Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28503 del 17/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28503 Anno 2016
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LINGURAR DOREL N. IL 28/02/1969
avverso l’ordinanza n. 17/2015 TRIBUNALE di AOSTA, del
21/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 17/05/2016

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Aosta, quale giudice
dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Dorel Lingurar, finalizzata a
ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell’art. 671
cod. proc. pen., in relazione alle due sentenze presupposte – emesse dal
Tribunale di Asti e dal Tribunale di Aosta – ritenendo ostativa all’applicazione
della continuazione invocata l’ampiezza dell’arco temporale nel quale le condotte

modalità esecutive che connotavano tali ipotesi di reato.
Avverso questa ordinanza il Lingurar, a mezzo del suo difensore, ricorreva
per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione
all’omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva
tenuto conto della correlazione dei fatti di reato giudicati dalle due sentenze
presupposte. Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal
giudice dell’esecuzione, con un percorso argomentativo incongruo, che
disattendeva l’incontrovertibile collegamento temporale e tipologico esistente tra
i reati presupposti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, risultando fondato su motivi manifestamente
infondati.

1.,,

. Deve, in proposito, evidenziarsi che il ricorso proposto nell’interesse del
.r.1:11131,A,Lius n più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da
ifrt,
sottoporre a censura giurisdizionale, tende a provocare una nuova, non
consentita, valutazione di merito delle circostanze di fatto già correttamente
vagliate dal Tribunale di Aosta.
L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato il contenuto
delle condotte illecite presupposte, escludendo che i tali reati si connotassero per
l’unitarietà del programma sottostante, che non deve essere confuso con la
sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, resa evidente dalla
diversità dell’eterogeneità delle condotte illecite presupposte.
Invero, le attività illecite di cui si assumeva la continuazione non risultavano
tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure
astrattamente, a una preordinazione criminosa, tenuto conto dell’ampiezza
dell’arco temporale oggetto di valutazione – attestata dal fatto che i furti in
contestazione risultavano commessi, a distanza di alcuni mesi, in luoghi distanti

2

illecite contestate al condannato risultavano commesse e l’eterogeneità delle

centinaia di chilometri – nei termini motivazionali correttamente esplicitati a
pagina 1 del provvedimento impugnato.
A tutto questo occorre aggiungere che la reiterazione della condotta
criminosa non può essere espressione di un programma di vita improntata al
crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento, venendo sanzionata da
istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a
delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso
all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei (cfr. Sez. 5, n. 10917 del

Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di Dorel Lingurar deve
essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 17/05/2016.

12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950).

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