Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28502 del 17/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28502 Anno 2016
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VOJKA VILJAN N. IL 03/11/1982
avverso l’ordinanza n. 7670/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 27/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 17/05/2016

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza in data 27 maggio 2015 il Tribunale di sorveglianza di Torino
rigettava l’istanza avanzata dal condannato Viljan Vojka volta ad ottenere
l’affidamento in prova ai servizi sociali e lo ammetteva all’espiazione di pena

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l’interessato a mezzo del
difensore, il quale ne ha chiesto l’annullamento per erronea applicazione della
legge penale, in quanto il giudice di merito ha ritenuto di respingere la domanda di
affidamento in prova ai servizi sociali per la breve durata della pena detentiva da
espiare, pur ricorrendo gli altri presupposti di legge per concederla e finendo per
creare disparità di trattamento con condannati a pene più severe per fatti di
maggiore gravità.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
1.Dagli atti processuali emerge che, successivamente alla proposizione del
ricorso, il ricorrente, ammesso a misura alternativa alla detenzione, ha terminato
di espiare la pena detentiva inflittagli; pertanto, l’intervenuto esaurimento del
rapporto esecutivo, priva il ricorrente di un qualsiasi interesse, concreto ed attuale,
ad ottenere da questa Corte una decisione sul merito dell’impugnazione proposta
e, ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., rende inammissibile il ricorso per
sopravvenuta carenza d’interesse.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016.

detentiva in regime di detenzione domiciliare.

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