Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28499 del 17/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28499 Anno 2016
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELFATMI ABDELLAH N. IL 25/09/1978
avverso l’ordinanza n. 1249/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
VENEZIA, del 04/08/1915
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 17/05/2016

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 4 agosto 2015 il Tribunale di sorveglianza di Venezia
rigettava l’opposizione, proposta dal condannato Abdellah Belfatmi avverso il
provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Venezia del 17 marzo 2015 che ne
aveva disposto l’espulsione nell’assenza di ragioni ostative.
2.

Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione l’interessato

personalmente per dedurre i vizi di erronea applicazione degli artt. 16 e 31 D Igs. n.

espulsione del condannato. Il Tribunale ha ritenuto che il decreto di espulsione ex
art. 16, comma 5, D. Lgs. 286/98 debba essere oggetto di automatica emissione
nella ricorrenza delle condizioni del limite di pena, dell’appartenenza del soggetto
alle categorie di cui all’art. 13 T.U. Imm. e della insussistenza di cause ostative
all’espulsione; in tal modo non ha tenuto conto del legame familiare con i figli
minori del ricorrente e del pregiudizio loro arrecato dall’allontanamento forzato,
tanto che vari provvedimenti giudiziali hanno già autorizzato stranieri irregolari a
permanere in Italia per mantenere l’unità del gruppo familiare e favorire i rapporti
genitoriali in conformità ai principi di diritto internazionale che impongono di
tutelare i fanciulli.

Considerato in diritto.

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Dagli atti processuali emerge che, successivamente alla proposizione del
ricorso, il ricorrente ha terminato di espiare la pena detentiva inflittagli; pertanto,
l’intervenuto esaurimento del rapporto esecutivo, priva il ricorrente di un qualsiasi
interesse, concreto ed attuale, ad ottenere da questa Corte una decisione sul merito
dell’impugnazione proposta e, ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., rende
inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016.

286/98 in ragione dell’insussistenza dei presupposti di legge per far luogo ad

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