Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28498 del 24/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28498 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Bianco Marcello, nato a Casal di Principe il 22/2/1973
avverso la ordinanza 12/2/2014 del Tribunale per il riesame di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Massimo Galli, che ha concluso chiedendo il rigetto;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza in data 12/2/2014, Il Tribunale per il riesame di

Napoli, respingeva l’appello proposto nell’interesse di Bianco Marcello,
imputato di estorsione aggravata dal metodo mafioso, avverso l’ordinanza
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 19/12/2013, che aveva
respinto la richiesta di sostituzione o di revoca della misura cautelare della
custodia in carcere.

2.

Il Tribunale riteneva il decorso del tempo e l’assoluzione dell’imputato

1

Data Udienza: 24/06/2014

per altri reati di criminalità organizzata, elementi insufficienti a determinare
l’attenuazione delle esigenze cautelari, osservando che per la gravità delle
condotte poste in essere permaneva un forte rischio di recidiva e di
ritorsione ed inquinamento probatorio, per cui la custodia cautelare in
carcere appariva l’unica misura adeguata.

3.

Avverso tale ordinanza propone ricorso l’indagato, per mezzo dei

motivazione in relazione agli artt. 275 e 299 cod. proc. pen. Al riguardo si
duole che il Tribunale non abbia adeguatamente tenuto conto del presofferto,
pari a circa due anni e mezzo, e non abbia valutato la proporzionalità della
misura. Si duole, inoltre di mancanza di motivazione in ordine
all’adeguatezza della proposta misura degli arresti domiciliari da scontare in
un paesino dell’Umbria, lontano dal contesto socio-ambientale di
appartenenza e dai luoghi dove erano stati commessi i fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è infondato.

2.

Il provvedimento impugnato ha preso in esame le principali questioni

sollevate dall’appellante e le ha rigettate attraverso un percorso
argomentativo privo di vizi logico-giuridici.

3.

In particolare il Tribunale ha valutato la proporzionalità del

presofferto rispetto alla gravità dei fatti oggetto di giudizio ed alla pena che
potrebbe essere inflitta al prevenuto; ha specificamente motivato in ordine
alla non rilevanza dei fatti nuovi addotti dall’appellante, osserAd y che
(
bine,
l’imputato, pur se non sottoposto a misura cautelareVpresenta un carico
pendente di peso per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen; ha escluso che
l’assoluzione intervenuta per un altro reato, aggravato ex art. 7 L.203/91
possa avere incidenza sostanziale sul fatto per cui si procede.

4.

Pertanto le conclusioni del Tribunale per il riesame, in punto di

pericolosità sociale del prevenuto sono fondate su solide basi argonnentative
che danno ragione anche della impossibilità di sostituire la misura

2

suoi difensori di fiducia, deducendo violazione di legge e difetto assoluto di

inframuraria con la misura degli arresti domiciliari. Il fatto che la difesa
abbia prospettato la possibilità di attuare gli arresti domiciliari in Umbria,
lontano dal contesto criminoso in cui ha operato l’imputato, è questione
assorbita dalla valutazione che l’unica misura reputata idonea dal Tribunale
è la custodia cautelare in carcere. Di conseguenza il ricorso deve essere
rigettato.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

rigetta il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento.

6.

Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione

in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1
ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che
copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui
l’indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1
bis del citato articolo 94.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processua li.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 Disp. Att. Cod.
proc. pen.
Così deciso, il 24 giugno 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

5.

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