Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 285 del 15/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 285 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Fabio,

Li Volsi

nato a Catania il 25.3.1966, avverso la

sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta,
in data 14 giugno 2012, di conferma della sentenza
del Tribunale di Caltanissetta, in data 2 marzo
2011;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il
ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal
consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del
sostituto

procuratore

generale

dott.

Mario

Fraticelli, che ha concluso per l’inammissibilità

1

Data Udienza: 15/11/2013

del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza
in data 14 giugno 2012, confermava la condanna alla
pena complessiva di un anno di reclusione ed euro

Tribunale di Caltanissetta nei confronti di Li
Volsi Fabio, dichiarato colpevole dei delitti di
cui agli artt. 489, 648 e 640 c.p., per avere usato
una carta di identità e una tessera del Ministero
delle Finanze di codice fiscale contraffatti e per
avere acquistato o comunque ricevuto i medesimi
documenti provento del delitto di furto e per
averli esibiti, insieme ad una busta paga falsa, al
titolare di un esercizio commerciale, per ottenere
un finanziamento di euro 2.000 per l’acquisto di
materiale elettronico.
Propone ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, deducendo i seguenti motivi:
l)

inosservanza o erronea applicazione della legge

penale in merito alla ritenuta sussistenza del
delitto di ricettazione di cui al capo a),

poiché

non sarebbe provato che i dati anagrafici del
documento siano falsi e non, invece, propri del
titolare effettivo del documento, che avrebbe

2

1.000 di multa pronunciata il 2 marzo 2011 dal

potuto consegnare il documento per svariate ragioni
all’imputato; non emergerebbe in sentenza alcun
riferimento a denuncia di smarrimento o di furto
della carta di identità e non è stato possibile
ricostruire le modalità di ricezione del documento

conseguenza, non è stato possibile accertare con
certezza se esso provenisse da delitto.
2) inosservanza o erronea applicazione della legge
penale in merito alla ritenuta sussistenza del
delitto di ricettazione di cui al capo c),

poiché

anche in questo caso non vi sarebbero elementi che
possano far ritenere la provenienza da delitto del
codice fiscale oggetto di contraffazione; non
risulta,

inoltre, che sia stato esibito il

tesserino plastificato, ma il modello cartaceo nel
quale unico elemento identificativo dell’ufficio
risulta essere il timbro, che potrebbe essere stato
apposto dall’imputato.
3) inosservanza o erronea applicazione della legge
penale in merito alla ritenuta sussistenza della
condizione di procedibilità in relazione al reato
in quanto nella querela

contestato al capo e),

mancherebbero indicazioni relative alla ragione
sociale della società e sarebbe quindi carente

3

in questione da parte dell’imputato e, di

l’indicazione specifica della fonte dei poteri di
rappresentanza del sottoscrittore della querela.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Con riferimento al delitto di ricettazione di carta

la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte,
il presupposto del delitto della ricettazione non
deve essere necessariamente accertato in ogni suo
estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa
del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e
dalle caratteristiche del bene stesso (da ultimo:
Sez. l, n. 29486 del 26/06/2013, Cavalli, Rv.
256108). Nel caso di specie, la sentenza impugnata
ha rilevato che l’imputato “ha ricevuto un modulo
per carta di identità intestata ad altro soggetto,
la cui trasmissione non è mai lecita” e che,
comunque, “non risultando provata la falsificazione
da parte di costui del documento, è

a fortiori

ipotizzabile che la carta di identità nel suo
complesso derivi da delitto di falso”. D’altro
canto, è del tutto ipotetica e svincolata da
concreti elementi di fatto l’affermazione del
ricorrente che l’imputato potrebbe aver ricevuto il
documento dal titolare effettivo.

4

di identità (capo a), deve osservarsi che, secondo

Per quanto concerne il delitto di ricettazione di
cui al capo c), le censure del ricorrente attengono
a questioni di fatto, posto che dalla sentenza di
primo grado si rileva che l’imputato deteneva una
“tessera del Ministero delle finanze di codice

essendo lecitamente spiegabile la disponibilità e
l’impiego di tessera di c.f. ad altri intestata”.
Per quanto concerne la sussistenza della condizione
di procedibilità con riferimento al contestato
reato di truffa, il relativo motivo di ricorso è
infondato, in quanto la sentenza impugnata ha
chiarito che la querela è stata presentata da
persona qualificatasi come “amministratore unico
dell’esercizio commerciale”. La giurisprudenza di
questa Suprema Corte ha affermato che la querela
priva dell’enunciazione formale della fonte dei
poteri di rappresentanza conferiti al legale
rappresentante della persona giuridica non è nulla,
in quanto la sua inefficacia consegue solo alla
mancanza di un effettivo rapporto fra il querelante
e l’ente (Sez. 2, n. 39839 del 27/06/2012, Savino e
altro, Rv. 253442), inoltre, di recente, le Sezioni
Unite

hanno deciso, con riferimento al reato di

furto, che assume la veste di persona offesa –

5

fiscale, provento di delitto antecedente non

conseguentemente legittimata a proporre la querela
– il responsabile dell’esercizio commerciale nel
quale è avvenuta la sottrazione che non abbia la
qualità di legale rappresentante dell’ente
proprietario o non sia munito di formale

Sciuscio).
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con la
conseguenza della condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2013.

investitura al riguardo (Sez. U, 18 luglio 2013,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA