Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28501 del 17/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28501 Anno 2016
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIANNELLI FABIO N. IL 25/07/1956
avverso la sentenza n. 9820/2013 GIP TRIBUNALE di FIRENZE, del
23/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;
Data Udienza: 17/05/2016
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Firenze dichiarava
inammissibile, ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., l’appello proposto da Fabio
Giannelli avverso la sentenza di condanna alla pena di 600,00 euro di ammenda,
emessa dal Tribunale di Firenze il 23/06/2015, disponendo la trasmissione per
quanto di competenza alla Corte di cassazione.
Nell’atto di appello originario si deduceva il vizio di motivazione del
sprovvista di un percorso motivazionale che desse adeguatamente conto degli
elementi di valutazione acquisiti nel sottostante giudizio di merito con riferimento
alla fattispecie di reato contestata all’imputato, rispetto alla quale si segnalava
ulteriormente l’esistenza di una contraddizione tra l’imputazione – nella quale
era indicato l’art. 697 cod. pen. – e la motivazione della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, deve rilevarsi che risulta contestato al Giannelli il reato di
cui agli artt. 81, 110 e 697 cod. pen., per il quale è prevista la pena congiunta
dell’arresto e dell’ammenda.
La sentenza di primo, grido,
ur avendo irrogato al Giannelli la sola
Cti
2t.,lch ta,
424h V 3 ,1
LIOS
pena pecuniaria poteva ess e impugnata solo davanti alla Corte di appello di
2
–
Firenze, non potendo conseguentemente essere trasmessi gli atti a questa Corte
per quanto di competenza.
Il ricorso proposto, pertanto, deve essere convertito in appello, ai sensi
dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di
appello di Firenze.
Così deciso il 17/05/2016.
provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la sentenza risultava