Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28500 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28500 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’AMBROSIO LUIGI N. IL 04/02/1977
avverso la sentenza n. 4828/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 10/04/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Gioacchino Izzo, ha concluso
chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Benevento del 15 dicembre 2011
D’Ambrosio Luigi era condannato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione
da lavoro in un capannone, con violenza sulle cose, pena ridotta dalla Corte di
appello di Napoli, con sentenza del 24 ottobre 2012, previo riconoscimento delle
attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, in due anni di reclusione e 200 di
multa. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione personalmente
D’Ambrosio Luigi, deducendo un unico motivo, relativo all’erronea applicazione della
legge penale in relazione all’articolo 133 c.p., poiché la corte d’appello,
rideterminando la pena, non l’aveva contenuta nel minimo edittale, così non
correggendo l’errore del primo giudice.
2. Vi è agli atti nota del 27 marzo 2012 del Procuratore generale della Repubblica
presso Corte d’appello di Napoli, indirizzata al G.U.P. del Tribunale di Benevento,
con la quale egli proponeva istanza di correzione della sentenza, rilevando l’omessa
erogazione della pena accessoria ai sensi dell’articolo 29 c.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile.

1.1 Va infatti ricordato che la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti
ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella
discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la
pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p. (Sez. 3, n.
1182 del 17/10/2007, Cilia e altro, Rv. 238851); ne consegue che è inammissibile
la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della
congruità della pena.
Nel caso di specie il G.U.P. del Tribunale di Benevento aveva richiamato “i
numerosi, specifici ed anche recenti precedenti penali” e la Corte d’Appello, in
considerazione della rinuncia dell’imputato a tutti i motivi ad eccezione di quelli
sulla determinazione della pena, aveva concesso le attenuanti generiche equivalenti
e lievemente ridotto la pena per il reato base di furto. Siffatta linea argomentativa
non presta il fianco a censura, rendendo adeguatamente conto delle ragioni della
decisione adottata; d’altra parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo della
motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi
2

ed euro 500 di multa per il reato di furto aggravato di una motozappa e di attrezzi

di cui all’art. 133 cod. pen., essendo Invece sufficiente l’indicazione di quegli
elementi che, nel discrezionale giudizio complessivo, assumono eminente rilievo.
2. Correttamente, poi, non è stata disposta correzione in ordine alla pena
accessoria, in considerazione della riduzione della pena principale.
3. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla declaratoria di
inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla
13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma
che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2013
Il Pres

t

Il Consigliere estensore

volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-

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