Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28499 del 24/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 28499 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Russo Francesco, nato a Casal di Principe il 18/9/1960
avverso la ordinanza 12/2/2014 del Tribunale per il riesame di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Massimo Galli, che ha concluso chiedendo il rigetto;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza in data 12/2/2014, Il Tribunale per il riesame di

Napoli, respingeva l’appello proposto nell’interesse di Russo Francesco,
confermava l’ordinanza 10/12/2013 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere che aveva rigettato la sua richiesta di scarcerazione per decorrenza
dei termini di fase, osservando che il reato contestato rientrava fra quelli di
cui all’art. 407, co 2, lett. a) cod. proc. pen. per i quali il termine di fase di
un anno e sei mesi risultava automaticamente prorogato di sei mesi.

Data Udienza: 24/06/2014

2.

Avverso tale ordinanza propone ricorso l’imputato, per mezzo dei

suoi difensore di fiducia, deducendo violazione di legge ed eccependo che
l’aggravio del termine custodiale di sei mesi non opera automaticamente ma
deve essere dichiarato dal giudice, con provvedimento impugnabile ex art.
310 cod. proc. pen.

1.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente

infondati.

2.

La decisione impugnata è perfettamente coerente con

l’insegnamento di questa Corte che ha statuito che in tema di custodia
cautelare, l’aumento fino a sei mesi della fase dibattimentale di primo
grado, previsto dall’art. 303 comma primo lett. b), n. 3-bis cod. proc. pen.
con riferimento ai delitti di cui all’art. 407 comma secondo lett. a) cod. proc.
pen., è automatico, in quanto esplicitamente voluto dal legislatore in
ragione della rilevante gravità di una particolare categoria di delitti; ne
consegue che, ai fini dell’operatività di tale aumento, non è necessario alcun
provvedimento del giudice (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3043 del 13/01/2005
Cc. (dep. 31/01/2005 ) Rv. 230871). Tale orientamento è stato ribadito da
un successivo arresto di questa Corte che ha respinto ogni questione di
costituzionalità, osservando che e manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 303 comma primo lettera b) n. 3 bis
cod.proc.pen. (il quale prevede che, qualora si proceda per i delitti di cui
all’art. 407 comma secondo lettera a) dello stesso codice, i termini di
custodia cautelare sono aumentati di sei mesi) per contrasto con gli artt. 13
e 24 della Costituzione, nella parte in cui ricollega detto aumento al
semplice “nomen iuris” del reato contestato e non richiede uno specifico
provvedimento del giudice, atteso che l’art. 3 della Costituzione garantisce
trattamento uguale in situazioni uguali mentre la disciplina citata è in
particolare prevista dal legislatore in relazione alla speciale gravità dei reati
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 40401 del 24/09/2008 Cc. (dep. 29/10/2008 )
Rv. 241863).

3.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00 (mille/00).

Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione

in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma

1

ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che
copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui
l’indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1
bis del citato articolo 94.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 Disp. Att. Cod.
proc. pen.
Così deciso, il 24 giugno 2014

4.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA