Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2850 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2850 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STEPANOVIC MILORAD N. IL 03/12/1990
avverso la sentenza n. 312/2014 TRIBUNALE di PISA, del 12/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;

Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto dichiarazione di appello
avverso il provvedimento pure indicato in epigrafe, con il quale egli é stato
condannato alla pena pecuniaria ritenuta equa per il reato di guida senza
patente.
La Corte di Appello di Firenze ha provveduto a qualificare l’impugnazione
come ricorso per cassazione ed ha disposto la trasmissione degli atti a questa
Corte.

commisurazione della pena, determinata in misura eccessiva e senza la
concessione delle attenuanti generiche. Egli avrebbe dovuto tener conto tanto
della lievità del fatto che della incensuratezza dell’imputato e non ha adempiuto
all’onere motivazionale in merito al diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso é inammissibile, siccome manifestamente infondato.
Giova rimarcare come la fissazione di una pena molto inferiore alla misura
mediana prevista per il reato di cui trattasi ha riflessi decisivi sull’ampiezza
dell’onere motivazionale (come affermato, tra le molte, Sez. 2, n. 28852 del
08/05/2013 – dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464), nel senso che
questo risulta assolto anche con il richiamo agli indici di cui all’art. 133 cod.
pen.; come avvenuto nel caso che occupa, essendo stata inflitta la pena di euro
tremila di ammenda a fronte di termini edittali da 2.257 euro a 9.032 euro.
Quanto alla motivazione in merito al diniego delle attenuanti generiche,

il

loro riconoscimento non costituisce un diritto dell’imputato, sicché é necessario
che il giudice motivi al riguardo solo in presenza di una specifica richiesta; nella
specie mancata.

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11/11/2015.

Con il ricorso l’imputato afferma che il giudice di prime cure ha errato nella

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