaziale in cui egli si
sentiva sicuro.
Con memoria difensiva pervenuta il 30 agosto 2012, la parte civile eccepisce
l’inammissibilità dell’impugnazione per tardività, essendo la stessa depositata con
un giorno di ritardo, nonché l’inammissibilità del ricorso, quanto al primo motivo, in
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RITENUTO IN FATTO

quanto sollecita un valutazioni di merito sulla vicenda e, quanto al secondo motivo,
perché ugualmente versato in fatto.
In data 27 marzo 2013 è pervenuta a mezzo fax rinuncia all’impugnazione a suo
tempo proposta sottoscritta dall’avv. Monaldi.

CONSIDERATO /N DIRITTO

fax e sottoscritta dal solo difensore è priva di effetti, sotto un duplice profilo.
In primo luogo, come recentemente affermato da questa Sezione, la rinuncia al
gravame in sede di legittimità, proposta via fax, non seguito dalla spedizione
dell’originale via posta o mediante altro sistema idoneo a garantirne l’autenticità
della provenienza, è priva di efficacia considerato che l’art. 121 c.p.p. statuisce
l’obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste al giudice mediante
deposito in cancelleria mentre il ricorso al telefax, quale forma particolare di
notificazione, è riservato dall’art. 150 del codice di rito ai funzionari di cancelleria
(Sez. 5, n. 602 del 18/11/2011, D’Aronzo, Rv. 252667).
Sotto altro aspetto, è inefficace l’atto di rinuncia al ricorso per Cassazione non
sottoscritto dall’imputato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale, a
nulla rilevando che quest’ultimo abbia proposto l’impugnazione (Sez. 1, n. 44612
del 16/10/2008, Frioni, Rv. 241569). A norma dell’art. 589, secondo comma,
c.p.p., la dichiarazione di rinuncia, parziale o totale dell’impugnazione può essere
fatta personalmente dalla parte privata oppure a mezzo del difensore munito di
procura speciale che, ai sensi dell’art. 122 c.p.p. deve, tra l’altro, contenere la
determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce.
2. Ciò premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile, perché proposto oltre il
termine di legge.
2.1 Come correttamente rilevato dal difensore di parte civile, a norma dell’art. 585,
comma 1, lettera a del codice di rito, in relazione all’art. 544 comma 1, il ricorso
andava proposto nel termine di 15 giorni dalla pronuncia con motivazione
contestuale della sentenza, avvenuta il 17 giugno 2009; il termine spirava quindi il
2 luglio 2009.
Il ricorso reca invece la data di deposito del 3 luglio 2009, per cui è tardivo.
La rilevata inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione,
verificatasi in epoca successiva alla pronuncia di appello del Tribunale di Forlì in
data 17 giugno 2009 (i fatti sono del 5 settembre 2004, per cui essa è compiuta il 5
marzo 2012).
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla declaratoria di
inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle
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1. Va preliminarmente osservato che la dichiarazione di rinuncia pervenuta a mezzo

spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla
volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 713 giugno 2000) al versamento della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile
Aguzzoni Paolo, per questo giudizio di Cassazione, liquidate in C 1.800,00
complessivi, oltre accessori, come per legge.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende,
nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per questo giudizio di
cassazione, liquidate in C 1.800,00 complessivi oltre accessori come per legge in
favore di Aguzzoni Paolo.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2013
Il Presidente

Il Consigliere estensore

P.Q.M.

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