Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28503 del 11/04/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 28503 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DOLCI OLGA N. IL 30/06/1961
CAMPIONE LAURA N. IL 26/02/1987
nei confronti di:
PULVIRENTI SANTO N. IL 21/08/1964
avverso la sentenza n. 613/2010 GIUDICE DI PACE di PALERMO, del
28/06/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
/
o, per a parte cm e,
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 11/04/2013
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Vita D’Ambrosio, ha concluso
chiedendo l’annullamento con rinvio della decisione impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di Pace di Palermo dichiarava non doversi procedere nei confronti di
querela.
Le parti civili Campione Laura e Dolci Olga propongono ricorso per Cassazione
contro la sentenza di proscioglimento, facendo valere due motivi fondati sulla
denuncia di violazione di legge in relazione agli artt. 337 commi 1 e 4 c.p.p., per
aver ritenuto il giudice di prime cure che l’atto di querela non fosse attribuibile4i spkaeNt
sua unicità alle querelanti, essendo la loro firma apposta solo sul terzo foglio -1111,
commi 1 e 2 c.p.p., perché il giudice avrebbe potuto procedere alla ricostituzione
dell’atto, essendo il difensore delle ricorrenti in possesso di copia autentica della
querela presentata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di Campione Laura e Dolci Olga, presentato ai soli effetti civili, è
Inammissibile, per difetto di interesse, atteso che la sentenza impugnata si è
limitata a dichiarare l’improcedibilità per mancanza di querela e non contiene alcuna
decisione di merito sull’azione civile, nè potrebbe produrre effetti pregiudizievoli per
la parte civile, in un eventuale futuro giudizio civile.
Infatti, la pronuncia di improcedibilità per mancanza di querela ha natura
esclusivamente penale e potrebbe essere impugnata dalla persona offesa solo in
applicazione dell’art. 38 dig. 274/2000, che prevede una speciale “impugnazione,
anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace”,
nel caso in cui è stata richiesta dalla persona offesa “la citazione a giudizio
dell’imputato a norma dell’art. 21”.
Nella specie, invece, si procedeva ex art. 20 del decreto di cui sopra a seguito di
citazione a giudizio della Polizia Giudiziaria e, quindi, l’art. 38 non era applicabile.
Sul punto si registra un recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U,
n. 35599 del 21/06/2012, P.0 . in proc. Di Marco, Rv. 253242), nella quale si è
precisato che l’interesse del ricorrente deve essere apprezzabile non solo in termini
di attualità ma anche di concretezza; esso deve essere correlato agli effetti primari
e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste se il gravame sia idoneo a
costituire, attraverso l’eliminazione del contesto pregiudizievole, una situazione
pratica più vantaggiosa rispetto a quella determinatasi con la pronuncia giudiziale.
2
Pulvirenti Santo, Imputato del reato di cui all’art. 594 cod. pen., per difetto di valida
Nel caso di specie, l’interesse ad Impugnare, ex art. 568, comma 4, c.p.p., ad
opera della parte civile di sentenza di rito di non doversi procedere va valutato e
configurato in relazione alle peculiarità proprie dell’azione civile promossa nel
giudizio penale.
In tal senso, la decisione processuale in esame non comporta per la parte civile
alcun effetto preclusivo di accertamento in sede civile (ex art. art. 652 c.p.p.) né
pregiudizievole di alcun genere. Detto soggetto neppure ha la possibilità di
in riferimento agli effetti civili, in mancanza di impugnazione sul punto del p.m. e
comunque di precedente accertamento sul fatto: invero, la cognizione penale è
limitata al riconoscimento della ricorrenza della pregiudiziale di rito.
In definitiva va evidenziato che, in mancanza di gravame del p.m. della sentenza di
proscioglimento per mancanza di querela, l’accertamento circa la sussistenza o
meno dell’atto condizionante la procedibilità penale non influisce in alcun modo
sulla posizione processuale del danneggiato, nell’esercizio dell’azione intesa ad
affermare la responsabilità civile dell’autore dell’illecito e la sua obbligazione di
risarcimento del danno procurato.
Le considerazioni suddette comprovano la non ricorrenza di interesse giuridico
dell’istante all’impugnazione in sede di appello ed in sede di legittimità.
Le spese del procedimento seguono per legge ai sensi dell’art. 616 c.p.p.. Nel solco
della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000, la Corte ritiene di non
condannare il ricorrente anche all’ulteriore pagamento della sanzione pecuniaria,
non versando le ricorrenti in colpa nella determinazione della causa di
Inammissibilità del ricorso, in presenza del segnalato contrasto di giurisprudenza,
risolto dalle Sezioni Unite in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese
processual i
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2013
Il Presidente
Il Consigliere estensore
ottenere, con l’impugnazione, l’affermazione di responsabilità dell’imputato sia pure